CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 maggio 2026
Cassazione n. 22100/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Palermo, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p., e di rigettare nel resto il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Palermo ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] e ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo che in data 22dicembre 2025 ha disposto nei suoi confronti la misura coercitiva degli arresti domiciliari. Secondo il Tribunale del riesame, il ricorrente, nella qualità di impiegato presso la camera mortuaria del [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, sarebbe gravemente indiziato della commissione del delitto di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di delitti contro la pubblica amministrazione (capo 1 dell'imputazione cautelare), di plurimi delitti di corruzione per l'esercizio della funzione (capo 3), in quanto avrebbe ricevuto indebitamente «per la gestione regolare o accelerata delle salme» una somma di danaro, rispettivamente di cinquanta o di cento euro, da titolari delle imprese di onoranze funebri, e di tentata concussione (capi 6 e 7), per aver minacciato il rilascio tardivo della salma in caso di mancato pagamento. 2. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, ha proposto ricorso avverso questa ordinanza e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo due motivi. 2.1. Con il primo motivo il difensore ha eccepito l'inosservanza dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., in quanto il Tribunale del riesame ha illegittimamente rigettato l'istanza volta a far dichiarare l'inefficacia della misura cautelare, in conseguenza della mancata trasmissione, nel termine perentorio di cui al quinto comma di tale disposizione, dei verbali di interrogatorio preventivo dei coindagati del ricorrente. Erroneamente il Tribunale del riesame ha ritenuto che l'obbligo di trasmissione degli atti sui quali la misura cautelare si fonda non si estenda anche agli interrogatori preventivi dei coindagati e, comunque, le dichiarazioni del coindagato [OSCURATO:PERSONA], titolare di un'impresa di onoranze funebri, avrebbero integrato un atto favorevole al ricorrente, in quanto hanno confermato la sua versione. 2.2. Con il secondo motivo il difensore ha censurato l'inosservanza dell'artt. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con riferimento alla ritenuta sussistenza del pericolo di recidiva. Il pericolo di reiterazione del reato, ritenuto concreto e attuale nell'ordinanza impugnata, sarebbe invero insussistente in ragione dell'intervenuta sospensione dal servizio del [OSCURATO:PERSONA],,del suo stato di incensuratezza e della estraneità ai fatti della differente e lecita attività di espianto di peRice maker svolta dall'indagato fuori dagli orari di lavoro. 3. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 5 maggio 2026, il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di annullare l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari con rinvio per nuovo giudizio sul 2punto al Tribunale di Palermo, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., e di rigettare nel resto il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano. 2. Il difensore, con il primo motivo, ha eccepito l'inosservanza dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., in quanto il Tribunale del riesame avrebbe dovuto dichiarare l'inefficacia della misura cautelare, in conseguenza della mancata trasmissione, nel termine perentorio di cui al quinto comma di tale disposizione, dei verbali di interrogatorio preventivo dei coindagati del ricorrente. 3. Il motivo è infondato. L'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. sancisce che, nel procedimento di riesame avverso una misura cautelare personale, «il presidente cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell'art. 291, comma 1, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini». L'art. 2, comma 1, lett. i), della legge 9 agosto 2024, n. 114 ha, peraltro, esteso questo obbligo di trasmissione «in ogni caso» alle dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini ai sensi dell'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. e, dunque, alle dichiarazioni rese dalla persona sottoposte a indagine nel c.d. interrogatorio preventivo. L'inosservanza dell'obbligo di tempestiva trasmissione di questi atti è espressamente sanzionata dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. con la perdita di efficacia dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva. Questa Corte ha già statuito che, in tema di impugnazioni cautelari, anche nei casi in cui è previsto l'interrogatorio preventivo, non sono ricompresi nel novero degli atti che devono essere trasmessi necessariamente al tribunale del riesame i verbali degli interrogatori resi dai coindagati, salvo che contengano elementi concreti favorevoli all'indagato, la cui valenza, tuttavia, deve essere specificamente indicata nel ricorso (Sez. 6, n. 23350 del 04/04/2025, Nicolosi, Rv. 288244 - 01). Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294 cod. proc. pen., peraltro, deve ritenersi incluso tra gli elementi favorevoli sopravvenuti, per i quali l'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. impone l'obbligo di trasmissione da parte dell'autorità 3procedente al tribunale del riesame, soltanto quando abbia un contenuto oggettivamente favorevole all'indagato e non si limiti alla mera contestazione delle accuse (Sez. 6, n. 12151 del 12/03/2025, A., Rv. 287715 - 01, in motivazione, la Corte ha precisato che detta valenza dell'atto, idonea a comportare la caducazione della misura cautelare, deve essere specificatamente indicata dalla parte nel ricorso al tribunale del riesame; Sez. 4, n. 12896 del 13/02/2019, Fusco, Rv. 275574). Il Tribunale del riesame ha fatto corretta applicazione di tali principi, in quanto, dopo avere acquisito i verbali di interrogatorio preventivo dei coindagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che non erano stati trasmessi ai sensi dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., ha correttamente escluso che il loro contenuto fosse oggettivamente favorevole alla posizione dell'indagato [OSCURATO:PERSONA]. I coindagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono, infatti, avvalsi della facoltà di non rispondere (anche se quest'ultimo ha reso dichiarazioni spontanee irrilevanti per il [OSCURATO:PERSONA], spiegando di non prestare più attività lavorativa presso l'impresa Alfano), mentre [OSCURATO:PERSONA], pur ammettendo le consegne in denaro da parte degli impresari funebri, le ha ricondotte causalmente a prestazioni che esorbitavano dai compiti degli operatori della camera mortuaria. L'interrogatorio di [OSCURATO:PERSONA] è, peraltro, un contributo informativo che non può essere ritenuto oggettivamente favorevole all'indagato, in quanto si risolve in una mera negazione delle accuse. La valutazione del carattere favorevole dell'atto, operata dal Tribunale del riesame di Palermo, peraltro, si sottrae al sindacato di legittimità, in quanto la sua motivazione è effettiva, congrua e non manifestamente illogica. Le dichiarazioni del coimputato, peraltro, accreditano il versamento delle somme quali mere regalie d'uso per la vestizione delle salme, ma l'ipotesi di accusa, confermata dal Tribunale del riesame, è relativa «la gestione regolare o accelerata delle salme» e, dunque, alla vendita della funzione in occasione degli adempimenti amministrativi necessari per consentire l'uscita della salma dalla camera mortuaria del [OSCURATO:PERSONA]. 4. Con il secondo motivo il ricorrente ha censurato l'inosservanza dell'artt. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con riferimento alla ritenuta sussistenza del pericolo di recidiva. 5. Il motivo è fondato. Il Tribunale del riesame ha ritenuto concreto e attuale il pericolo di reiterazione del reato nei confronti dell'indagato, pur incensurato, in ragione della "pervicace" conclusione di un numero elevato di patti corruttivi e della sistematica 4vendita della funzione nel periodo gennaio-febbraio del 2024. Il Tribunale del riesame, pur motivando adeguatamente sulla concretezza del pericolo di reiterazione del reato, desunto logicamente dalle modalità delle condotte illecite accertate e dalla loro reiterazione nel tempo, ha, tuttavia, omesso di argomentare sulla loro attualità e di valutare se le stesse permangano e con quali intensità pur a fronte della delimitazione cronologica di tutte le condotte al periodo gennaio-febbraio del 2024, dell'intervenuta sospensione dal servizio del ricorrente, dello stato di incensuratezza dell'indagato e dell'applicazione nei confronti degli altri colleghi di lavoro di altrettante misure coercitive. In tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (ex plurimis: Sez. 2, n. 1122 del 02/12/2025, dep. 2026, Hager, Rv. 289262 - 01; Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891-01; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767- 01; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991-01; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769-01; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, Barletta, dep. 2021, Rv. 280566-01; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122-01). I giudici del riesame hanno, inoltre, aggiunto che l'indagato, ove non sottoposto ad una misura coercitiva detentiva, avrebbe potuto reiterare l'attività illecita, quale extraneus, nell'esercizio dell'attività, svolta privatamente, di espianto di pacemaker, «sfruttando il fascio di conoscenze e di contatti acquisiti nel contesto ove risultano maturate le condotte illecite». Questo argomento è, v1.4 tuttavia, puramente congetturale ed è affermato inyrn-éramente apoditticu_ La motivazione dell'ordinanza impugnata è, inoltre, carente in relazione al sindacato sull'adeguatezza e proporzionalità a tutelare le esigenze cautelari ravvisate nel caso di specie di eventuali misure meno afflittive degli arresti domiciliari, quale ad esempio la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio dei pubblici uffici o servizi prevista dall'art. 289 cod. proc. pen. 6. Alla stregua di tali rilievi, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio, quanto all'attualità delle esigenze cautelari e alla proporzionalità e all'adeguatezza della misura coercitiva applicata, al Tribunale di 5Palermo, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., che si uniformerà ai principi di diritto sopra indicati. P.Q.M