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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2023

Cassazione n. 42823/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine al reato di cui agli artt. 56, 624 n. 2) cod. pen.;

2. Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione del principio della correlazione tra l'accusa e la sentenza di cui agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., per avere il giudice di primo grado riconosciuto l'aggravante del mezzo fraudolento di cui all'art. 625 n. 2) cod. pen. nonostante la formale mancanza di un riferimento a tale norma nel capo d'imputazione, oltre a risultare pedissequamente reiterativo di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di appello (cfr. pag. 2 del provvedimento gravato), è manifestamente infondato nella misura in cui trascura il consolidato principio di diritto secondo cui: "L'osservanza del diritto al contraddittorio in ordine alla natura e alla qualificazione giuridica dei fatti di cui l'imputato è chiamato a rispondere, sancito dall'art. 111, comma terzo, Cost. e dall'art. 6 CEDU, comma primo e terzo, lett. a) e b), così come interpretato nella sentenza della Corte EDU nel proc.

Drassich c.

Italia, è assicurata anche quando il giudice di primo grado provveda alla riqualificazione dei fatti direttamente in sentenza, senza preventiva interlocuzione sul punto, in quanto l'imputato può comunque pienamente esercitare il diritto di difesa proponendo impugnazione" (Sez. 4, n. 49175 del 13/11/2019, Rv. 277948 - 01); invero, l'odierno ricorrente ha potuto esercitare il suo diritto di difesa anche in primo grado atteso che, al netto dell'erroneo riferimento testuale all'aggravante della destrezza, il capo di imputazione comunque faceva riferimento alla schermatura, realizzata con l'alluminio, della borsa di pelle in cui veniva occultata la refurtiva;

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13 settembre 2023 Il consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine al reato di cui agli artt. 56, 624 n. 2) cod. pen.; 2. Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione del principio della correlazione tra l'accusa e la sentenza di cui agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., per avere il giudice di primo grado riconosciuto l'aggravante del mezzo fraudolento di cui all'art. 625 n. 2) cod. pen. nonostante la formale mancanza di un riferimento a tale norma nel capo d'imputazione, oltre a risultare pedissequamente reiterativo di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di appello (cfr. pag. 2 del provvedimento gravato), è manifestamente infondato nella misura in cui trascura il consolidato principio di diritto secondo cui: "L'osservanza del diritto al contraddittorio in ordine alla natura e alla qualificazione giuridica dei fatti di cui l'imputato è chiamato a rispondere, sancito dall'art. 111, comma terzo, Cost. e dall'art. 6 CEDU, comma primo e terzo, lett. a) e b), così come interpretato nella sentenza della Corte EDU nel proc. Drassich c. Italia, è assicurata anche quando il giudice di primo grado provveda alla riqualificazione dei fatti direttamente in sentenza, senza preventiva interlocuzione sul punto, in quanto l'imputato può comunque pienamente esercitare il diritto di difesa proponendo impugnazione" (Sez. 4, n. 49175 del 13/11/2019, Rv. 277948 - 01); invero, l'odierno ricorrente ha potuto esercitare il suo diritto di difesa anche in primo grado atteso che, al netto dell'erroneo riferimento testuale all'aggravante della destrezza, il capo di imputazione comunque faceva riferimento alla schermatura, realizzata con l'alluminio, della borsa di pelle in cui veniva occultata la refurtiva; 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2023 Il consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 42823/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris