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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1995

ECLI:EU:C:1995:32
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61993C0417 - IT Avviso legale importante | 61993C0417 Conclusioni dell'avvocato generale Léger del 14 febbraio 1995. - [OSCURATO:PERSONA]'UNIONE EUROPEA. - [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-417/93. raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-01185 Conclusioni dell avvocato generale ++++ 1 Con ricorso proposto il 12 ottobre 1993, il [OSCURATO:PERSONA] europeo (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]») chiede l'annullamento del regolamento (Euratom, CEE) del Consiglio 19 luglio 1993, n. 2053, relativo alla prestazione di un'assistenza tecnica per la riforma e il rilancio dell'economia negli [OSCURATO:PERSONA] indipendenti dell'ex Unione sovietica e nella [OSCURATO:PERSONA] (1). 2 Con questa causa vi si invita a prendere posizione su due questioni chiave nei rapporti tra il [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio.

L'obbligo di consultazione effettiva del [OSCURATO:PERSONA] viene adempiuto nel caso in cui il Consiglio deliberi su una proposta di regolamento della [OSCURATO:PERSONA] prima che il [OSCURATO:PERSONA] emetta il suo parere e adotti tale regolamento quattro giorni dopo il parere di quest'ultimo? Gli organi del Consiglio possono esaminare la proposta e proporne modifiche ancor prima di sottoporla al [OSCURATO:PERSONA] per parere? 3 Il regolamento n. 2053/93 è stato emanato nelle seguenti circostanze. 4 Il programma d'assistenza TACIS viene istituito, per il 1991 e il 1992, col regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 15 luglio 1991, n. 2157 (2). 5 [OSCURATO:PERSONA] adotta il 25 novembre 1992 una proposta di regolamento [COM(92) 475 def.] (3) che consente di proseguire lo sforzo di assistenza tecnica ai nuovi [OSCURATO:PERSONA] indipendenti in base ai programmi indicativi della durata di un triennio (4).

Come il regolamento n. 2157/91, questa proposta ha per base giuridica gli artt. 235 del Trattato CE e 203 del Trattato CEEA. 6 Questa proposta viene trasmessa al Consiglio il 15 gennaio 1993 dalla [OSCURATO:PERSONA] e, in pari data, comunicata per informazione al [OSCURATO:PERSONA]. 7 A seguito dei lavori del gruppo di lavoro del Consiglio detto «ex URSS», il 4 marzo 1993 (5) un documento viene trasmesso al [OSCURATO:PERSONA].

L'esame della proposta di regolamento cui procede il Consiglio, 5 aprile 1993, consente «(di constatare) un'ampia convergenza di opinioni» (6).

Si conviene di riesaminare la proposta allorché il [OSCURATO:PERSONA] avrà emesso il suo parere. 8 Il 5 marzo 1993, il Consiglio comunica la proposta della [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] per parere.

Viene chiesto che questo sia emesso nella sessione d'aprile (7). 9 Il 12 marzo 1993, il presidente del [OSCURATO:PERSONA] rinvia la proposta alle commissioni competenti per esame. 10 Il 23 marzo 1993, il Consiglio conferma la sua pratica e chiede l'applicazione della procedura d'urgenza prevista dall'art. 75 del regolamento interno del [OSCURATO:PERSONA] (8).

Tale domanda viene respinta il 20 aprile 1993 (9). 11 Un progetto di relazione (10) viene esaminato il 26 aprile 1993 dalla commissione «Relazioni estere» (in prosieguo: la «commissione REX») che adotta all'unanimità un progetto di risoluzione legislativa il 5 maggio 1993. 12 Il 27 maggio 1993, il [OSCURATO:PERSONA] adotta la quasi totalità degli emendamenti proposti dalla commissione REX (11).

Il relatore ottiene tuttavia il rinvio del voto sul progetto di risoluzione legislativa, a norma dell'art. 40, n. 2 (12), del regolamento del [OSCURATO:PERSONA] (13), «(...) in considerazione della posizione del Consiglio (...)» (14). 13 Il 16 giugno 1993, il Consiglio chiede di nuovo l'uso della procedura d'urgenza, ivi compreso, se del caso, convocando una sessione straordinaria, affinché il parere sia emesso in giugno. 14 Il 22 giugno 1993, il [OSCURATO:PERSONA] accoglie a tale richiesta. 15 Dopo un ultimo rinvio in commissione il 24 giugno 1993, la risoluzione legislativa che chiude la procedura di consultazione viene adottata il 14 luglio 1993: la proposta della [OSCURATO:PERSONA] viene respinta (15). 16 Il Consiglio adotta in via definitiva il regolamento n. 2053/93 il 19 luglio 1993. 17 Il ricorso d'annullamento si basa su tre motivi: - la procedura di consultazione del [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto luogo in condizioni illegittime.

Essa sarebbe stata fittizia e sarebbe intervenuta in violazione dell'art. 5 del Trattato CEE; - il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere nuovamente consultato; - il regolamento n. 2053/93 sarebbe illegittimo in quanto prevederebbe la possibilità di modifiche interne lasciate alla discrezione del Consiglio, senza intervento del [OSCURATO:PERSONA]. 18 Esamino questi tre motivi in ordine successivo.

I - Sull'illegittimità della procedura di consultazione 19 Lo si è rilevato, «il [OSCURATO:PERSONA] è, fra gli attori istituzionali della procedura di consultazione (istituzioni politiche (16) e gli [OSCURATO:PERSONA] membri), il solo a non essere presente alle riunioni del Consiglio» (17). 20 Ciò indica la rilevanza che assume per l'equilibrio tra istituzioni il rispetto delle prerogative del [OSCURATO:PERSONA] nella procedura di consultazione, anche se questa non è più, dall'Atto unico europeo, il solo mezzo di cui dispone il [OSCURATO:PERSONA] per fare intendere la sua voce nell'iter legislativo. 21 La vostra giurisprudenza in materia ha posto tre principi: - la consultazione è una formalità sostanziale; - la consultazione dev'essere effettiva; - la procedura legislativa è indisponibile. 22 Il ricorso di annullamento che ha dato luogo alla sentenza 29 ottobre 1980, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (18), verteva su un regolamento emanato dal Consiglio senza che sia stata osservata la procedura di consultazione. 23 Con una formula lapidaria, avete affermato che: «La consultazione prevista dall'art. 43, n. 2, terzo comma, nonché da altre analoghe disposizioni del Trattato, è lo strumento che consente al [OSCURATO:PERSONA] l'effettiva partecipazione al processo legislativo della [OSCURATO:PERSONA].

Questo potere costituisce un elemento essenziale dell'equilibrio istituzionale voluto dal Trattato.

Esso riflette, sia pure limitatamente, sul piano della [OSCURATO:PERSONA], un fondamentale principio della democrazia, secondo cui i popoli partecipano all'esercizio del potere per il tramite di un'assemblea rappresentativa.

La regolare consultazione del [OSCURATO:PERSONA] nei casi previsti dal Trattato è quindi una formalità sostanziale, la cui inosservanza implica la nullità dell'atto considerato» (19). 24 Avete applicato questa formula non soltanto a casi in cui la consultazione era inesistente, ma anche a situazioni in cui essa era insufficiente (20). 25 Anche se è corrente che la [OSCURATO:PERSONA] invii per informazione copia della sua proposta di regolamento al [OSCURATO:PERSONA] (21), a questo viene formalmente sottoposta una domanda di parere solo dal Consiglio.

L'esigenza di consultazione non viene soddisfatta con la sola presentazione di tale domanda.

«(...) l'osservanza di detta formalità esige che il [OSCURATO:PERSONA] esprima effettivamente la propria opinione» (22).

Il rigetto puro e semplice della proposta da parte del [OSCURATO:PERSONA] è un parere ai sensi del Trattato (23). 26 La consultazione dev'essere effettiva.

Essa «(...) può produrre conseguenze sul contenuto dell'atto adottato» (24). [OSCURATO:PERSONA] dev'essere in grado di esercitare un'influenza sul contenuto degli atti normativi adottati dal Consiglio.

Ne consegue che il Consiglio deve attendere il parere del [OSCURATO:PERSONA] prima di adottare l'atto. 27 Anche se l'adozione del parere del [OSCURATO:PERSONA] non è soggetta ad alcun termine, ritengo che i suoi poteri non siano illimitati: risulta, a mio parere, dal punto 36 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, già citata, che il Consiglio può passare oltre la mancanza del parere del [OSCURATO:PERSONA] qualora dimostri che ha «(...) esaurito tutte le possibilità di ottenere il previo parere del [OSCURATO:PERSONA]», salvo riconoscere a questo un diritto di veto (25). 28 Pertanto, laddove è richiesta, la consultazione fa nascere obblighi tanto a carico del Consiglio quanto a carico del [OSCURATO:PERSONA] (26). 29 Infine, la procedura di emanazione delle norme è indisponibile.

Essa non è lasciata alla discrezione degli [OSCURATO:PERSONA] membri o delle istituzioni (27): «Nel contesto dell'equilibrio dei poteri tra le istituzioni previsto dal Trattato, la prassi del [OSCURATO:PERSONA] europeo non potrebbe in effetti sottrarre alle altre istituzioni una prerogativa loro attribuita dagli stessi Trattati» (28). 30 Avete affermato, nella sentenza 23 febbraio 1988, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (29), che: «(...) le regole relative alla formazione della volontà delle istituzioni comunitarie trovano la loro fonte nel Trattato e (...) esse non sono derogabili né dagli [OSCURATO:PERSONA] membri né dalle stesse istituzioni» (30). 31 Trovo in questi tre principi l'applicazione di un principio generale di leale collaborazione tra istituzioni, basato sul fatto che queste sono unite nella realizzazione di finalità comuni stabilite dal Trattato (31) e unite nel processo decisionale. 32 Tale principio è già presente nell'art. 5 del Trattato CE che contempla gli [OSCURATO:PERSONA] membri - ma che impone altresì alle istituzioni comunitarie degli obblighi reciproci di leale collaborazione con gli [OSCURATO:PERSONA] membri (32) - e l'art. 162 dello stesso Trattato (33) che contempla i rapporti tra il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA]. 33 L'avete applicato ai rapporti tra il Consiglio, la [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito della procedura di bilancio, basata sostanzialmente, secondo la sentenza 27 settembre 1988, Grecia/Consiglio (34), sul «dialogo interistituzionale» (35). 34 Anche se i poteri del [OSCURATO:PERSONA] non sono così estesi nel contesto del processo di consultazione come in quello della procedura di bilancio, tale dialogo vi è altrettanto indispensabile.

Ciò vale, in particolare, nel contesto dell'art. 235 del Trattato CEE che consente al Consiglio di legiferare in settori nei quali il Trattato non gli riconosce il potere d'azione.

Il campo d'intervento del legislatore non vi è quindi solidamente determinato come, ad esempio, in materia di politica agricola comune che rientra pure nella procedura di consultazione (art. 43, n. 2, del Trattato CEE). 35 Questo dialogo è avvenuto nel caso di specie? 36 E' pacifico che il [OSCURATO:PERSONA] è stato consultato sulla proposta di regolamento della [OSCURATO:PERSONA].

Solo le modalità di questa consultazione sono in discussione.

Esse sollevano tre questioni che esaminerò in ordine successivo: A - Se il Consiglio possa deliberare sulla proposta di regolamento prima che il parere del [OSCURATO:PERSONA] gli sia pervenuto ma dopo aver trasmesso la domanda di parere a quest'ultimo.

B - Se il Consiglio possa deliberare sulla proposta di regolamento ancor prima di aver trasmesso la domanda di parere al [OSCURATO:PERSONA].

C - Se il Consiglio abbia, nella nostra causa, lealmente collaborato col [OSCURATO:PERSONA]. - A - 37 Può il Consiglio deliberare sulla proposta della [OSCURATO:PERSONA] prima che il [OSCURATO:PERSONA] abbia reso noto il suo parere? Quali sono i poteri del Consiglio quando è in attesa del parere del [OSCURATO:PERSONA]? 38 Effettivamente, a termine dell'art. 235 del Trattato, il Consiglio statuisce previa consultazione del [OSCURATO:PERSONA] sulla proposta della [OSCURATO:PERSONA].

Può discutere il testo normativo prima di tale consultazione? 39 Nel corso del tempo e a seguito dell'aumento dell'attività della [OSCURATO:PERSONA], la prassi della procedura legislativa, quando implica la consultazione del [OSCURATO:PERSONA], ha subito una notevole evoluzione. 40 Già il 16 ottobre 1973, in una comunicazione rivolta all'Assemblea, il Consiglio si era impegnato ad agevolare la procedura di consultazione: «Il Consiglio ha adottato misure di ordine interno destinate a far sì che la decisione di consultare il [OSCURATO:PERSONA] europeo su una proposta della [OSCURATO:PERSONA] intervenga nel termine più breve possibile (in linea di massima, una settimana dopo il ricevimento della proposta della [OSCURATO:PERSONA]) (...) Inoltre il Consiglio ha adottato delle disposizioni di ordine interno destinato a far sì che la presa in considerazione dei pareri del [OSCURATO:PERSONA] europeo possa avvenire nelle migliori condizioni» (36). 41 Fin dal 1986, in interrogazioni alla presidenza, vari parlamentari europei (37) sottolineavano due deviazioni.

In primo luogo, la discussione sulle diverse proposte della [OSCURATO:PERSONA] si svolgerebbero simultaneamente in seno al Consiglio e nelle commissioni parlamentari.

Sembra che una prassi del genere non sia eccezionale: «In practice, work on a Commission proposal begins immediately within Council bodies, without waiting for the [OSCURATO:PERSONA], but the final decision cannot be taken until the [OSCURATO:PERSONA] has been received and considered by the Council» (38). [OSCURATO:PERSONA] sarebbe quindi indotto a discutere sulla base di testi della [OSCURATO:PERSONA] ormai superati.

D'altra parte, il Consiglio adotterebbe sempre di più decisioni provvisorie, «in pendenza del parere del [OSCURATO:PERSONA]».

Le cifre citate nelle risposte della presidenza del [OSCURATO:PERSONA] alle interrogazioni del signor de Vries (39) mostrano che tale prassi si è incontestabilmente estesa (40). 42 Con la risoluzione 10 ottobre 1990 (41), il [OSCURATO:PERSONA]: «1. esige(va) che il Consiglio rispettasse le procedure previste dai Trattati e che rinunci(asse) ad accordi politici prima di avere esaminato i pareri del [OSCURATO:PERSONA] europeo». 43 Il 21 novembre 1990, il [OSCURATO:PERSONA] adottava una risoluzione sull'obbligo per il Consiglio di attendere il parere del [OSCURATO:PERSONA] (42), nella quale esso constatava che «in numerosi casi» il Consiglio avrebbe avviato i suoi lavori su una proposta della [OSCURATO:PERSONA] prima che il [OSCURATO:PERSONA] abbia emesso il suo parere e che esso avrebbe pure stipulato accordi politici in anticipo. 44 Questa prassi è compatibile con i diritti riconosciuti al [OSCURATO:PERSONA] nel contesto della procedura di consultazione? 45 Sarebbe vano voler costringere il Consiglio ad attendere il parere del [OSCURATO:PERSONA] sulla proposta della [OSCURATO:PERSONA] prima di avviare qualsiasi esame, discussione o riflessione sulla proposta d'atto di cui trattasi (43).

Dal mio punto di vista, una prassi del genere è giustificata, per motivi giuridici e motivi di politica legislativa. 46 Quanto a questi ultimi, rileverò i pochi punti seguenti: - gli inevitabili ritardi della procedura di consultazione del [OSCURATO:PERSONA]; - l'ammissione restrittiva da parte di questo della procedura d'urgenza di cui all'art. 97 del suo regolamento (ex art. 75); - la necessità di legiferare a breve termine in tutti i settori in cui le normative sono previste per un periodo limitato nel tempo o devono essere periodicamente rinnovate; - il tempo necessario, nei settori in cui è richiesta l'unanimità, alla ricerca di un compromesso in seno al Consiglio; - un arricchimento della discussione in seno alle commissioni del [OSCURATO:PERSONA] davanti alle quali il rappresentante del Consiglio potrà, ove occorra, essere in grado di far valere la posizione della sua istituzione. 47 Una prassi del genere è più fondamentalmente giustificata da motivi giuridici. 48 In primo luogo, nessuna norma impone al Consiglio un dovere di astensione fino a che non sia stato emesso il parere del [OSCURATO:PERSONA] (44). 49 In secondo luogo, e soprattutto, la procedura di consultazione non riserva al [OSCURATO:PERSONA] il diritto di fornire un parere sull'ultimo stato del testo elaborato dal Consiglio.

Per sua natura, tale testo è flessibile e mutevole fino all'adozione del regolamento definitivo.

Se essa vieta al Consiglio di adottare in via definitiva un atto prima di aver ricevuto il parere del [OSCURATO:PERSONA], tale procedura non richiede mai un rigoroso adeguamento tra il testo sul quale il [OSCURATO:PERSONA] dà il suo parere e quello che risulta dai lavori del Consiglio. [OSCURATO:PERSONA] dà il suo parere sulla proposta della [OSCURATO:PERSONA].

E' per l'appunto ciò che distingue la procedura di consultazione dalla procedura legislativa di codecisione nella quale vi è ricerca di un «accordo su un progetto comune» (45) o dalla procedura di cooperazione in cui il [OSCURATO:PERSONA] viene consultato non soltanto sulla proposta della [OSCURATO:PERSONA], ma anche sulla «posizione comune» adottata dal Consiglio (46).

Infine, a differenza della procedura di parere conforme nella quale il Consiglio non può adottare un atto diverso da quello che ha costituito oggetto del parere, la procedura di consultazione lo autorizza a derogare al testo sottoposto al [OSCURATO:PERSONA]. 50 Al fine di salvaguardare l'effettività della consultazione del [OSCURATO:PERSONA], sono state istituite garanzie tanto dal Trattato quanto dalla vostra giurisprudenza e dalla prassi parlamentare. 51 Prima dell'adozione del parere, la [OSCURATO:PERSONA] tiene, in linea di principio, regolarmente informata la competente commissione del [OSCURATO:PERSONA] dei principali orientamenti che risultano dalle discussioni in seno al Consiglio, in particolare quando si scostano dalla sua proposta iniziale, in conformità al codice di buona condotta che essa ha presentato al [OSCURATO:PERSONA] nel febbraio 1990 (47). 52 Se il [OSCURATO:PERSONA] approva senza emendamenti la proposta di regolamento e se le discussioni preparatorie in seno al Consiglio non danno luogo ad alcuna modifica sostanziale nella versione definitiva del regolamento, avete affermato, nella sentenza 30 settembre 1982, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (48), che questo poteva essere emanato senza nuova consultazione del [OSCURATO:PERSONA], una volta emesso il parere di questo. 53 [OSCURATO:PERSONA] dev'essere nuovamente consultato se il Consiglio tiene ferme modifiche sostanziali nella versione del testo definitivamente adottato, in conformità alla vostra costante giurisprudenza in materia di nuova consultazione (49).

Ciò non avviene per ogni minima modifica del testo. 54 Se il Consiglio proceda a modifiche della proposta nel contesto delle discussioni preparatorie, la [OSCURATO:PERSONA] può far uso della sua prerogativa di sottoporre una proposta modificata al Consiglio che la trasmette al [OSCURATO:PERSONA], e che consente a questo di discutere di un testo aggiornato e di influire sulle deliberazioni del Consiglio.

Infatti, finché il Consiglio non ha statuito, la [OSCURATO:PERSONA] può modificare la sua proposta durante le procedure che portano all'adozione di un atto comunitario, in forza dell'art. 189 A, n. 2, del Trattato CE (50), ma né il Consiglio né il [OSCURATO:PERSONA] possono costringervela.

Tale possibilità è stata individuata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: «(...) the Commission may alter its proposal in order to facilitate decision-making within the Council» (51). 55 In tal caso, il [OSCURATO:PERSONA] non deve quindi, esprimendosi in termini precisi, essere «riconsultato» (non è stato ancora emesso il suo parere), ma essere consultato su una proposta modificata.

E' proprio ciò che suggeriva il [OSCURATO:PERSONA] nella risoluzione 21 novembre 1990 (52) sull'obbligo di attendere il parere del [OSCURATO:PERSONA] sulla procedura di collaborazione: «([OSCURATO:PERSONA]) sottolinea (...) che la prassi seguita per la realizzazione del mercato interno del 1_ gennaio 1993 senza ritardi, richiede sovente un esame pressoché contestuale delle proposte legislative da parte di [OSCURATO:PERSONA] e Consiglio e chiede pertanto alla [OSCURATO:PERSONA] di mettere il [OSCURATO:PERSONA] in condizioni di esprimersi su una proposta legislativa aggiornata, avvalendosi della possibilità offerta dall'art. 149, n. 3, del Trattato e presentando formalmente una proposta modificata anteriormente alla prima lettura del [OSCURATO:PERSONA], per tener conto dell'evoluzione dei lavori del Consiglio qualora essi inducano la [OSCURATO:PERSONA] a decidere di modificare sostanzialmente la proposta iniziale». 56 In questo senso il [OSCURATO:PERSONA], nella seduta del 15 settembre 1993 (53) ha adottato un nuovo art. 56 del suo regolamento che dispone: «Modifica di una proposta della [OSCURATO:PERSONA] 1) Qualora, durante l'esame di una proposta della [OSCURATO:PERSONA], la commissione competente venga a conoscenza dell'intenzione del Consiglio di modificarla in modo sostanziale, essa chiede formalmente alla [OSCURATO:PERSONA] se intende modificare la sua proposta. 2) Qualora la [OSCURATO:PERSONA] dichiari che intende modificare la sua proposta, la commissione competente ne sospende l'esame finché non sia stata informata da parte della [OSCURATO:PERSONA] della nuova proposta o delle modifiche. 3) Durante l'esame di una proposta della [OSCURATO:PERSONA] in seno alla commissione competente, la [OSCURATO:PERSONA] può inoltre, di sua iniziativa, presentare direttamente alla commissione emendamenti alla sua proposta. 4) Qualora la [OSCURATO:PERSONA] dichiari a seguito della richiesta di cui al paragrafo 1, che non intende modificare la sua proposta, la commissione competente ne prosegue l'esame.

La dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] è allegata alla relazione ed è considerata dal [OSCURATO:PERSONA] vincolante per la [OSCURATO:PERSONA], anche dopo la conclusione della prima lettura. 5) A seguito di una dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] ai sensi del paragrafo 4 e qualora il Consiglio, nonostante la posizione della [OSCURATO:PERSONA], adotti una decisione che modifica in modo sostanziale la proposta originaria della [OSCURATO:PERSONA], il Presidente del [OSCURATO:PERSONA] ricorda al Consiglio il suo obbligo di consultare nuovamente il [OSCURATO:PERSONA]». 57 Rilevo che attraverso tale testo del regolamento del [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo ammette implicitamente che il Consiglio possa, prima di aver ricevuto il parere del [OSCURATO:PERSONA], discutere di una proposta della [OSCURATO:PERSONA]. 58 La procedura che prevede tale articolo è, a mio parere, tale da salvaguardare le prerogative del [OSCURATO:PERSONA].

Grazie alla presentazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di una proposta modificata, esso sarà consultato su un testo che tiene conto di eventuali modifiche risultanti da trattative in seno al Consiglio e potrà influire efficacemente sulle deliberazioni di quest'ultimo. 59 [OSCURATO:PERSONA] non è per questo dipendente dalla [OSCURATO:PERSONA].

Un'eventuale inazione di quest'ultima - che non ritenga opportuno presentare una proposta modificata - non toglie che esso debba essere riconsultato in caso di modifica sostanziale. 60 Riconoscere però al [OSCURATO:PERSONA], in nome dell'effettività della consultazione, il diritto di essere consultato sull'ultimo stato del testo quale risulta dai lavori del Consiglio, indipendentemente dall'importanza delle modifiche da esso apportate alla proposta, si risolve a mio parere nello snaturare la procedura di consultazione trasformandola in un tipo di procedura di cooperazione. 61 Lo ripeto, il parere dev'essere emesso su proposta della [OSCURATO:PERSONA], restando inteso che il [OSCURATO:PERSONA] sarà informato di qualsiasi modifica sostanziale di questa di cui il Consiglio prenda l'iniziativa con una nuova proposta della [OSCURATO:PERSONA] o tramite una nuova consultazione. 62 In compenso, la posizione del Consiglio non può essere definitiva ed è necessariamente emendabile finché non sia stato emesso il parere del [OSCURATO:PERSONA] (54). 63 Con questo «dialogo interistituzionale» che avete richiamato nella citata sentenza Grecia/[OSCURATO:PERSONA], ritengo che venga così osservato il principio costituzionale di leale collaborazione tra istituzioni. 64 In conclusione, su questo primo punto, ritengo che il Consiglio e il [OSCURATO:PERSONA] possano procedere simultaneamente all'esame della proposta, sottolineando che, qualora le discussioni preparatorie e gli accordi politici in seno al Consiglio abbiano portato a modifiche sostanziali nel regolamento adottato in via definitiva, si rende necessaria una nuova consultazione. 65 Pertanto, la risposta al primo motivo dipende dal se vi sia stata modifica sostanziale.

Questo motivo si riallaccia quindi al secondo riguardante la nuova consultazione, su una questione che è loro comune: vi è stata, da parte del Consiglio, modifica sostanziale della proposta iniziale della [OSCURATO:PERSONA]? - B - 66 Cosa succede quando il Consiglio delibera sulla proposta della [OSCURATO:PERSONA] e la modifica ancor prima di adire il [OSCURATO:PERSONA]? Può esso comunicare al [OSCURATO:PERSONA] una domanda di consultazione vertente su un testo che non riflette la situazione risultante dalle ultime deliberazioni? 67 Il principio costituzionale di leale collaborazione tra istituzioni impone che il testo della proposta sottoposta per parere al [OSCURATO:PERSONA] e quello esaminato dal Consiglio siano identici. 68 Cosa succede, alla luce di questo principio, quando il Consiglio e il [OSCURATO:PERSONA] hanno ricevuto un testo identico ed alla data in cui il [OSCURATO:PERSONA] riceve dal Consiglio la proposta iniziale della [OSCURATO:PERSONA], tale testo è già stato modificato in seno al Consiglio? 69 Farò qui tre osservazioni. 70 In primo luogo, una questione del genere non si porrebbe se il Consiglio inviasse la domanda di parere al [OSCURATO:PERSONA] fin dal ricevimento della proposta della [OSCURATO:PERSONA] o prima di avviare il suo esame (55). 71 In secondo luogo, dato che il parere del [OSCURATO:PERSONA] verte, come abbiamo visto, sulla proposta della [OSCURATO:PERSONA] e non già sull'ultima versione del testo in corso di deliberazione in seno al Consiglio, le norme di procedura legislativa comunitarie non ostano a che quest'ultimo possa cominciare a discutere della proposta ancor prima dell'invio della domanda di parere a condizione che esso si riservi sempre la possibilità di modificare, alla luce del parere del [OSCURATO:PERSONA], l'orientamento provvisorio cui è giunto.

Esso non può quindi, in questa fase, adottare un testo definitivo. 72 Nel caso di specie, - prima della trasmissione della domanda di parere al [OSCURATO:PERSONA] il 5 marzo 1993, la proposta non era stata ancora esaminata né dal [OSCURATO:PERSONA] (che l'esaminerà per la prima volta il 24 marzo 1993) né dal Consiglio (che procederà ad un primo esame il 5 aprile 1993). [OSCURATO:PERSONA] data del 5 marzo 1993, esiste un documento di lavoro redatto dal gruppo «ex-URSS» chiamato rapporto interinale ed il testo del regolamento «così come si presenta allo stato attuale dei lavori del gruppo»; - il testo elaborato dal gruppo «ex-URSS» il 4 marzo 1993, ossia la vigilia dell'adizione del [OSCURATO:PERSONA], non è un testo definitivo: non è risolta la questione dell'applicazione del regolamento TACIS alla [OSCURATO:PERSONA] (56).

L'elenco dei settori prioritari di assistenza tecnica dell'allegato II non è definitivamente stabilito e costituisce oggetto diverse riserve.

Il comitato proposto è un comitato di gestione e quattro [OSCURATO:PERSONA] membri manifestano l'auspicio di vedere accolta una procedura di tipo III (57).

Il regolamento definitivo riprenderà questa formula. 73 Mi sembra, di conseguenza, molto esagerato sostenere che il 5 marzo 1993 la proposta «(...) non era più attuale (...)» (58) o «(...) che ancor prima che il [OSCURATO:PERSONA] venisse adito, lo stato delle discussioni in seno al Consiglio aveva reso tale testo obsoleto» (59). 74 In terzo luogo, le modifiche della proposta previste in seno al Consiglio anteriormente all'invio della domanda di parere non inficiano la regolarità della procedura in quanto dovranno, proprio come le modifiche presentate successivamente a tale invio, dar luogo a nuova consultazione qualora siano sostanziali e vengano riportate nel regolamento definitivo. 75 Il potere del Consiglio di deliberare sulla proposta ancor prima che il [OSCURATO:PERSONA] non l'esamina ha per limite l'abuso di diritto che consisterebbe nel lasciare quest'ultimo nell'ignoranza completa degli sviluppi del testo in seno al Consiglio.

Questo è il punto che dobbiamo ora accertare. - C - 76 Ritengo che vi sia stata una leale collaborazione tra istituzioni che ha consentito al [OSCURATO:PERSONA] di conoscere la posizione del Consiglio sui principali punti di disaccordo.

Infatti: - sembra che il Consiglio non abbia mai avuto le velleità di fare a meno del parere del [OSCURATO:PERSONA] europeo (60); - la commissione REX era a conoscenza dell'intento del Consiglio di aggiungere un allegato II che enumerasse i settori prioritari per l'azione di assistenza e vi ha anche aderito nell'emendamento n. 20 da essa proposto.

Essa sapeva pure che il Consiglio prevedeva di istituire un comitato di regolamentazione (61); - [OSCURATO:PERSONA] è stato informato dal rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] che assiste alle udienze della modifica che il Consiglio prevedeva di apportare al testo sulla questione della procedura dei comitati (62).

Questa è d'altronde la posizione del Consiglio su tale questione (63) che ha indotto il [OSCURATO:PERSONA] ad emettere il parere di rigetto (64); - il Consiglio è stato rappresentato nelle discussioni dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] il 26 e 27 maggio 1993. 77 Farò un'ultima osservazione.

Non è certo che il [OSCURATO:PERSONA] abbia fatto tutto quanto era in suo potere per influire sulla decisione del Consiglio: - il Consiglio avrebbe necessariamente di nuovo discusso sul testo se gli emendamenti gli fossero stati sottoposti. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe pure potuto riprendere eventuali emendamenti presentando una proposta modificata (65).

