CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 febbraio 2024
Cassazione n. 04314/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2951/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo [OSCURATO:PERSONA] E ASSOCIATI e rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 2404/2019 depositata il 05/06/2019, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Quorum società di gestione del risparmio per azione ha impugnato l’avviso di accertamento t.a.s.i. per l’anno 2014. 2.Il ricorso è stato rigettato con sentenza confermata in appello. 3.Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale ha proposto ricorso per cassazione la contribuente. 4.Si è costituito con controricorso il Comune. 5.La causa è stata trattata all’adunanza camerale del 15 febbraio 2024. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le parti hanno presentato congiuntamente istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, dando atto del pagamento integrale, da parte della contribuente, della pretesa tributaria e delle spese processuali dei precedenti gradi del giudizio da parte, con conseguente rinuncia alla presente impugnazione. Deve, dunque, dichiararsi l’estinzione del giudizio con integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 391 cod.proc.civ., integrando la istanza presentata una rinuncia al ricorso, da parte della ricorrente, a cui la controparte ha aderito. 2. In conclusione il presente giudizio va dichiarato estinto. Le spese devono essere integralmente compensate ai sensi dell’art. 391, ultimo comma, cod.proc.civ. 3. Nulla va disposto in ordine al contributo unificato stante la sopravvenuta causa di estinzione del giudizio. P.Q.M. La Corte: dichiara estinto il giudizio; dichiara integralmente