CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04132/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità per il reato di estorsione aggravata ascritto all'odierno ricorrente e alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 393 cod. pen., non è consentito in questa sede perché il giudice di merito, con congrua motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della impugnata sentenza), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici, in base ai quali non è possibile configurare nel caso in esame un'ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 29/