Il Consiglio avrebbe potuto derogarvi solo all'unanimità (66). [OSCURATO:PERSONA] ha preferito emettere un parere di rigetto puro e semplice della proposta della [OSCURATO:PERSONA]; - il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe pure potuto, emettendo il suo parere, avviare la procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune 4 marzo 1975 (67), ciò che il progetto di risoluzione legislativa redatto dal comitato REX aveva d'altronde prospettato al punto

4. Si sa che qui il principale punto di frizione fra il Consiglio e il [OSCURATO:PERSONA] verteva sulla procedura dei comitati.

Orbene, in una risoluzione del 23 ottobre 1986, il [OSCURATO:PERSONA] europeo aveva per l'appunto emesso l'auspicio di poter «(...) sollecitare una concertazione del Consiglio, qualora il Consiglio in un atto giuridico intenda prevedere una procedura di comitato» (68). 78 Ritengo, di conseguenza, che la consultazione del [OSCURATO:PERSONA] non sia stata fittizia e che non siano state lese le sue prerogative, alla condizione che le modifiche decise dal Consiglio non siano state sostanziali, nel qual caso si sarebbe resa necessaria una nuova consultazione.

Ciò è appunto oggetto della seconda censura.

II - Sull'obbligo di nuova consultazione 79 L'obbligo di consultare nuovamente il Palamento non è previsto dal Trattato.

Voi affermate tuttavia che: «(...) l'obbligo di consultare il [OSCURATO:PERSONA] europeo durante il procedimento legislativo, nei casi previsti dal Trattato, comporta l'obbligo di una nuova consultazione ogni volta che l'atto infine adottato, considerato complessivamente, sia diverso quanto alla sua sostanza da quello sul quale il [OSCURATO:PERSONA] è già stato consultato, eccetto il caso in cui gli emendamenti corrispondono essenzialmente al desiderio espresso dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]» (69). 80 Secondo il [OSCURATO:PERSONA], la proposta della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe costituito oggetto di quattro modifiche sostanziali: - quanto ai beneficiari dell'assistenza TACIS (art. 2); - quanto al campo d'applicazione ratione materiae del regolamento con l'aggiunta dell'allegato II; - aggiungendo una nuova condizione di reciprocità (art. 7, n. 4); - quanto alla procedura dei comitati (art. 7).

Il Consiglio ha escluso il comitato di gestione a vantaggio di un comitato di regolamentazione. 81 Il primo punto è una disposizione tecnica destinata ad evitare che la [OSCURATO:PERSONA] rientri contemporaneamente nell'aiuto finanziario e tecnico previsto dal regolamento (CEE) n. 443/92 (70) e nell'assistenza TACIS.

Tale disposizione ha soltanto consentito di mantenere nel programma TACIS la [OSCURATO:PERSONA], che fruiva già di programmi d'assistenza (71). [OSCURATO:PERSONA] rientra nel novero dei beneficiari del programma TACIS tanto nella proposta di regolamento quanto nello stesso regolamento.

L'aggiunta del nuovo art. 2 in quest'ultimo testo ha soltanto consentito di evitare un cumulo di aiuti.

Nel parere 20 aprile 1993, la commissione dei bilanci «(...) ritiene importante che la [OSCURATO:PERSONA] figuri tra i beneficiari, tenuto conto della sua situazione e delle sue esigenze di aiuto comparabili a quelle di diversi [OSCURATO:PERSONA] indipendenti nonché della volontà di tale Stato di mettere in atto un sistema politico democratico» (72).

Al punto 4 della motivazione, la relazione della commissione REX propone molto direttamente che la [OSCURATO:PERSONA] non possa cumulare l'aiuto ai paesi in via di sviluppo dell'Asia previsto dal regolamento n. 443/92 e quelle del programma TACIS (73). 82 Il nuovo art. 2 modifica le modalità dell'assistenza fornita alla [OSCURATO:PERSONA].

Esse non inficia la sostanza del regolamento. 83 Sul secondo punto, l'aggiunta dell'allegato II non implicava una nuova consultazione del [OSCURATO:PERSONA].

L'allegato II annovera «in particolare», «nei settori indicativi» (74), i settori prioritari sui quali verte l'assistenza tecnica.

Tale enumerazione è esemplificativa e non esaustiva.

Essa si sostituisce all'art. 3, n. 3, della proposta della [OSCURATO:PERSONA] che disponeva: «L'assistenza tecnica verte prioritariamente sui settori dello sviluppo delle risorse umane, del sostengo delle imprese, compresi i servizi finanziari, della produzione, della distribuzione e della commercializzazione delle derrate alimentari, dell'energia e dei trasporti». 84 Tale disposizione, che non ha a sua volta natura esaustiva, non esclude alcuno dei settori di cui all'allegato

II. 85 Inoltre, tale allegato è quasi identico all'emendamento n. 24 che istituisce un allegato I bis, adottato dal [OSCURATO:PERSONA] il 27 maggio 1993 (75). 86 La sostituzione dell'art. 3, n. 3, della proposta con l'art. 4, n. 3, e l'allegato II del regolamento costituisce una modifica del modo di definizione del campo di applicazione ratione materiae del regolamento.

Anche se l'allegato II cita a titolo esemplificativo più settori, esso non modifica sostanzialmente l'estensione di tale campo di applicazione.

Si tratta nel presente caso di un «cambiamento di metodo piuttosto che di una modifica sostanziale», ai sensi del punto 23 della sentenza Buyl e a./[OSCURATO:PERSONA], già citata. 87 Sul terzo punto, si rileverà che l'introduzione di una condizione di reciprocità non ha fatto che sancire una prassi costante in materia e che essa non coinvolge né i principi né la sistematica del programma TACIS. 88 Mi soffermo sulla questione - molto più delicata - della procedura dei comitati.

L'art. 7 della proposta della [OSCURATO:PERSONA] prevedeva un comitato di gestione del tipo II.b (76): la [OSCURATO:PERSONA] adotta provvedimenti che sono immediatamente efficaci.

Se questi non sono conformi al parere del comitato, la [OSCURATO:PERSONA] ne differisce l'applicazione per sei settimane, termine entro il quale il Consiglio, statuendo a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa che si sostituirà a quella [OSCURATO:PERSONA]. 89 L'art. 8 del regolamento n. 2053/93 prevede un comitato di regolamentazione di tipo III.a: in caso di mancanza di parere o di parere negativo del comitato, la [OSCURATO:PERSONA] è obbligata a trasformare il suo progetto in proposta al Consiglio.

Se quest'ultimo non si pronuncia, la [OSCURATO:PERSONA] è di nuovo competente e trasforma la sua proposta in decisione. 90 Vi è, a mio parere, una sostanziale differenza tra il comitato di natura consultiva della procedura I e i comitati previsti dalle procedure II e III, dato che il primo esclude qualsiasi potere decisionale del Consiglio. 91 Vi è pure una differenza sostanziale tra i comitati del tipo II.a, II.b e III.a, da una parte, e del tipo III.b, dall'altra.

Infatti, solo quest'ultima procedura può portare ad una «impasse», dato che il Consiglio può bloccare qualsiasi decisione a maggioranza semplice. 92 Per contro, le procedure del tipo II.a, II.b e III.a differiscono tra loro solo su punti minori, come i termini, e sul fatto che, nell'ultimo caso, la decisione del Consiglio viene adottata su proposta della [OSCURATO:PERSONA], il che rafforza la posizione di quest'ultima giacché il Consiglio potrà derogare a tale proposta solo statuendo all'unanimità (77).

Esse hanno in comune il fatto che in mancanza di decisione del Consiglio, la competenza esecutiva ritorna alla [OSCURATO:PERSONA] che statuisce. 93 Ne concludo che non vi sono tra il comitato di gestione del tipo II.b e il comitato di regolamentazione del tipo III.a differenze tali da poter parlare di modifiche sostanziali del regolamento che riguardino «(...) la parte essenziale del sistema istituito (...)» (78). 94 Ritengo, di conseguenza, che non vi siano state modifiche sostanziali della proposta della [OSCURATO:PERSONA] nel regolamento adottato in via definitiva. 95 La nuova consultazione del [OSCURATO:PERSONA] non si rendeva necessaria per un secondo motivo.

E' infatti determinante rilevare in questa sede che il progetto del Consiglio di istituire un comitato del tipo III era noto al [OSCURATO:PERSONA] (79) e che la questione della procedura dei comitati è stata veramente al centro delle discussioni dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (80), dato che diversi parlamentari imputano all'esistenza di un comitato di gestione nel programma TACIS 1991-1992 i ritardi nell'erogazione dei finanziamenti e nel processo decisionale (81).

Essa ha costituito il punto d'intoppo tra il Consiglio e il [OSCURATO:PERSONA] che doveva infine portare al rigetto della proposta da parte di quest'ultimo. 96 L'agente del Consiglio è stato interpellato su tale quesito in udienza (82). 97 Ma al termine delle discussioni il [OSCURATO:PERSONA], che non ignorava le intenzioni del Consiglio, ha fatto la scelta di respingere globalmente la proposta di regolamento.

L'adozione dell'emendamento che prevedeva un comitato di consultazione proposto dal comitato REX è quindi rimasto senza esito. 98 I due primi motivi devono quindi essere respinti.

III - Sull'illegittimità intrinseca del regolamento n. 2053/93 99 Per il [OSCURATO:PERSONA], «(...) è semplicemente illegittimo che un atto emanato previa consultazione obbligatoria del [OSCURATO:PERSONA] preveda che possa essere modificato in corso d'applicazione, senza che questa formalità sia di nuovo osservata» (83). 100 A termini dell'art. 7, n. 2, secondo comma del regolamento impugnato: «Gli appalti di servizi sono aggiudicati, di norma, mediante licitazione privata e mediante trattativa privata per gli interventi fino a 300 000 ECU.

Su proposta della [OSCURATO:PERSONA] il Consiglio può modificare l'importo in base all'esperienza acquisita in casi analoghi». 101 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il rispetto delle sue prerogative impone che sia consultato prima dell'adozione di una revisione del genere, trattandosi di un regolamento basato sull'art. 235 del Trattato. 102 [OSCURATO:PERSONA] conosce una certa gerarchia delle norme.

Ai regolamenti base adottati direttamente ai sensi delle procedure previste dai Trattati, si contrappongono i regolamenti d'attuazione o d'esecuzione adottati vuoi dalla [OSCURATO:PERSONA] su delega del Consiglio in forza dell'art. 155, terzo trattino, del Trattato CE, vuoi dal Consiglio stesso in forza dell'art. 145, terzo trattino, del medesimo.

La procedura di emanazione di questi regolamenti è prevista dal regolamento base. 103 Queste due categorie di atti sono gerarchizzate in quanto il regolamento di attuazione non può né modificare né trasgredire i principi posti dal regolamento base.

Il primo non deve superare l'ambito dell'attuazione dei principi del secondo (84).

«Il potere delegato è (...) solo un potere d'attuazione e non un potere d'applicazione primaria di una disposizione del Trattato» (85). 104 Voi avete sancito questo potere di delega del Consiglio con una abbondante giurisprudenza pronunciata in materia di politica agricola comune: «(...) tanto l'ordinamento legislativo del Trattato, che si desume fra l'altro dall'art. 155, ultimo trattino, quanto la prassi costante delle istituzioni comunitarie effettuano, in conformità alle concezioni giuridiche prevalenti in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri, una distinzione tra i provvedimenti fondati direttamente sul Trattato e le disposizioni derivate, destinate all'attuazione dei primi; (...) non si può quindi pretendere che tutti i particolari dei regolamenti relativi alla politica agricola comune siano fissati dal Consiglio mediante il procedimento di cui all'art. 43; (...) questo articolo si deve ritenere osservato qualora i punti essenziali della emananda disciplina siano stati stabiliti in modo conforme al procedimento ivi contemplato; (...) le disposizioni di attuazione dei regolamenti di base possono invece essere adottate secondo un procedimento diverso da quello di cui all'art. 43, vuoi dallo stesso Consiglio, vuoi dalla [OSCURATO:PERSONA] in forza di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 155» (86). 105 Voi affermate, a proposito di tale articolo, che dal contesto del trattato, nel quale l'articolo va considerato, nonché dalle esigenze concrete, risulta che la nozione di attuazione va interpretata in senso lato (87). 106 La delega a favore della [OSCURATO:PERSONA] del potere d'adozione dei regolamenti d'attuazione è pure comune in materia di appalti di lavori pubblici (88). 107 L'Atto unico europeo, modificando l'art. 145 del Trattato, ha limitato il potere riconosciuto dal Consiglio di attribuire a sé stesso il potere di attuazione: «(...) il Consiglio può riservarsi direttamente competenze di esecuzione solamente in casi specifici, decisione che deve motivare in modo circostanziato» (89). 108 Assente dai comitati che intervengono a fianco della [OSCURATO:PERSONA] (90), il [OSCURATO:PERSONA] lo è pure da talune procedure con le quali il Consiglio si riserva il potere d'attuazione, come quello previsto dall'art. 7 del regolamento n. 2053/93.

Tale sistema non è senza logica.

Se è normale che il [OSCURATO:PERSONA] venga «(...) consultato ogni volta che si tratta di definire una opzione politica, è altrettanto evidente che non è suo compito intervenire quando si tratta di adottare un semplice atto di gestione» (91).

La natura accessoria o secondaria delle modalità di attuazione giustifica che esse vengono decise con meno solennità.

Questa possibilità di delega è quindi una questione di potere tra il [OSCURATO:PERSONA] e le altre istituzioni che possono trovarvi un mezzo per escludere il [OSCURATO:PERSONA] dall'iter legislativo (92).

Infatti, sin dal 1967 (93), il [OSCURATO:PERSONA] chiedeva di essere consultato sul complesso degli atti conseguenti a regolamenti base che hanno come conseguenza un'influenza notevole sugli effetti politici, economici o giuridici di tali regolamenti.

In una risoluzione relativa alle procedure comunitarie d'attuazione del diritto comunitario derivato (94), il [OSCURATO:PERSONA] invitava ad una limitazione stretta dei poteri dei comitati, «organi non previsti dal Trattato». 109 Resta comunque il fatto che, in forza dell'art. 145, la delega a sé stesso, da parte del Consiglio, del potere di attuazione, è incontestabilmente lecita anche se la procedura di adozione dei regolamenti di attuazione non obbedisce alle stesse norme riguardanti il regolamento base. 110 Tuttavia, per l'appunto, l'art. 7 del regolamento impugnato riguarda le modalità di attuazione o di applicazione del regolamento base o riguarda i principi sostanziali sanciti da quest'ultimo? 111 La fissazione del limite a contare dal quale gli appalti di servizi non possono più essere stipulati mediante licitazione privata e trattativa privata è una modalità di attuazione o d'applicazione del regolamento n. 2053/93? 112 Farò qui due osservazioni. 113 L'art. 7, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 2053/93 è stato ripreso dal precedente regolamento n. 2157/91 che prevedeva la stessa modalità di revisione del limite di 300 000 ECU (95). 114 Nei due casi, la procedura di revisione del limite che esclude il [OSCURATO:PERSONA] non figurava nella proposta della [OSCURATO:PERSONA] ed è stata aggiunta dal Consiglio. 115 Il potere delegato al Consiglio verte solo sulle modalità di stipulazione degli appalti di servizi.

Effettivamente, la scelta della trattativa privata e della licitazione privata consente di accelerare il processo decisionale e la riduzione del limite sotto il quale la [OSCURATO:PERSONA] può operare una trattativa privata rafforza l'efficacia del sistema.

