CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 1974
Cassazione n. 15355/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 03/07/1974 avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAi dato avviso alle parti;1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 40314 /2024 - Consigliere Borrelli - Ud. 26 marzo 2025 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di A )pello di Geno- va che, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Genova e su c )ncorde richie- sta delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena inflitta, confern ando per il re- sto la condanna del ricorrente per il reato di furto pluriaggravato; Ritenuto che il ricorso — che lamenta che la pena non fosse stata individ data in termini inferiori — è inammissibile perché propone un motivo non consentito dalla legc e alla luce del modulo definitorio prescelto in appello. L'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, prevede che la Corte di appello provveda in camera di consiglio anche q Jando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dich arando di con- cordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri even- tuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una r uova determi- nazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente o )bligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare sia al cospetto d ricorsi propo- sti avverso sentenze emesse ex art. 599-bis cod. proc. pen., sia avverso senten :e pronunziate nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. per . (successiva- mente abrogato dal decreto legge 23 maggio 2008 n. 92, conv. con modif. n( Ila I. 24 luglio 2008 n. 125), è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione al a misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle p arti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modifica :0, salva l'ipo- tesi di illegalità della pena concordata (Sez. U, Ordinanza n. 5466 del 28/01/2( 04, Rossi, Rv. 226715; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234). Le Sezioni Unite, nell'ordinanza Rossi, hanno, in particolare, statuito che la richiesta di applicazione della pena e il consenso prestato «sono, infatti, espressioni dellé volontà delle parti di esercitare il potere dispositivo riconosciuto loro dalla legge e concorrono alla formazio- ne di un negozio giuridico processuale, liberamente stipulato, che, una volta rice ,uto con la ra- tifica del giudice il crisma della conformità ai canoni ordinamen tali, non può essere unilateral- mente modificato da colui che lo ha promosso o vi ha aderito, con l'allegazione, per giunta, di ragioni precluse dall'implicita rinuncia a farle valere contenuta nella stessa pro osta di deter- minazione del trattamento sanzionatorio in una certa misura». Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c >n la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quatti onnila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp ise processuali e della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 26 marzo 2025 Il consigliere este