CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 settembre 2022
Cassazione n. 41649/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino ha riformato la sentenza di condanna, in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Piero per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando quattro motivi; - che con memoria in data 14 settembre 2022 il difensore del ricorrente ha meglio lumeggiato i motivi di ricorso, chiedendo che lo stesso sia rimesso dinanzi alla Sezione competente; [OSCURATO:PERSONA] - che i primi tre motivi, che contestano la correttezza in diritto nonché la coerenza, rispetto alle prove raccolte, della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, con specifico riguardo alle questioni dell'esistenza di un effettivo depauperamento del patrimonio della [OSCURATO:SOCIETA]. e dell'elemento soggettivo del reato (avendo l'imputato pagato ai creditori sociali una somma non inferiore ad Euro 300.000,00), sono affidati a doglianze generiche, in quanto meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) - cfr., pag. 2, ultimo capoverso della sentenza impugnata -, ed unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori della deduzione di specifici ed inopinabili travisamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che, nel suo complesso - tanto più che ci si trova al cospetto di doppia conforme sentenza di condanna -, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né è affetto da vistose carenze argonnentative, dovendosi tener conto del pacifico principio di diritto secondo cui il giudice di appello non ha l'obbligo di controbattere ogni esercitazione dialettica difensiva e di confutare, una per una, tutte le argomentazioni e tutte le doglianze che sono state proposte con i motivi di impugnazione, in quanto l'obbligo di motivazione può considerarsi adempiuto allorché il giudice di secondo grado, senza diffondersi nella confutazione particolareggiata di un motivo di gravame, involgente la critica di un elemento di prova, dimostri, mediante l'enunciazione delle ragioni che hanno determinato la sua decisione, di aver tenuto conto di tutte le principali e decisive risultanze acquisite nel processo (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. 2, n. 1612 del 08/06/1976 - dep. 29/01/1977, Rv. 135181), come nel caso di specie; - che il quarto motivo con il quale ci si duole della mancata conc:essione delle circostanze attenuanti generiche, è giustificata da motivazione che, seppur succinta, è esente da manifesta illogicità e, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244): nel caso in esame, il richiamo alla gravità dei fatti dei quali l'imputato è chiamato a rispondere e all'intensità del dolo che ne aveva animato l'agire rende congruo e scevro da vizi logici, sul piano argomentativo, l'operato diniego; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così dec