Tuttavia, l'art. 7, n. 2, secondo comma, non rimette in discussione né i principi né la ratio del regolamento e non deroga a «competenze di esecuzione» (96), le sole suscettibili di delega. 116 Il terzo motivo dev'essere quindi altresì respinto. 117 Concludo, di conseguenza, per il rigetto del ricorso nel suo complesso. (1) - GU L 187, pag.

1. (2) - Regolamento relativo a un'assistenza tecnica all'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche nello sforzo di risanamento e di raddrizzamento della sua economia (GU L 201, pag. 2). (3) - GU 1993, C 48, pag.

13. (4) - Art. 5, n. 1. (5) -

V. le risposte del Consiglio ai quesiti scritti della Corte. (6) - Ibidem. (7) - Allegato 2 dell'atto introduttivo. (8) - Allegato 3 dell'atto introduttivo. (9) - GU C 150, pag.

26. (10) - Redatto dal deputato europeo [OSCURATO:PERSONA]. (11) - GU C 176, pag.

178. (12) - Divenuto l'art. 105, n. 1, successivamente alle modifiche del regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo in seguito al Trattato sull'Unione europea (GU 1993, C 268, pag. 51). (13) -

V. GU, Allegato, n. 3-431, Discussioni del [OSCURATO:PERSONA] europeo, Sessione 1993-1994, pag. 395, e GU 1993, C 255, pag.

81. (14) - GU C 176, pag.

152. (15) -

V. GU, Allegato, n. 3-433, Discussioni del [OSCURATO:PERSONA] europeo, Sessione 1993-1994, pag. 221, e GU 1993, C 255, pag.

81. (16) - Anche se non dispone di un diritto proprio, la [OSCURATO:PERSONA] è «invitata» ad assistere alle sessioni del Consiglio (art. 4, n. 2, del regolamento interno del Consiglio).

Ciò è avvenuto nel caso di specie. (17) - Punto 16 delle osservazioni del [OSCURATO:PERSONA] sulla memoria d'intervento del [OSCURATO:PERSONA] nella causa C-65/93, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, attualmente pendente. (18) - Causa 138/79, Racc. pag. 3333. (19) - Punto

33. (20) - Sentenze 16 luglio 1992, causa C-65/90, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (Racc. pag.

I-4593), e 1_ giugno 1994, causa C-388/92, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (Racc. pag.

I-2067). (21) - [OSCURATO:PERSONA] vi si è impegnata con la comunicazione 20 maggio 1973 citata da Bieber, R.: «Artikel 137», in Kommentar zum EWG-Vertrag, Groeben, Thiesing, Ehlermann, quarta edizione, pag. 4132.

Ciò avveniva nella causa in esame. (22) - Punto 34 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, già citata. (23) -

V. Bieber, R.: «Legislative procedure for the estabilishment of the single market», CMLR, 1988, pag. 711, a pag.

716. (24) - Punto 20 della sentenza 27 settembre 1988, causa 165/87, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (Racc. pag. 5545). (25) -

V. su questo punto, la causa C-65/93, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, già citata, nota

17. (26) -

V. in questo sento, i punti 28 e 29 delle conclusioni dell'avvocato generale Jacobs nella sentenza 2 marzo 1994, causa C-316/91, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (Racc. pag.

I-625): «La partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al processo legislativo non va vista soltanto come una prerogativa ma anche come una responsabilità che è affidata al [OSCURATO:PERSONA] e a cui esso non può rinunciare» (punto 28). (27) - V., su questo punto, il punto 48 delle conclusioni dell'avvocato generale M. Darmon nella sentenza 1_ giugno 1994, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, già citata nota

20. (28) - Sentenza 10 luglio 1986, causa 149/85, Wybot (Racc. pag. 2391, punto 23). (29) - Causa 68/86, Racc. pag.

855. (30) - Punto

38. (31) - Art. 4. (32) - Sentenza 10 febbraio 1983, causa 230/81, Lussemburgo/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 255, punto 37), e ordinanza 13 luglio 1990, causa C-2/88 Imm., Zwartveld e a. (Racc. pag.

I-3365, punto 17).

V. pure le conclusioni dell'avvocato generale Mancini nella sentenza 27 settembre 1988, causa 204/86, Grecia/Consiglio (Racc. pag. 5323, a pag. 5349), e il punto 56 delle conclusioni dell'avvocato generale Jacobs nella sentenza 31 marzo 1992, causa C-284/90, Consiglio/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

I-2277). (33) - Art. 15 del Trattato di fusione.

Si può ritenere che, se il [OSCURATO:PERSONA] avesse avuto nel 1965 i poteri che ha oggi, sarebbe stata richiamata la necessità di una collaborazione tra il [OSCURATO:PERSONA] e le altre istituzioni. (34) - Già citata, nota 32, punto

16. (35) -

V. pure, sulla collaborazione tra la [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio nel contesto dell'art. 58 del Trattato CECA, la sentenza 11 maggio 1983, causa 244/81, Kloeckner-Werke/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 1451). (36) - Bollettino del [OSCURATO:PERSONA] europeo, n. 34/73, del 19 ottobre 1973, pag.

5. (37) -

V. l'allegato 5 dell'atto introduttivo. (38) - [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 1993, pag.

37. (39) - Allegato 5 dell'atto introduttivo. (40) -

V. pure Jacobs e Corbett: [OSCURATO:PERSONA], 1990, pag. 166: «The most serious difficulty for [OSCURATO:PERSONA], however, arises where Council takes a decision "in principle" or "subject to [OSCURATO:PERSONA] opinion" before this opinion has been delivered (11 times in 1986, eight in 1987, 12 in 1988, seven in 1989)». (41) - Risoluzione sulle relazioni tra il [OSCURATO:PERSONA] europeo e il Consiglio (GU C 284, pag. 58). (42) - GU C 324, pag.

125. (43) -

V. su questo punto, le dichiarazioni del presidente in funzione del Consiglio dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] europeo il 9 ottobre 1990 (GU, Allegato, n. 3-394, Discussioni del [OSCURATO:PERSONA] europeo, Sessione 90-91, pag. 79). (44) - Il fenomeno si produce pure nella fase di prima lettura della procedura di collaborazione: gli organi del Consiglio da una parte, e le commissioni parlamentari dall'altro, procedono nello stesso momento all'esame delle proposte legislative. (45) - Art. 189 B del Trattato CE. (46) - Art. 189 C del Trattato CE. (47) -

V. GU, Allegato, n. 3-386, Discussioni del [OSCURATO:PERSONA] europeo, Sessione 1990-1991, pag. 32; Bollettino CE 1/2-1990, punto 1.6.6, e Bollettino CE 4-1990, punto

1.6.1. (48) - Causa 114/81, pag. 3189. (49) - V., ad esempio, sentenza 16 luglio 1992, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, già citata, punto

20. (50) - Che ha sostituito l'art. 149, n. 3, del Trattato CEE, abrogato dal Trattato sull'Unione europea. [OSCURATO:PERSONA] può anche ritirare la sua proposta di regolamento.

V. il punto 6 della risoluzione sulla proposta di regolamento del Consiglio sulla cessazione di funzioni dei dipendenti del 10 ottobre 1985 (GU C 288, pag. 103). (51) - Op. cit., pag.

47. (52) - Già citata, nota 42, pag.

127. (53) - GU C 268, pag. 66 (art. 36 G). (54) - V., in questo senso, la risposta del Consiglio 1_ aprile 1985 all'interrogazione scritta n. 1907/84 del signor de Vries (GU C 118, pag. 12). (55) - Esso si era impegnato, nella comunicazione 16 ottobre 1973, già citata, ad osservare un termine di una settimana.

Ci si potrebbe interrogare sul valore giuridico e sulla natura vincolante di tale impegno qualora i termini non fossero stati così vaghi.

Su tale questione, v.

Jacqué, J.-P.: «La pratique des institutions communautaires et le développement de la structure institutionnelle communautaire», in [OSCURATO:PERSONA] des [OSCURATO:PERSONA] - The dynamics of EC-law, Bieber R. e Ress G., editori, 1987. (56) -

V. il punto 6 del rapporto interinale. (57) - Nota 19 del testo del regolamento. (58) - Punto 15 dell'atto introduttivo. (59) - Punto 4 della replica. (60) -

V. il documento del [OSCURATO:PERSONA] 1_ aprile 1993 prodotto all'udienza:« In attesa del parere del [OSCURATO:PERSONA] europeo, il [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto all'esame della proposta della [OSCURATO:PERSONA], i cui risultati figurano in allegato. [OSCURATO:PERSONA] suggerisce al Consiglio di confermare detti risultati, fermo restando che non appena ricevuto il parere del [OSCURATO:PERSONA] europeo, il Consiglio dovrà pronunciarsi in via definitiva», il corsivo è mio. (61) -

V. il punto 5 della motivazione della relazione del rapporto [OSCURATO:PERSONA], allegato al controricorso del Consiglio.

V. pure la dichiarazione del relatore nelle udienze del 24 giugno 1993 (GU, Allegato, n. 3-432, Discussioni del [OSCURATO:PERSONA] europeo, Sessione 1993-1994, pag. 375). (62) - [OSCURATO:PERSONA] dichiarava nella seduta del 26 maggio 1993: «Passo infine a trattare della questione della comitologia.

Dico chiaramente che: per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA] noi abbiano proposto fin dall'inizio un comitato di gestione.

Il Consiglio ha insistito per un comitato di regolamentazione» (GU, Allegato, n. 3-431, Discussioni del [OSCURATO:PERSONA] europeo, Sessione 1993-1994, pag. 201). (63) - Era il solo vero punto d'intoppo: v. la dichiarazione del 26 maggio 1993 del relatore [OSCURATO:PERSONA] (GU 1993, Allegato, n. 3-431, Discussioni del [OSCURATO:PERSONA] europeo, Sessione 1993-1994, pag. 203). (64) -

V. la dichiarazione del relatore [OSCURATO:PERSONA] nelle discussioni del 14 luglio 1993 (GU, Allegato, n. 3-433, pagg. 220 e 221). (65) - L'agente della [OSCURATO:PERSONA] aveva d'altronde annunciato, nel corso delle discussioni parlamentari, che era pronto a riprendere la maggior parte degli emendamenti del [OSCURATO:PERSONA] (GU 1993, Allegato, n. 3-431, Discussioni del [OSCURATO:PERSONA] europeo, Sessione 1993-1994, pag. 153).

Sul ruolo capitale di «avvocato del [OSCURATO:PERSONA]» che può svolgere la [OSCURATO:PERSONA] nella procedura di consultazione, v.

Raworth, P.: «A [OSCURATO:PERSONA]: Maastricht and the Democratisation of the [OSCURATO:PERSONA]», ELR, 1994, pag. 16, a pag.

20. (66) - Art. 189 A, n. 1, del Trattato. (67) - Dichiarazione comune del [OSCURATO:PERSONA], del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA] (GU C 89, pag. 1).

V. pure l'art. 63 del regolamento del [OSCURATO:PERSONA]. (68) - Risoluzione recante chiusura della procedura di consultazione del [OSCURATO:PERSONA] europeo sulla proposta della [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee al Consiglio concernente un regolamento che stabilisce le modalità d'esercizio delle competenze di attuazione conferite alla [OSCURATO:PERSONA] (GU C 297, pag. 94, punto 4). (69) - Punto 16 della sentenza 16 luglio 1992, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, già citata, nota 20.

V. pure sentenze 15 luglio 1970, causa 41/69, ACF Chemiefarma/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 661, punto 178), e 4 febbraio 1982, causa 817/79, Buyl e a./[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 245, punti 16 e 23). (70) - Regolamento del Consiglio 25 febbraio 1992 riguardante l'aiuto finanziario e tecnico per i paesi in via di sviluppo dell'[OSCURATO:PERSONA] e dell'Asia nonché la cooperazione economica con tali paesi (GU L 52, pag. 1). (71) -

V. il controricorso del Consiglio, punto

21. (72) - Allegato al controricorso del Consiglio.

V. la lettera del suo presidente al presidente della commissione REX in data 20 aprile 1993 e la proposta di emendamento n. 7. (73) - Ibidem. (74) - Art. 4, n. 3, del regolamento n. 2053/93. (75) - GU C 176, pag.

184. (76) - Variante II.b della decisione del Consiglio 13 luglio 1987, 87/373/CEE che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla [OSCURATO:PERSONA] (GU L 197, pag. 33). (77) - V., su questo punto, Blumann, C.: Dictionnaire juridique des Communautés européennes, A. Barav e C. Philip, editori, Comitologia, pag.

197. (78) - Sentenza 16 luglio 1992, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, già citata, nota 20, punto

19. (79) -

V. GU 1993, Allegato, n. 3-433, pag. 221, e sopra, punto

72. (80) -

V. i progetti d'emendamento n. 18 della relazione del comitato REX e n. 7 del parere del comitato per il controllo di bilancio nonché i punti 4 e 5 della motivazione della relazione del comitato REX. (81) -

V. l'intervento del signor Nielsen, parlamentare: «Il comitato di gestione è poi troppo burocratico e troppo poco trasparente.

Dobbiamo quindi istituire un comitato consultivo capace di rendere efficace sia il processo decisionale che l'attuazione pratica dei progetti» (GU 1993, Allegato, n. 3-431, Discussioni del [OSCURATO:PERSONA] europeo, Sessione 1993-1994, pag. 213).

V. pure l'intervento del relatore [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle discussioni (GU 1993, Allegato, n. 3-431, Discussioni del [OSCURATO:PERSONA] europeo, Sessione 1993-1994, pag. 193). (82) - Ibidem, pag.

177. (83) - Punto 36 del ricorso. (84) -

V. la sentenza 27 settembre 1979, causa 230/78, Eridania (Racc. pag. 2749, punti 9 e seguenti). (85) - [OSCURATO:PERSONA]Marigné sui problemi giuridici della consultazione del [OSCURATO:PERSONA] europeo, 8 agosto 1967, documento 110, punto

24. (86) - Sentenza 17 dicembre 1970, causa 30/70, Scheer (Racc. pag. 1197, punto 15).

V. pure le sentenze 17 dicembre 1970, causa 25/70, Koester/Berodt & Co. (Racc. pag. 1161); 16 giugno 1987, causa 46/86, Romkes (Racc. pag. 2671); 20 settembre 1988, causa 203/86, Spagna/Consiglio (Racc. pag. 4563), e 27 ottobre 1992, causa C-240/90, Germania/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

I-5383). (87) - Punto 10 della sentenza 30 ottobre 1975, causa 23/75, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 1279). (88) - V., ad esempio, l'art. 31 della direttiva del Consiglio 17 settembre 1990, 90/351/CEE, relativa alle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua, di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 297, pag. 1), e l'art. 30 ter della direttiva del Consiglio 18 luglio 1989, 89/440/CEE, che modifica la direttiva 71/305/CEE recante coordinamento delle procedure di appalto di lavori pubblici (GU L 210, pag. 1). (89) - Sentenza 24 ottobre 1989, causa 16/88, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (Racc. pag. 3457, punto 10). (90) -

V. la decisione 87/373, già citata nota 76, e Reich, Ch.: «[OSCURATO:PERSONA] europeo e la "comitologia"», Revue du marché commun, n. 336, 1990, pag.

319. (91) - [OSCURATO:PERSONA]Marigné, già citata nota 85, pag.

5. (92) -

V. il rapporto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] europeo, Documenti di seduta, 7 luglio 1986, doc.

A2-78/86. (93) -

V. la risoluzione 17 ottobre 1967 (GU 1967, 268, pag. 7). (94) - Risoluzione pubblicata nella GU 1968, C 108, pag.

37. (95) - Art. 6, n. 2, secondo comma. (96) - Art. 145 del Trattato CE.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61993C0417 - IT Avviso legale importante | 61993C0417 Conclusioni dell'avvocato generale Léger del 14 febbraio 1995. - [OSCURATO:PERSONA]'UNIONE EUROPEA. - [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-417/93. raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-01185 Conclusioni dell avvocato generale ++++ 1 Con ricorso proposto il 12 ottobre 1993, il [OSCURATO:PERSONA] europeo (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]») chiede l'annullamento del regolamento (Euratom, CEE) del Consiglio 19 luglio 1993, n. 2053, relativo alla prestazione di un'assistenza tecnica per la riforma e il rilancio dell'economia negli [OSCURATO:PERSONA] indipendenti dell'ex Unione sovietica e nella [OSCURATO:PERSONA] (1). 2 Con questa causa vi si invita a prendere posizione su due questioni chiave nei rapporti tra il [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio. L'obbligo di consultazione effettiva del [OSCURATO:PERSONA] viene adempiuto nel caso in cui il Consiglio deliberi su una proposta di regolamento della [OSCURATO:PERSONA] prima che il [OSCURATO:PERSONA] emetta il suo parere e adotti tale regolamento quattro giorni dopo il parere di quest'ultimo? Gli organi del Consiglio possono esaminare la proposta e proporne modifiche ancor prima di sottoporla al [OSCURATO:PERSONA] per parere? 3 Il regolamento n. 2053/93 è stato emanato nelle seguenti circostanze. 4 Il programma d'assistenza TACIS viene istituito, per il 1991 e il 1992, col regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 15 luglio 1991, n. 2157 (2). 5 [OSCURATO:PERSONA] adotta il 25 novembre 1992 una proposta di regolamento [COM(92) 475 def.] (3) che consente di proseguire lo sforzo di assistenza tecnica ai nuovi [OSCURATO:PERSONA] indipendenti in base ai programmi indicativi della durata di un triennio (4). Come il regolamento n. 2157/91, questa proposta ha per base giuridica gli artt. 235 del Trattato CE e 203 del Trattato CEEA. 6 Questa proposta viene trasmessa al Consiglio il 15 gennaio 1993 dalla [OSCURATO:PERSONA] e, in pari data, comunicata per informazione al [OSCURATO:PERSONA]. 7 A seguito dei lavori del gruppo di lavoro del Consiglio detto «ex URSS», il 4 marzo 1993 (5) un documento viene trasmesso al [OSCURATO:PERSONA]. L'esame della proposta di regolamento cui procede il Consiglio, 5 aprile 1993, consente «(di constatare) un'ampia convergenza di opinioni» (6). Si conviene di riesaminare la proposta allorché il [OSCURATO:PERSONA] avrà emesso il suo parere. 8 Il 5 marzo 1993, il Consiglio comunica la proposta della [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] per parere. Viene chiesto che questo sia emesso nella sessione d'aprile (7). 9 Il 12 marzo 1993, il presidente del [OSCURATO:PERSONA] rinvia la proposta alle commissioni competenti per esame. 10 Il 23 marzo 1993, il Consiglio conferma la sua pratica e chiede l'applicazione della procedura d'urgenza prevista dall'art. 75 del regolamento interno del [OSCURATO:PERSONA] (8). Tale domanda viene respinta il 20 aprile 1993 (9). 11 Un progetto di relazione (10) viene esaminato il 26 aprile 1993 dalla commissione «Relazioni estere» (in prosieguo: la «commissione REX») che adotta all'unanimità un progetto di risoluzione legislativa il 5 maggio 1993. 12 Il 27 maggio 1993, il [OSCURATO:PERSONA] adotta la quasi totalità degli emendamenti proposti dalla commissione REX (11). Il relatore ottiene tuttavia il rinvio del voto sul progetto di risoluzione legislativa, a norma dell'art. 40, n. 2 (12), del regolamento del [OSCURATO:PERSONA] (13), «(...) in considerazione della posizione del Consiglio (...)» (14). 13 Il 16 giugno 1993, il Consiglio chiede di nuovo l'uso della procedura d'urgenza, ivi compreso, se del caso, convocando una sessione straordinaria, affinché il parere sia emesso in giugno. 14 Il 22 giugno 1993, il [OSCURATO:PERSONA] accoglie a tale richiesta. 15 Dopo un ultimo rinvio in commissione il 24 giugno 1993, la risoluzione legislativa che chiude la procedura di consultazione viene adottata il 14 luglio 1993: la proposta della [OSCURATO:PERSONA] viene respinta (15). 16 Il Consiglio adotta in via definitiva il regolamento n. 2053/93 il 19 luglio 1993. 17 Il ricorso d'annullamento si basa su tre motivi: - la procedura di consultazione del [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto luogo in condizioni illegittime. Essa sarebbe stata fittizia e sarebbe intervenuta in violazione dell'art. 5 del Trattato CEE; - il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere nuovamente consultato; - il regolamento n. 2053/93 sarebbe illegittimo in quanto prevederebbe la possibilità di modifiche interne lasciate alla discrezione del Consiglio, senza intervento del [OSCURATO:PERSONA]. 18 Esamino questi tre motivi in ordine successivo. I - Sull'illegittimità della procedura di consultazione 19 Lo si è rilevato, «il [OSCURATO:PERSONA] è, fra gli attori istituzionali della procedura di consultazione (istituzioni politiche (16) e gli [OSCURATO:PERSONA] membri), il solo a non essere presente alle riunioni del Consiglio» (17). 20 Ciò indica la rilevanza che assume per l'equilibrio tra istituzioni il rispetto delle prerogative del [OSCURATO:PERSONA] nella procedura di consultazione, anche se questa non è più, dall'Atto unico europeo, il solo mezzo di cui dispone il [OSCURATO:PERSONA] per fare intendere la sua voce nell'iter legislativo. 21 La vostra giurisprudenza in materia ha posto tre principi: - la consultazione è una formalità sostanziale; - la consultazione dev'essere effettiva; - la procedura legislativa è indisponibile. 22 Il ricorso di annullamento che ha dato luogo alla sentenza 29 ottobre 1980, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (18), verteva su un regolamento emanato dal Consiglio senza che sia stata osservata la procedura di consultazione. 23 Con una formula lapidaria, avete affermato che: «La consultazione prevista dall'art. 43, n. 2, terzo comma, nonché da altre analoghe disposizioni del Trattato, è lo strumento che consente al [OSCURATO:PERSONA] l'effettiva partecipazione al processo legislativo della [OSCURATO:PERSONA]. Questo potere costituisce un elemento essenziale dell'equilibrio istituzionale voluto dal Trattato. Esso riflette, sia pure limitatamente, sul piano della [OSCURATO:PERSONA], un fondamentale principio della democrazia, secondo cui i popoli partecipano all'esercizio del potere per il tramite di un'assemblea rappresentativa. La regolare consultazione del [OSCURATO:PERSONA] nei casi previsti dal Trattato è quindi una formalità sostanziale, la cui inosservanza implica la nullità dell'atto considerato» (19). 24 Avete applicato questa formula non soltanto a casi in cui la consultazione era inesistente, ma anche a situazioni in cui essa era insufficiente (20). 25 Anche se è corrente che la [OSCURATO:PERSONA] invii per informazione copia della sua proposta di regolamento al [OSCURATO:PERSONA] (21), a questo viene formalmente sottoposta una domanda di parere solo dal Consiglio. L'esigenza di consultazione non viene soddisfatta con la sola presentazione di tale domanda. «(...) l'osservanza di detta formalità esige che il [OSCURATO:PERSONA] esprima effettivamente la propria opinione» (22). Il rigetto puro e semplice della proposta da parte del [OSCURATO:PERSONA] è un parere ai sensi del Trattato (23). 26 La consultazione dev'essere effettiva. Essa «(...) può produrre conseguenze sul contenuto dell'atto adottato» (24). [OSCURATO:PERSONA] dev'essere in grado di esercitare un'influenza sul contenuto degli atti normativi adottati dal Consiglio. Ne consegue che il Consiglio deve attendere il parere del [OSCURATO:PERSONA] prima di adottare l'atto. 27 Anche se l'adozione del parere del [OSCURATO:PERSONA] non è soggetta ad alcun termine, ritengo che i suoi poteri non siano illimitati: risulta, a mio parere, dal punto 36 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, già citata, che il Consiglio può passare oltre la mancanza del parere del [OSCURATO:PERSONA] qualora dimostri che ha «(...) esaurito tutte le possibilità di ottenere il previo parere del [OSCURATO:PERSONA]», salvo riconoscere a questo un diritto di veto (25). 28 Pertanto, laddove è richiesta, la consultazione fa nascere obblighi tanto a carico del Consiglio quanto a carico del [OSCURATO:PERSONA] (26). 29 Infine, la procedura di emanazione delle norme è indisponibile. Essa non è lasciata alla discrezione degli [OSCURATO:PERSONA] membri o delle istituzioni (27): «Nel contesto dell'equilibrio dei poteri tra le istituzioni previsto dal Trattato, la prassi del [OSCURATO:PERSONA] europeo non potrebbe in effetti sottrarre alle altre istituzioni una prerogativa loro attribuita dagli stessi Trattati» (28). 30 Avete affermato, nella sentenza 23 febbraio 1988, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (29), che: «(...) le regole relative alla formazione della volontà delle istituzioni comunitarie trovano la loro fonte nel Trattato e (...) esse non sono derogabili né dagli [OSCURATO:PERSONA] membri né dalle stesse istituzioni» (30). 31 Trovo in questi tre principi l'applicazione di un principio generale di leale collaborazione tra istituzioni, basato sul fatto che queste sono unite nella realizzazione di finalità comuni stabilite dal Trattato (31) e unite nel processo decisionale. 32 Tale principio è già presente nell'art. 5 del Trattato CE che contempla gli [OSCURATO:PERSONA] membri - ma che impone altresì alle istituzioni comunitarie degli obblighi reciproci di leale collaborazione con gli [OSCURATO:PERSONA] membri (32) - e l'art. 162 dello stesso Trattato (33) che contempla i rapporti tra il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA]. 33 L'avete applicato ai rapporti tra il Consiglio, la [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito della procedura di bilancio, basata sostanzialmente, secondo la sentenza 27 settembre 1988, Grecia/Consiglio (34), sul «dialogo interistituzionale» (35). 34 Anche se i poteri del [OSCURATO:PERSONA] non sono così estesi nel contesto del processo di consultazione come in quello della procedura di bilancio, tale dialogo vi è altrettanto indispensabile. Ciò vale, in particolare, nel contesto dell'art. 235 del Trattato CEE che consente al Consiglio di legiferare in settori nei quali il Trattato non gli riconosce il potere d'azione. Il campo d'intervento del legislatore non vi è quindi solidamente determinato come, ad esempio, in materia di politica agricola comune che rientra pure nella procedura di consultazione (art. 43, n. 2, del Trattato CEE). 35 Questo dialogo è avvenuto nel caso di specie? 36 E' pacifico che il [OSCURATO:PERSONA] è stato consultato sulla proposta di regolamento della [OSCURATO:PERSONA]. Solo le modalità di questa consultazione sono in discussione. Esse sollevano tre questioni che esaminerò in ordine successivo: A - Se il Consiglio possa deliberare sulla proposta di regolamento prima che il parere del [OSCURATO:PERSONA] gli sia pervenuto ma dopo aver trasmesso la domanda di parere a quest'ultimo. B - Se il Consiglio possa deliberare sulla proposta di regolamento ancor prima di aver trasmesso la domanda di parere al [OSCURATO:PERSONA]. C - Se il Consiglio abbia, nella nostra causa, lealmente collaborato col [OSCURATO:PERSONA]. - A - 37 Può il Consiglio deliberare sulla proposta della [OSCURATO:PERSONA] prima che il [OSCURATO:PERSONA] abbia reso noto il suo parere? Quali sono i poteri del Consiglio quando è in attesa del parere del [OSCURATO:PERSONA]? 38 Effettivamente, a termine dell'art. 235 del Trattato, il Consiglio statuisce previa consultazione del [OSCURATO:PERSONA] sulla proposta della [OSCURATO:PERSONA]. Può discutere il testo normativo prima di tale consultazione? 39 Nel corso del tempo e a seguito dell'aumento dell'attività della [OSCURATO:PERSONA], la prassi della procedura legislativa, quando implica la consultazione del [OSCURATO:PERSONA], ha subito una notevole evoluzione. 40 Già il 16 ottobre 1973, in una comunicazione rivolta all'Assemblea, il Consiglio si era impegnato ad agevolare la procedura di consultazione: «Il Consiglio ha adottato misure di ordine interno destinate a far sì che la decisione di consultare il [OSCURATO:PERSONA] europeo su una proposta della [OSCURATO:PERSONA] intervenga nel termine più breve possibile (in linea di massima, una settimana dopo il ricevimento della proposta della [OSCURATO:PERSONA]) (...) Inoltre il Consiglio ha adottato delle disposizioni di ordine interno destinato a far sì che la presa in considerazione dei pareri del [OSCURATO:PERSONA] europeo possa avvenire nelle migliori condizioni» (36). 41 Fin dal 1986, in interrogazioni alla presidenza, vari parlamentari europei (37) sottolineavano due deviazioni. In primo luogo, la discussione sulle diverse proposte della [OSCURATO:PERSONA] si svolgerebbero simultaneamente in seno al Consiglio e nelle commissioni parlamentari. Sembra che una prassi del genere non sia eccezionale: «In practice, work on a Commission proposal begins immediately within Council bodies, without waiting for the [OSCURATO:PERSONA], but the final decision cannot be taken until the [OSCURATO:PERSONA] has been received and considered by the Council» (38). [OSCURATO:PERSONA] sarebbe quindi indotto a discutere sulla base di testi della [OSCURATO:PERSONA] ormai superati. D'altra parte, il Consiglio adotterebbe sempre di più decisioni provvisorie, «in pendenza del parere del [OSCURATO:PERSONA]». Le cifre citate nelle risposte della presidenza del [OSCURATO:PERSONA] alle interrogazioni del signor de Vries (39) mostrano che tale prassi si è incontestabilmente estesa (40). 42 Con la risoluzione 10 ottobre 1990 (41), il [OSCURATO:PERSONA]: «1. esige(va) che il Consiglio rispettasse le procedure previste dai Trattati e che rinunci(asse) ad accordi politici prima di avere esaminato i pareri del [OSCURATO:PERSONA] europeo». 43 Il 21 novembre 1990, il [OSCURATO:PERSONA] adottava una risoluzione sull'obbligo per il Consiglio di attendere il parere del [OSCURATO:PERSONA] (42), nella quale esso constatava che «in numerosi casi» il Consiglio avrebbe avviato i suoi lavori su una proposta della [OSCURATO:PERSONA] prima che il [OSCURATO:PERSONA] abbia emesso il suo parere e che esso avrebbe pure stipulato accordi politici in anticipo. 44 Questa prassi è compatibile con i diritti riconosciuti al [OSCURATO:PERSONA] nel contesto della procedura di consultazione? 45 Sarebbe vano voler costringere il Consiglio ad attendere il parere del [OSCURATO:PERSONA] sulla proposta della [OSCURATO:PERSONA] prima di avviare qualsiasi esame, discussione o riflessione sulla proposta d'atto di cui trattasi (43). Dal mio punto di vista, una prassi del genere è giustificata, per motivi giuridici e motivi di politica legislativa. 46 Quanto a questi ultimi, rileverò i pochi punti seguenti: - gli inevitabili ritardi della procedura di consultazione del [OSCURATO:PERSONA]; - l'ammissione restrittiva da parte di questo della procedura d'urgenza di cui all'art. 97 del suo regolamento (ex art. 75); - la necessità di legiferare a breve termine in tutti i settori in cui le normative sono previste per un periodo limitato nel tempo o devono essere periodicamente rinnovate; - il tempo necessario, nei settori in cui è richiesta l'unanimità, alla ricerca di un compromesso in seno al Consiglio; - un arricchimento della discussione in seno alle commissioni del [OSCURATO:PERSONA] davanti alle quali il rappresentante del Consiglio potrà, ove occorra, essere in grado di far valere la posizione della sua istituzione. 47 Una prassi del genere è più fondamentalmente giustificata da motivi giuridici. 48 In primo luogo, nessuna norma impone al Consiglio un dovere di astensione fino a che non sia stato emesso il parere del [OSCURATO:PERSONA] (44). 49 In secondo luogo, e soprattutto, la procedura di consultazione non riserva al [OSCURATO:PERSONA] il diritto di fornire un parere sull'ultimo stato del testo elaborato dal Consiglio. Per sua natura, tale testo è flessibile e mutevole fino all'adozione del regolamento definitivo. Se essa vieta al Consiglio di adottare in via definitiva un atto prima di aver ricevuto il parere del [OSCURATO:PERSONA], tale procedura non richiede mai un rigoroso adeguamento tra il testo sul quale il [OSCURATO:PERSONA] dà il suo parere e quello che risulta dai lavori del Consiglio. [OSCURATO:PERSONA] dà il suo parere sulla proposta della [OSCURATO:PERSONA]. E' per l'appunto ciò che distingue la procedura di consultazione dalla procedura legislativa di codecisione nella quale vi è ricerca di un «accordo su un progetto comune» (45) o dalla procedura di cooperazione in cui il [OSCURATO:PERSONA] viene consultato non soltanto sulla proposta della [OSCURATO:PERSONA], ma anche sulla «posizione comune» adottata dal Consiglio (46). Infine, a differenza della procedura di parere conforme nella quale il Consiglio non può adottare un atto diverso da quello che ha costituito oggetto del parere, la procedura di consultazione lo autorizza a derogare al testo sottoposto al [OSCURATO:PERSONA]. 50 Al fine di salvaguardare l'effettività della consultazione del [OSCURATO:PERSONA], sono state istituite garanzie tanto dal Trattato quanto dalla vostra giurisprudenza e dalla prassi parlamentare. 51 Prima dell'adozione del parere, la [OSCURATO:PERSONA] tiene, in linea di principio, regolarmente informata la competente commissione del [OSCURATO:PERSONA] dei principali orientamenti che risultano dalle discussioni in seno al Consiglio, in particolare quando si scostano dalla sua proposta iniziale, in conformità al codice di buona condotta che essa ha presentato al [OSCURATO:PERSONA] nel febbraio 1990 (47). 52 Se il [OSCURATO:PERSONA] approva senza emendamenti la proposta di regolamento e se le discussioni preparatorie in seno al Consiglio non danno luogo ad alcuna modifica sostanziale nella versione definitiva del regolamento, avete affermato, nella sentenza 30 settembre 1982, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (48), che questo poteva essere emanato senza nuova consultazione del [OSCURATO:PERSONA], una volta emesso il parere di questo. 53 [OSCURATO:PERSONA] dev'essere nuovamente consultato se il Consiglio tiene ferme modifiche sostanziali nella versione del testo definitivamente adottato, in conformità alla vostra costante giurisprudenza in materia di nuova consultazione (49). Ciò non avviene per ogni minima modifica del testo. 54 Se il Consiglio proceda a modifiche della proposta nel contesto delle discussioni preparatorie, la [OSCURATO:PERSONA] può far uso della sua prerogativa di sottoporre una proposta modificata al Consiglio che la trasmette al [OSCURATO:PERSONA], e che consente a questo di discutere di un testo aggiornato e di influire sulle deliberazioni del Consiglio. Infatti, finché il Consiglio non ha statuito, la [OSCURATO:PERSONA] può modificare la sua proposta durante le procedure che portano all'adozione di un atto comunitario, in forza dell'art. 189 A, n. 2, del Trattato CE (50), ma né il Consiglio né il [OSCURATO:PERSONA] possono costringervela. Tale possibilità è stata individuata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: «(...) the Commission may alter its proposal in order to facilitate decision-making within the Council» (51). 55 In tal caso, il [OSCURATO:PERSONA] non deve quindi, esprimendosi in termini precisi, essere «riconsultato» (non è stato ancora emesso il suo parere), ma essere consultato su una proposta modificata. E' proprio ciò che suggeriva il [OSCURATO:PERSONA] nella risoluzione 21 novembre 1990 (52) sull'obbligo di attendere il parere del [OSCURATO:PERSONA] sulla procedura di collaborazione: «([OSCURATO:PERSONA]) sottolinea (...) che la prassi seguita per la realizzazione del mercato interno del 1_ gennaio 1993 senza ritardi, richiede sovente un esame pressoché contestuale delle proposte legislative da parte di [OSCURATO:PERSONA] e Consiglio e chiede pertanto alla [OSCURATO:PERSONA] di mettere il [OSCURATO:PERSONA] in condizioni di esprimersi su una proposta legislativa aggiornata, avvalendosi della possibilità offerta dall'art. 149, n. 3, del Trattato e presentando formalmente una proposta modificata anteriormente alla prima lettura del [OSCURATO:PERSONA], per tener conto dell'evoluzione dei lavori del Consiglio qualora essi inducano la [OSCURATO:PERSONA] a decidere di modificare sostanzialmente la proposta iniziale». 56 In questo senso il [OSCURATO:PERSONA], nella seduta del 15 settembre 1993 (53) ha adottato un nuovo art. 56 del suo regolamento che dispone: «Modifica di una proposta della [OSCURATO:PERSONA] 1) Qualora, durante l'esame di una proposta della [OSCURATO:PERSONA], la commissione competente venga a conoscenza dell'intenzione del Consiglio di modificarla in modo sostanziale, essa chiede formalmente alla [OSCURATO:PERSONA] se intende modificare la sua proposta. 2) Qualora la [OSCURATO:PERSONA] dichiari che intende modificare la sua proposta, la commissione competente ne sospende l'esame finché non sia stata informata da parte della [OSCURATO:PERSONA] della nuova proposta o delle modifiche. 3) Durante l'esame di una proposta della [OSCURATO:PERSONA] in seno alla commissione competente, la [OSCURATO:PERSONA] può inoltre, di sua iniziativa, presentare direttamente alla commissione emendamenti alla sua proposta. 4) Qualora la [OSCURATO:PERSONA] dichiari a seguito della richiesta di cui al paragrafo 1, che non intende modificare la sua proposta, la commissione competente ne prosegue l'esame. La dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] è allegata alla relazione ed è considerata dal [OSCURATO:PERSONA] vincolante per la [OSCURATO:PERSONA], anche dopo la conclusione della prima lettura. 5) A seguito di una dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] ai sensi del paragrafo 4 e qualora il Consiglio, nonostante la posizione della [OSCURATO:PERSONA], adotti una decisione che modifica in modo sostanziale la proposta originaria della [OSCURATO:PERSONA], il Presidente del [OSCURATO:PERSONA] ricorda al Consiglio il suo obbligo di consultare nuovamente il [OSCURATO:PERSONA]». 57 Rilevo che attraverso tale testo del regolamento del [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo ammette implicitamente che il Consiglio possa, prima di aver ricevuto il parere del [OSCURATO:PERSONA], discutere di una proposta della [OSCURATO:PERSONA]. 58 La procedura che prevede tale articolo è, a mio parere, tale da salvaguardare le prerogative del [OSCURATO:PERSONA]. Grazie alla presentazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di una proposta modificata, esso sarà consultato su un testo che tiene conto di eventuali modifiche risultanti da trattative in seno al Consiglio e potrà influire efficacemente sulle deliberazioni di quest'ultimo. 59 [OSCURATO:PERSONA] non è per questo dipendente dalla [OSCURATO:PERSONA]. Un'eventuale inazione di quest'ultima - che non ritenga opportuno presentare una proposta modificata - non toglie che esso debba essere riconsultato in caso di modifica sostanziale. 60 Riconoscere però al [OSCURATO:PERSONA], in nome dell'effettività della consultazione, il diritto di essere consultato sull'ultimo stato del testo quale risulta dai lavori del Consiglio, indipendentemente dall'importanza delle modifiche da esso apportate alla proposta, si risolve a mio parere nello snaturare la procedura di consultazione trasformandola in un tipo di procedura di cooperazione. 61 Lo ripeto, il parere dev'essere emesso su proposta della [OSCURATO:PERSONA], restando inteso che il [OSCURATO:PERSONA] sarà informato di qualsiasi modifica sostanziale di questa di cui il Consiglio prenda l'iniziativa con una nuova proposta della [OSCURATO:PERSONA] o tramite una nuova consultazione. 62 In compenso, la posizione del Consiglio non può essere definitiva ed è necessariamente emendabile finché non sia stato emesso il parere del [OSCURATO:PERSONA] (54). 63 Con questo «dialogo interistituzionale» che avete richiamato nella citata sentenza Grecia/[OSCURATO:PERSONA], ritengo che venga così osservato il principio costituzionale di leale collaborazione tra istituzioni. 64 In conclusione, su questo primo punto, ritengo che il Consiglio e il [OSCURATO:PERSONA] possano procedere simultaneamente all'esame della proposta, sottolineando che, qualora le discussioni preparatorie e gli accordi politici in seno al Consiglio abbiano portato a modifiche sostanziali nel regolamento adottato in via definitiva, si rende necessaria una nuova consultazione. 65 Pertanto, la risposta al primo motivo dipende dal se vi sia stata modifica sostanziale. Questo motivo si riallaccia quindi al secondo riguardante la nuova consultazione, su una questione che è loro comune: vi è stata, da parte del Consiglio, modifica sostanziale della proposta iniziale della [OSCURATO:PERSONA]? - B - 66 Cosa succede quando il Consiglio delibera sulla proposta della [OSCURATO:PERSONA] e la modifica ancor prima di adire il [OSCURATO:PERSONA]? Può esso comunicare al [OSCURATO:PERSONA] una domanda di consultazione vertente su un testo che non riflette la situazione risultante dalle ultime deliberazioni? 67 Il principio costituzionale di leale collaborazione tra istituzioni impone che il testo della proposta sottoposta per parere al [OSCURATO:PERSONA] e quello esaminato dal Consiglio siano identici. 68 Cosa succede, alla luce di questo principio, quando il Consiglio e il [OSCURATO:PERSONA] hanno ricevuto un testo identico ed alla data in cui il [OSCURATO:PERSONA] riceve dal Consiglio la proposta iniziale della [OSCURATO:PERSONA], tale testo è già stato modificato in seno al Consiglio? 69 Farò qui tre osservazioni. 70 In primo luogo, una questione del genere non si porrebbe se il Consiglio inviasse la domanda di parere al [OSCURATO:PERSONA] fin dal ricevimento della proposta della [OSCURATO:PERSONA] o prima di avviare il suo esame (55). 71 In secondo luogo, dato che il parere del [OSCURATO:PERSONA] verte, come abbiamo visto, sulla proposta della [OSCURATO:PERSONA] e non già sull'ultima versione del testo in corso di deliberazione in seno al Consiglio, le norme di procedura legislativa comunitarie non ostano a che quest'ultimo possa cominciare a discutere della proposta ancor prima dell'invio della domanda di parere a condizione che esso si riservi sempre la possibilità di modificare, alla luce del parere del [OSCURATO:PERSONA], l'orientamento provvisorio cui è giunto. Esso non può quindi, in questa fase, adottare un testo definitivo. 72 Nel caso di specie, - prima della trasmissione della domanda di parere al [OSCURATO:PERSONA] il 5 marzo 1993, la proposta non era stata ancora esaminata né dal [OSCURATO:PERSONA] (che l'esaminerà per la prima volta il 24 marzo 1993) né dal Consiglio (che procederà ad un primo esame il 5 aprile 1993). [OSCURATO:PERSONA] data del 5 marzo 1993, esiste un documento di lavoro redatto dal gruppo «ex-URSS» chiamato rapporto interinale ed il testo del regolamento «così come si presenta allo stato attuale dei lavori del gruppo»; - il testo elaborato dal gruppo «ex-URSS» il 4 marzo 1993, ossia la vigilia dell'adizione del [OSCURATO:PERSONA], non è un testo definitivo: non è risolta la questione dell'applicazione del regolamento TACIS alla [OSCURATO:PERSONA] (56). L'elenco dei settori prioritari di assistenza tecnica dell'allegato II non è definitivamente stabilito e costituisce oggetto diverse riserve. Il comitato proposto è un comitato di gestione e quattro [OSCURATO:PERSONA] membri manifestano l'auspicio di vedere accolta una procedura di tipo III (57). Il regolamento definitivo riprenderà questa formula. 73 Mi sembra, di conseguenza, molto esagerato sostenere che il 5 marzo 1993 la proposta «(...) non era più attuale (...)» (58) o «(...) che ancor prima che il [OSCURATO:PERSONA] venisse adito, lo stato delle discussioni in seno al Consiglio aveva reso tale testo obsoleto» (59). 74 In terzo luogo, le modifiche della proposta previste in seno al Consiglio anteriormente all'invio della domanda di parere non inficiano la regolarità della procedura in quanto dovranno, proprio come le modifiche presentate successivamente a tale invio, dar luogo a nuova consultazione qualora siano sostanziali e vengano riportate nel regolamento definitivo. 75 Il potere del Consiglio di deliberare sulla proposta ancor prima che il [OSCURATO:PERSONA] non l'esamina ha per limite l'abuso di diritto che consisterebbe nel lasciare quest'ultimo nell'ignoranza completa degli sviluppi del testo in seno al Consiglio. Questo è il punto che dobbiamo ora accertare. - C - 76 Ritengo che vi sia stata una leale collaborazione tra istituzioni che ha consentito al [OSCURATO:PERSONA] di conoscere la posizione del Consiglio sui principali punti di disaccordo. Infatti: - sembra che il Consiglio non abbia mai avuto le velleità di fare a meno del parere del [OSCURATO:PERSONA] europeo (60); - la commissione REX era a conoscenza dell'intento del Consiglio di aggiungere un allegato II che enumerasse i settori prioritari per l'azione di assistenza e vi ha anche aderito nell'emendamento n. 20 da essa proposto. Essa sapeva pure che il Consiglio prevedeva di istituire un comitato di regolamentazione (61); - [OSCURATO:PERSONA] è stato informato dal rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] che assiste alle udienze della modifica che il Consiglio prevedeva di apportare al testo sulla questione della procedura dei comitati (62). Questa è d'altronde la posizione del Consiglio su tale questione (63) che ha indotto il [OSCURATO:PERSONA] ad emettere il parere di rigetto (64); - il Consiglio è stato rappresentato nelle discussioni dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] il 26 e 27 maggio 1993. 77 Farò un'ultima osservazione. Non è certo che il [OSCURATO:PERSONA] abbia fatto tutto quanto era in suo potere per influire sulla decisione del Consiglio: - il Consiglio avrebbe necessariamente di nuovo discusso sul testo se gli emendamenti gli fossero stati sottoposti. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe pure potuto riprendere eventuali emendamenti presentando una proposta modificata (65). Il Consiglio avrebbe potuto derogarvi solo all'unanimità (66). [OSCURATO:PERSONA] ha preferito emettere un parere di rigetto puro e semplice della proposta della [OSCURATO:PERSONA]; - il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe pure potuto, emettendo il suo parere, avviare la procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune 4 marzo 1975 (67), ciò che il progetto di risoluzione legislativa redatto dal comitato REX aveva d'altronde prospettato al punto 4. Si sa che qui il principale punto di frizione fra il Consiglio e il [OSCURATO:PERSONA] verteva sulla procedura dei comitati. Orbene, in una risoluzione del 23 ottobre 1986, il [OSCURATO:PERSONA] europeo aveva per l'appunto emesso l'auspicio di poter «(...) sollecitare una concertazione del Consiglio, qualora il Consiglio in un atto giuridico intenda prevedere una procedura di comitato» (68). 78 Ritengo, di conseguenza, che la consultazione del [OSCURATO:PERSONA] non sia stata fittizia e che non siano state lese le sue prerogative, alla condizione che le modifiche decise dal Consiglio non siano state sostanziali, nel qual caso si sarebbe resa necessaria una nuova consultazione. Ciò è appunto oggetto della seconda censura. II - Sull'obbligo di nuova consultazione 79 L'obbligo di consultare nuovamente il Palamento non è previsto dal Trattato. Voi affermate tuttavia che: «(...) l'obbligo di consultare il [OSCURATO:PERSONA] europeo durante il procedimento legislativo, nei casi previsti dal Trattato, comporta l'obbligo di una nuova consultazione ogni volta che l'atto infine adottato, considerato complessivamente, sia diverso quanto alla sua sostanza da quello sul quale il [OSCURATO:PERSONA] è già stato consultato, eccetto il caso in cui gli emendamenti corrispondono essenzialmente al desiderio espresso dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]» (69). 80 Secondo il [OSCURATO:PERSONA], la proposta della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe costituito oggetto di quattro modifiche sostanziali: - quanto ai beneficiari dell'assistenza TACIS (art. 2); - quanto al campo d'applicazione ratione materiae del regolamento con l'aggiunta dell'allegato II; - aggiungendo una nuova condizione di reciprocità (art. 7, n. 4); - quanto alla procedura dei comitati (art. 7). Il Consiglio ha escluso il comitato di gestione a vantaggio di un comitato di regolamentazione. 81 Il primo punto è una disposizione tecnica destinata ad evitare che la [OSCURATO:PERSONA] rientri contemporaneamente nell'aiuto finanziario e tecnico previsto dal regolamento (CEE) n. 443/92 (70) e nell'assistenza TACIS. Tale disposizione ha soltanto consentito di mantenere nel programma TACIS la [OSCURATO:PERSONA], che fruiva già di programmi d'assistenza (71). [OSCURATO:PERSONA] rientra nel novero dei beneficiari del programma TACIS tanto nella proposta di regolamento quanto nello stesso regolamento. L'aggiunta del nuovo art. 2 in quest'ultimo testo ha soltanto consentito di evitare un cumulo di aiuti. Nel parere 20 aprile 1993, la commissione dei bilanci «(...) ritiene importante che la [OSCURATO:PERSONA] figuri tra i beneficiari, tenuto conto della sua situazione e delle sue esigenze di aiuto comparabili a quelle di diversi [OSCURATO:PERSONA] indipendenti nonché della volontà di tale Stato di mettere in atto un sistema politico democratico» (72). Al punto 4 della motivazione, la relazione della commissione REX propone molto direttamente che la [OSCURATO:PERSONA] non possa cumulare l'aiuto ai paesi in via di sviluppo dell'Asia previsto dal regolamento n. 443/92 e quelle del programma TACIS (73). 82 Il nuovo art. 2 modifica le modalità dell'assistenza fornita alla [OSCURATO:PERSONA]. Esse non inficia la sostanza del regolamento. 83 Sul secondo punto, l'aggiunta dell'allegato II non implicava una nuova consultazione del [OSCURATO:PERSONA]. L'allegato II annovera «in particolare», «nei settori indicativi» (74), i settori prioritari sui quali verte l'assistenza tecnica. Tale enumerazione è esemplificativa e non esaustiva. Essa si sostituisce all'art. 3, n. 3, della proposta della [OSCURATO:PERSONA] che disponeva: «L'assistenza tecnica verte prioritariamente sui settori dello sviluppo delle risorse umane, del sostengo delle imprese, compresi i servizi finanziari, della produzione, della distribuzione e della commercializzazione delle derrate alimentari, dell'energia e dei trasporti». 84 Tale disposizione, che non ha a sua volta natura esaustiva, non esclude alcuno dei settori di cui all'allegato II. 85 Inoltre, tale allegato è quasi identico all'emendamento n. 24 che istituisce un allegato I bis, adottato dal [OSCURATO:PERSONA] il 27 maggio 1993 (75). 86 La sostituzione dell'art. 3, n. 3, della proposta con l'art. 4, n. 3, e l'allegato II del regolamento costituisce una modifica del modo di definizione del campo di applicazione ratione materiae del regolamento. Anche se l'allegato II cita a titolo esemplificativo più settori, esso non modifica sostanzialmente l'estensione di tale campo di applicazione. Si tratta nel presente caso di un «cambiamento di metodo piuttosto che di una modifica sostanziale», ai sensi del punto 23 della sentenza Buyl e a./[OSCURATO:PERSONA], già citata. 87 Sul terzo punto, si rileverà che l'introduzione di una condizione di reciprocità non ha fatto che sancire una prassi costante in materia e che essa non coinvolge né i principi né la sistematica del programma TACIS. 88 Mi soffermo sulla questione - molto più delicata - della procedura dei comitati. L'art. 7 della proposta della [OSCURATO:PERSONA] prevedeva un comitato di gestione del tipo II.b (76): la [OSCURATO:PERSONA] adotta provvedimenti che sono immediatamente efficaci. Se questi non sono conformi al parere del comitato, la [OSCURATO:PERSONA] ne differisce l'applicazione per sei settimane, termine entro il quale il Consiglio, statuendo a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa che si sostituirà a quella [OSCURATO:PERSONA]. 89 L'art. 8 del regolamento n. 2053/93 prevede un comitato di regolamentazione di tipo III.a: in caso di mancanza di parere o di parere negativo del comitato, la [OSCURATO:PERSONA] è obbligata a trasformare il suo progetto in proposta al Consiglio. Se quest'ultimo non si pronuncia, la [OSCURATO:PERSONA] è di nuovo competente e trasforma la sua proposta in decisione. 90 Vi è, a mio parere, una sostanziale differenza tra il comitato di natura consultiva della procedura I e i comitati previsti dalle procedure II e III, dato che il primo esclude qualsiasi potere decisionale del Consiglio. 91 Vi è pure una differenza sostanziale tra i comitati del tipo II.a, II.b e III.a, da una parte, e del tipo III.b, dall'altra. Infatti, solo quest'ultima procedura può portare ad una «impasse», dato che il Consiglio può bloccare qualsiasi decisione a maggioranza semplice. 92 Per contro, le procedure del tipo II.a, II.b e III.a differiscono tra loro solo su punti minori, come i termini, e sul fatto che, nell'ultimo caso, la decisione del Consiglio viene adottata su proposta della [OSCURATO:PERSONA], il che rafforza la posizione di quest'ultima giacché il Consiglio potrà derogare a tale proposta solo statuendo all'unanimità (77). Esse hanno in comune il fatto che in mancanza di decisione del Consiglio, la competenza esecutiva ritorna alla [OSCURATO:PERSONA] che statuisce. 93 Ne concludo che non vi sono tra il comitato di gestione del tipo II.b e il comitato di regolamentazione del tipo III.a differenze tali da poter parlare di modifiche sostanziali del regolamento che riguardino «(...) la parte essenziale del sistema istituito (...)» (78). 94 Ritengo, di conseguenza, che non vi siano state modifiche sostanziali della proposta della [OSCURATO:PERSONA] nel regolamento adottato in via definitiva. 95 La nuova consultazione del [OSCURATO:PERSONA] non si rendeva necessaria per un secondo motivo. E' infatti determinante rilevare in questa sede che il progetto del Consiglio di istituire un comitato del tipo III era noto al [OSCURATO:PERSONA] (79) e che la questione della procedura dei comitati è stata veramente al centro delle discussioni dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (80), dato che diversi parlamentari imputano all'esistenza di un comitato di gestione nel programma TACIS 1991-1992 i ritardi nell'erogazione dei finanziamenti e nel processo decisionale (81). Essa ha costituito il punto d'intoppo tra il Consiglio e il [OSCURATO:PERSONA] che doveva infine portare al rigetto della proposta da parte di quest'ultimo. 96 L'agente del Consiglio è stato interpellato su tale quesito in udienza (82). 97 Ma al termine delle discussioni il [OSCURATO:PERSONA], che non ignorava le intenzioni del Consiglio, ha fatto la scelta di respingere globalmente la proposta di regolamento. L'adozione dell'emendamento che prevedeva un comitato di consultazione proposto dal comitato REX è quindi rimasto senza esito. 98 I due primi motivi devono quindi essere respinti. III - Sull'illegittimità intrinseca del regolamento n. 2053/93 99 Per il [OSCURATO:PERSONA], «(...) è semplicemente illegittimo che un atto emanato previa consultazione obbligatoria del [OSCURATO:PERSONA] preveda che possa essere modificato in corso d'applicazione, senza che questa formalità sia di nuovo osservata» (83). 100 A termini dell'art. 7, n. 2, secondo comma del regolamento impugnato: «Gli appalti di servizi sono aggiudicati, di norma, mediante licitazione privata e mediante trattativa privata per gli interventi fino a 300 000 ECU. Su proposta della [OSCURATO:PERSONA] il Consiglio può modificare l'importo in base all'esperienza acquisita in casi analoghi». 101 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il rispetto delle sue prerogative impone che sia consultato prima dell'adozione di una revisione del genere, trattandosi di un regolamento basato sull'art. 235 del Trattato. 102 [OSCURATO:PERSONA] conosce una certa gerarchia delle norme. Ai regolamenti base adottati direttamente ai sensi delle procedure previste dai Trattati, si contrappongono i regolamenti d'attuazione o d'esecuzione adottati vuoi dalla [OSCURATO:PERSONA] su delega del Consiglio in forza dell'art. 155, terzo trattino, del Trattato CE, vuoi dal Consiglio stesso in forza dell'art. 145, terzo trattino, del medesimo. La procedura di emanazione di questi regolamenti è prevista dal regolamento base. 103 Queste due categorie di atti sono gerarchizzate in quanto il regolamento di attuazione non può né modificare né trasgredire i principi posti dal regolamento base. Il primo non deve superare l'ambito dell'attuazione dei principi del secondo (84). «Il potere delegato è (...) solo un potere d'attuazione e non un potere d'applicazione primaria di una disposizione del Trattato» (85). 104 Voi avete sancito questo potere di delega del Consiglio con una abbondante giurisprudenza pronunciata in materia di politica agricola comune: «(...) tanto l'ordinamento legislativo del Trattato, che si desume fra l'altro dall'art. 155, ultimo trattino, quanto la prassi costante delle istituzioni comunitarie effettuano, in conformità alle concezioni giuridiche prevalenti in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri, una distinzione tra i provvedimenti fondati direttamente sul Trattato e le disposizioni derivate, destinate all'attuazione dei primi; (...) non si può quindi pretendere che tutti i particolari dei regolamenti relativi alla politica agricola comune siano fissati dal Consiglio mediante il procedimento di cui all'art. 43; (...) questo articolo si deve ritenere osservato qualora i punti essenziali della emananda disciplina siano stati stabiliti in modo conforme al procedimento ivi contemplato; (...) le disposizioni di attuazione dei regolamenti di base possono invece essere adottate secondo un procedimento diverso da quello di cui all'art. 43, vuoi dallo stesso Consiglio, vuoi dalla [OSCURATO:PERSONA] in forza di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 155» (86). 105 Voi affermate, a proposito di tale articolo, che dal contesto del trattato, nel quale l'articolo va considerato, nonché dalle esigenze concrete, risulta che la nozione di attuazione va interpretata in senso lato (87). 106 La delega a favore della [OSCURATO:PERSONA] del potere d'adozione dei regolamenti d'attuazione è pure comune in materia di appalti di lavori pubblici (88). 107 L'Atto unico europeo, modificando l'art. 145 del Trattato, ha limitato il potere riconosciuto dal Consiglio di attribuire a sé stesso il potere di attuazione: «(...) il Consiglio può riservarsi direttamente competenze di esecuzione solamente in casi specifici, decisione che deve motivare in modo circostanziato» (89). 108 Assente dai comitati che intervengono a fianco della [OSCURATO:PERSONA] (90), il [OSCURATO:PERSONA] lo è pure da talune procedure con le quali il Consiglio si riserva il potere d'attuazione, come quello previsto dall'art. 7 del regolamento n. 2053/93. Tale sistema non è senza logica. Se è normale che il [OSCURATO:PERSONA] venga «(...) consultato ogni volta che si tratta di definire una opzione politica, è altrettanto evidente che non è suo compito intervenire quando si tratta di adottare un semplice atto di gestione» (91). La natura accessoria o secondaria delle modalità di attuazione giustifica che esse vengono decise con meno solennità. Questa possibilità di delega è quindi una questione di potere tra il [OSCURATO:PERSONA] e le altre istituzioni che possono trovarvi un mezzo per escludere il [OSCURATO:PERSONA] dall'iter legislativo (92). Infatti, sin dal 1967 (93), il [OSCURATO:PERSONA] chiedeva di essere consultato sul complesso degli atti conseguenti a regolamenti base che hanno come conseguenza un'influenza notevole sugli effetti politici, economici o giuridici di tali regolamenti. In una risoluzione relativa alle procedure comunitarie d'attuazione del diritto comunitario derivato (94), il [OSCURATO:PERSONA] invitava ad una limitazione stretta dei poteri dei comitati, «organi non previsti dal Trattato». 109 Resta comunque il fatto che, in forza dell'art. 145, la delega a sé stesso, da parte del Consiglio, del potere di attuazione, è incontestabilmente lecita anche se la procedura di adozione dei regolamenti di attuazione non obbedisce alle stesse norme riguardanti il regolamento base. 110 Tuttavia, per l'appunto, l'art. 7 del regolamento impugnato riguarda le modalità di attuazione o di applicazione del regolamento base o riguarda i principi sostanziali sanciti da quest'ultimo? 111 La fissazione del limite a contare dal quale gli appalti di servizi non possono più essere stipulati mediante licitazione privata e trattativa privata è una modalità di attuazione o d'applicazione del regolamento n. 2053/93? 112 Farò qui due osservazioni. 113 L'art. 7, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 2053/93 è stato ripreso dal precedente regolamento n. 2157/91 che prevedeva la stessa modalità di revisione del limite di 300 000 ECU (95). 114 Nei due casi, la procedura di revisione del limite che esclude il [OSCURATO:PERSONA] non figurava nella proposta della [OSCURATO:PERSONA] ed è stata aggiunta dal Consiglio. 115 Il potere delegato al Consiglio verte solo sulle modalità di stipulazione degli appalti di servizi. Effettivamente, la scelta della trattativa privata e della licitazione privata consente di accelerare il processo decisionale e la riduzione del limite sotto il quale la [OSCURATO:PERSONA] può operare una trattativa privata rafforza l'efficacia del sistema. Tuttavia, l'art. 7, n. 2, secondo comma, non rimette in discussione né i principi né la ratio del regolamento e non deroga a «competenze di esecuzione» (96), le sole suscettibili di delega. 116 Il terzo motivo dev'essere quindi altresì respinto. 117 Concludo, di conseguenza, per il rigetto del ricorso nel suo complesso. (1) - GU L 187, pag. 1. (2) - Regolamento relativo a un'assistenza tecnica all'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche nello sforzo di risanamento e di raddrizzamento della sua economia (GU L 201, pag. 2). (3) - GU 1993, C 48, pag. 13. (4) - Art. 5, n. 1. (5) - V. le risposte del Consiglio ai quesiti scritti della Corte. (6) - Ibidem. (7) - Allegato 2 dell'atto introduttivo. (8) - Allegato 3 dell'atto introduttivo. (9) - GU C 150, pag. 26. (10) - Redatto dal deputato europeo [OSCURATO:PERSONA]. (11) - GU C 176, pag. 178. (12) - Divenuto l'art. 105, n. 1, successivamente alle modifiche del regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo in seguito al Trattato sull'Unione europea (GU 1993, C 268, pag. 51). (13) - V. GU, Allegato, n. 3-431, Discussioni del [OSCURATO:PERSONA] europeo, Sessione 1993-1994, pag. 395, e GU 1993, C 255, pag. 81. (14) - GU C 176, pag. 152. (15) - V. GU, Allegato, n. 3-433, Discussioni del [OSCURATO:PERSONA] europeo, Sessione 1993-1994, pag. 221, e GU 1993, C 255, pag. 81. (16) - Anche se non dispone di un diritto proprio, la [OSCURATO:PERSONA] è «invitata» ad assistere alle sessioni del Consiglio (art. 4, n. 2, del regolamento interno del Consiglio). Ciò è avvenuto nel caso di specie. (17) - Punto 16 delle osservazioni del [OSCURATO:PERSONA] sulla memoria d'intervento del [OSCURATO:PERSONA] nella causa C-65/93, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, attualmente pendente. (18) - Causa 138/79, Racc. pag. 3333. (19) - Punto 33. (20) - Sentenze 16 luglio 1992, causa C-65/90, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (Racc. pag. I-4593), e 1_ giugno 1994, causa C-388/92, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (Racc. pag. I-2067). (21) - [OSCURATO:PERSONA] vi si è impegnata con la comunicazione 20 maggio 1973 citata da Bieber, R.: «Artikel 137», in Kommentar zum EWG-Vertrag, Groeben, Thiesing, Ehlermann, quarta edizione, pag. 4132. Ciò avveniva nella causa in esame. (22) - Punto 34 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, già citata. (23) - V. Bieber, R.: «Legislative procedure for the estabilishment of the single market», CMLR, 1988, pag. 711, a pag. 716. (24) - Punto 20 della sentenza 27 settembre 1988, causa 165/87, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (Racc. pag. 5545). (25) - V. su questo punto, la causa C-65/93, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, già citata, nota 17. (26) - V. in questo sento, i punti 28 e 29 delle conclusioni dell'avvocato generale Jacobs nella sentenza 2 marzo 1994, causa C-316/91, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (Racc. pag. I-625): «La partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al processo legislativo non va vista soltanto come una prerogativa ma anche come una responsabilità che è affidata al [OSCURATO:PERSONA] e a cui esso non può rinunciare» (punto 28). (27) - V., su questo punto, il punto 48 delle conclusioni dell'avvocato generale M. Darmon nella sentenza 1_ giugno 1994, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, già citata nota 20. (28) - Sentenza 10 luglio 1986, causa 149/85, Wybot (Racc. pag. 2391, punto 23). (29) - Causa 68/86, Racc. pag. 855. (30) - Punto 38. (31) - Art. 4. (32) - Sentenza 10 febbraio 1983, causa 230/81, Lussemburgo/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 255, punto 37), e ordinanza 13 luglio 1990, causa C-2/88 Imm., Zwartveld e a. (Racc. pag. I-3365, punto 17). V. pure le conclusioni dell'avvocato generale Mancini nella sentenza 27 settembre 1988, causa 204/86, Grecia/Consiglio (Racc. pag. 5323, a pag. 5349), e il punto 56 delle conclusioni dell'avvocato generale Jacobs nella sentenza 31 marzo 1992, causa C-284/90, Consiglio/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-2277). (33) - Art. 15 del Trattato di fusione. Si può ritenere che, se il [OSCURATO:PERSONA] avesse avuto nel 1965 i poteri che ha oggi, sarebbe stata richiamata la necessità di una collaborazione tra il [OSCURATO:PERSONA] e le altre istituzioni. (34) - Già citata, nota 32, punto 16. (35) - V. pure, sulla collaborazione tra la [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio nel contesto dell'art. 58 del Trattato CECA, la sentenza 11 maggio 1983, causa 244/81, Kloeckner-Werke/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 1451). (36) - Bollettino del [OSCURATO:PERSONA] europeo, n. 34/73, del 19 ottobre 1973, pag. 5. (37) - V. l'allegato 5 dell'atto introduttivo. (38) - [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 1993, pag. 37. (39) - Allegato 5 dell'atto introduttivo. (40) - V. pure Jacobs e Corbett: [OSCURATO:PERSONA], 1990, pag. 166: «The most serious difficulty for [OSCURATO:PERSONA], however, arises where Council takes a decision "in principle" or "subject to [OSCURATO:PERSONA] opinion" before this opinion has been delivered (11 times in 1986, eight in 1987, 12 in 1988, seven in 1989)». (41) - Risoluzione sulle relazioni tra il [OSCURATO:PERSONA] europeo e il Consiglio (GU C 284, pag. 58). (42) - GU C 324, pag. 125. (43) - V. su questo punto, le dichiarazioni del presidente in funzione del Consiglio dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] europeo il 9 ottobre 1990 (GU, Allegato, n. 3-394, Discussioni del [OSCURATO:PERSONA] europeo, Sessione 90-91, pag. 79). (44) - Il fenomeno si produce pure nella fase di prima lettura della procedura di collaborazione: gli organi del Consiglio da una parte, e le commissioni parlamentari dall'altro, procedono nello stesso momento all'esame delle proposte legislative. (45) - Art. 189 B del Trattato CE. (46) - Art. 189 C del Trattato CE. (47) - V. GU, Allegato, n. 3-386, Discussioni del [OSCURATO:PERSONA] europeo, Sessione 1990-1991, pag. 32; Bollettino CE 1/2-1990, punto 1.6.6, e Bollettino CE 4-1990, punto 1.6.1. (48) - Causa 114/81, pag. 3189. (49) - V., ad esempio, sentenza 16 luglio 1992, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, già citata, punto 20. (50) - Che ha sostituito l'art. 149, n. 3, del Trattato CEE, abrogato dal Trattato sull'Unione europea. [OSCURATO:PERSONA] può anche ritirare la sua proposta di regolamento. V. il punto 6 della risoluzione sulla proposta di regolamento del Consiglio sulla cessazione di funzioni dei dipendenti del 10 ottobre 1985 (GU C 288, pag. 103). (51) - Op. cit., pag. 47. (52) - Già citata, nota 42, pag. 127. (53) - GU C 268, pag. 66 (art. 36 G). (54) - V., in questo senso, la risposta del Consiglio 1_ aprile 1985 all'interrogazione scritta n. 1907/84 del signor de Vries (GU C 118, pag. 12). (55) - Esso si era impegnato, nella comunicazione 16 ottobre 1973, già citata, ad osservare un termine di una settimana. Ci si potrebbe interrogare sul valore giuridico e sulla natura vincolante di tale impegno qualora i termini non fossero stati così vaghi. Su tale questione, v. Jacqué, J.-P.: «La pratique des institutions communautaires et le développement de la structure institutionnelle communautaire», in [OSCURATO:PERSONA] des [OSCURATO:PERSONA] - The dynamics of EC-law, Bieber R. e Ress G., editori, 1987. (56) - V. il punto 6 del rapporto interinale. (57) - Nota 19 del testo del regolamento. (58) - Punto 15 dell'atto introduttivo. (59) - Punto 4 della replica. (60) - V. il documento del [OSCURATO:PERSONA] 1_ aprile 1993 prodotto all'udienza:« In attesa del parere del [OSCURATO:PERSONA] europeo, il [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto all'esame della proposta della [OSCURATO:PERSONA], i cui risultati figurano in allegato. [OSCURATO:PERSONA] suggerisce al Consiglio di confermare detti risultati, fermo restando che non appena ricevuto il parere del [OSCURATO:PERSONA] europeo, il Consiglio dovrà pronunciarsi in via definitiva», il corsivo è mio. (61) - V. il punto 5 della motivazione della relazione del rapporto [OSCURATO:PERSONA], allegato al controricorso del Consiglio. V. pure la dichiarazione del relatore nelle udienze del 24 giugno 1993 (GU, Allegato, n. 3-432, Discussioni del [OSCURATO:PERSONA] europeo, Sessione 1993-1994, pag. 375). (62) - [OSCURATO:PERSONA] dichiarava nella seduta del 26 maggio 1993: «Passo infine a trattare della questione della comitologia. Dico chiaramente che: per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA] noi abbiano proposto fin dall'inizio un comitato di gestione. Il Consiglio ha insistito per un comitato di regolamentazione» (GU, Allegato, n. 3-431, Discussioni del [OSCURATO:PERSONA] europeo, Sessione 1993-1994, pag. 201). (63) - Era il solo vero punto d'intoppo: v. la dichiarazione del 26 maggio 1993 del relatore [OSCURATO:PERSONA] (GU 1993, Allegato, n. 3-431, Discussioni del [OSCURATO:PERSONA] europeo, Sessione 1993-1994, pag. 203). (64) - V. la dichiarazione del relatore [OSCURATO:PERSONA] nelle discussioni del 14 luglio 1993 (GU, Allegato, n. 3-433, pagg. 220 e 221). (65) - L'agente della [OSCURATO:PERSONA] aveva d'altronde annunciato, nel corso delle discussioni parlamentari, che era pronto a riprendere la maggior parte degli emendamenti del [OSCURATO:PERSONA] (GU 1993, Allegato, n. 3-431, Discussioni del [OSCURATO:PERSONA] europeo, Sessione 1993-1994, pag. 153). Sul ruolo capitale di «avvocato del [OSCURATO:PERSONA]» che può svolgere la [OSCURATO:PERSONA] nella procedura di consultazione, v. Raworth, P.: «A [OSCURATO:PERSONA]: Maastricht and the Democratisation of the [OSCURATO:PERSONA]», ELR, 1994, pag. 16, a pag. 20. (66) - Art. 189 A, n. 1, del Trattato. (67) - Dichiarazione comune del [OSCURATO:PERSONA], del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA] (GU C 89, pag. 1). V. pure l'art. 63 del regolamento del [OSCURATO:PERSONA]. (68) - Risoluzione recante chiusura della procedura di consultazione del [OSCURATO:PERSONA] europeo sulla proposta della [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee al Consiglio concernente un regolamento che stabilisce le modalità d'esercizio delle competenze di attuazione conferite alla [OSCURATO:PERSONA] (GU C 297, pag. 94, punto 4). (69) - Punto 16 della sentenza 16 luglio 1992, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, già citata, nota 20. V. pure sentenze 15 luglio 1970, causa 41/69, ACF Chemiefarma/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 661, punto 178), e 4 febbraio 1982, causa 817/79, Buyl e a./[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 245, punti 16 e 23). (70) - Regolamento del Consiglio 25 febbraio 1992 riguardante l'aiuto finanziario e tecnico per i paesi in via di sviluppo dell'[OSCURATO:PERSONA] e dell'Asia nonché la cooperazione economica con tali paesi (GU L 52, pag. 1). (71) - V. il controricorso del Consiglio, punto 21. (72) - Allegato al controricorso del Consiglio. V. la lettera del suo presidente al presidente della commissione REX in data 20 aprile 1993 e la proposta di emendamento n. 7. (73) - Ibidem. (74) - Art. 4, n. 3, del regolamento n. 2053/93. (75) - GU C 176, pag. 184. (76) - Variante II.b della decisione del Consiglio 13 luglio 1987, 87/373/CEE che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla [OSCURATO:PERSONA] (GU L 197, pag. 33). (77) - V., su questo punto, Blumann, C.: Dictionnaire juridique des Communautés européennes, A. Barav e C. Philip, editori, Comitologia, pag. 197. (78) - Sentenza 16 luglio 1992, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, già citata, nota 20, punto 19. (79) - V. GU 1993, Allegato, n. 3-433, pag. 221, e sopra, punto 72. (80) - V. i progetti d'emendamento n. 18 della relazione del comitato REX e n. 7 del parere del comitato per il controllo di bilancio nonché i punti 4 e 5 della motivazione della relazione del comitato REX. (81) - V. l'intervento del signor Nielsen, parlamentare: «Il comitato di gestione è poi troppo burocratico e troppo poco trasparente. Dobbiamo quindi istituire un comitato consultivo capace di rendere efficace sia il processo decisionale che l'attuazione pratica dei progetti» (GU 1993, Allegato, n. 3-431, Discussioni del [OSCURATO:PERSONA] europeo, Sessione 1993-1994, pag. 213). V. pure l'intervento del relatore [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle discussioni (GU 1993, Allegato, n. 3-431, Discussioni del [OSCURATO:PERSONA] europeo, Sessione 1993-1994, pag. 193). (82) - Ibidem, pag. 177. (83) - Punto 36 del ricorso. (84) - V. la sentenza 27 settembre 1979, causa 230/78, Eridania (Racc. pag. 2749, punti 9 e seguenti). (85) - [OSCURATO:PERSONA]Marigné sui problemi giuridici della consultazione del [OSCURATO:PERSONA] europeo, 8 agosto 1967, documento 110, punto 24. (86) - Sentenza 17 dicembre 1970, causa 30/70, Scheer (Racc. pag. 1197, punto 15). V. pure le sentenze 17 dicembre 1970, causa 25/70, Koester/Berodt & Co. (Racc. pag. 1161); 16 giugno 1987, causa 46/86, Romkes (Racc. pag. 2671); 20 settembre 1988, causa 203/86, Spagna/Consiglio (Racc. pag. 4563), e 27 ottobre 1992, causa C-240/90, Germania/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-5383). (87) - Punto 10 della sentenza 30 ottobre 1975, causa 23/75, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 1279). (88) - V., ad esempio, l'art. 31 della direttiva del Consiglio 17 settembre 1990, 90/351/CEE, relativa alle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua, di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 297, pag. 1), e l'art. 30 ter della direttiva del Consiglio 18 luglio 1989, 89/440/CEE, che modifica la direttiva 71/305/CEE recante coordinamento delle procedure di appalto di lavori pubblici (GU L 210, pag. 1). (89) - Sentenza 24 ottobre 1989, causa 16/88, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (Racc. pag. 3457, punto 10). (90) - V. la decisione 87/373, già citata nota 76, e Reich, Ch.: «[OSCURATO:PERSONA] europeo e la "comitologia"», Revue du marché commun, n. 336, 1990, pag. 319. (91) - [OSCURATO:PERSONA]Marigné, già citata nota 85, pag. 5. (92) - V. il rapporto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] europeo, Documenti di seduta, 7 luglio 1986, doc. A2-78/86. (93) - V. la risoluzione 17 ottobre 1967 (GU 1967, 268, pag. 7). (94) - Risoluzione pubblicata nella GU 1968, C 108, pag. 37. (95) - Art. 6, n. 2, secondo comma. (96) - Art. 145 del Trattato CE.
Sentenza Corte di giustizia UE/1995 — Fons Iuris — Fons Iuris