CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 ottobre 1994
Cassazione n. 45000/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/10/1994, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/4/1986, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/7/1978, avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli in data 27/5/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; uditi, per [OSCURATO:PERSONA], gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno chiesto l'accoglimento del ricorso, per [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato ai motivi del ricorso, chiedendone l'accoglimento, per [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza n. 212/19 in data 2/5/2019, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ritenne di configurare la gravità indiziaria in relazione alla esistenza, contestata al capo 1) dell'imputazione cautelare, di un tYr- 9) clan camorristico operante presso la zona meridionale del [OSCURATO:PERSONA] di Napoli nota come "44", diretto, in origine, da [OSCURATO:PERSONA] (inteso "Borotalco"), da tempo detenuto e, pertanto, sostituto, al vertice, dal figlio Vincenzo (detto Enzo), coadiuvato da [OSCURATO:PERSONA] (detto "Genny"), da [OSCURATO:PERSONA] (inteso "o' checco"), da [OSCURATO:PERSONA] (moglie di Salvatore e madre di Enzo), nonché, per quanto di interesse in questa sede, da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA]. Secondo quanto, altresì, ritenuto in tale frangente, il clan camorristico operava soprattutto nel settore degli stupefacenti, esercitando il monopolio dei relativi traffici nelle «piazze di spaccio» della già menzionata "zona 44", attraverso una parallela struttura associativa, contestata al capo 2) della rubrica ai sensi dell'art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, della quale, secondo la prima ordinanza cautelare, facevano parte, tra gli altri, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il clan esercitava il monopolio direttamente, avvalendosi dell'opera di soggetti facenti parte o, comunque, a disposizione dei vertici del clan, i quali definivano, direttamente, strategie e modalità operative dei traffici; oppure indirettamente, attraverso forme che andavano dalla imposizione al gruppo che gestiva la singola «piazza» dello stupefacente da acquistare e dell'obolo da versare al clan, sino alla imposizione del solo contributo («regalo») in un contesto di più ampia autonomia quanto all'approvvigionamento e all'organizzazione del servizio (è il caso dell'associazione capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] detto o' chiatto e da [OSCURATO:PERSONA]). Dunque, secondo il primo provvedimento, dovevano ritenersi sussistenti, a carico di [OSCURATO:PERSONA], gravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto contestato al capo 2) dell'imputazione cautelare (associazione in materia di stupefacenti) e, a carico di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], gravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto di associazione mafiosa di cui al capo 1). Nondimeno, non ravvisando, a carico di Capocelli e di Mennone, l'esistenza di esigenze cautelari in ragione della loro posizione comunque marginale all'interno del sodalizio, il Giudice della cautela ritenne di non applicare ad essi la misura cautelare custodiale richiesta dal Pubblico ministero, applicata, dunque, nei confronti del solo Pauciullo. 1.1. Tuttavia, con ordinanza n. 2387 del 17/6/2019, il Tribunale del riesame di Napoli annullò, nei confronti di quest'ultimo, la statuizione cautelare, ritenendo che gli indizi raccolti deponessero per la sua partecipazione a una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, peraltro non contestata, e non anche al sodalizio camorristico di cui al capo 1). 1.2. Successivamente, a seguito dell'esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 212/19 e della conseguente applicazione della misura custodiale nei confronti di alcuni partecipi del sodalizio, [OSCURATO:PERSONA] (noto "Genny"), che rivestiva, all'interno di esso, una posizione apicale, essendo stato attinto dal provvedimento cautelare iniziò un percorso di collaborazione, concretizzatosi in una cospicua mole di dichiarazioni auto ed etero-accusatorie nei confronti di alcuni soggetti facenti capo, in varia guisa, alla complessa organizzazione camorristica e alla relativa rete di traffico di droga. Sulla base del compendio indiziario relativo al primo procedimento e delle dichiarazioni di Carra, il Pubblico ministero procedente - il quale non aveva impugnato né l'ordinanza genetica che aveva escluso le esigenze cautelari per Capocelli e Mennone, né l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva escluso i gravi indizi per Pauciullo - chiese e ottenne, in data 8/3/2021, una nuova ordinanza cautelare, recante il n. 77/2021, con la quale il Giudice per le indagini preliminari dispose, nei confronti dei 3 indagati, la misura della custodia in carcere. Ciò in considerazione del quadro di gravità indiziaria a carico degli stessi in relazione alla loro partecipazione all'associazione camorristica e all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti contestate ai capi 1) e 2). 1.3. Con ordinanza in data 27/5/2021, il Tribunale del riesame di Napoli ha accolto le impugnazioni proposte, avverso l'ordinanza n. 77/2021, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] relativamente al capo 1), respingendole per il capo 2) e confermando il giudizio in punto di gravi indizi e di esigenze cautelari; e ha respinto quella presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo confermato il quadro di gravità indiziaria già ravvisato dal primo Giudice e le esigenze cautelari connesse al pericolo di reiterazione. 2. Avverso l'ordinanza del riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla dedotta violazione del divieto di bis in idem. Nel dettaglio, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., che la esclusione, da parte del Tribunale del riesame, dei gravi indizi per il capo 1) e la ritenuta sussistenza degli stessi solo per il capo 2), già valutata dall'ordinanza n. 212/19, avrebbe imposto, perché il suddetto divieto potesse dirsi rispettato, la presenza di un aliquid novi, che secondo il ricorrente non potrebbe essere costituito dalle dichiarazioni di Carra. Ciò in quanto, per un verso, il collaboratore avrebbe persino ridimensionato il ruolo di Capocelli all'interno dell'associazione, descrivendolo come un semplice spacciatore, privo di qualunque autonomia; e, per altro verso, le sue dichiarazioni non avrebbero attualizzato il contributo dell'indagato al sodalizio, essendo egli detenuto sin dal 2017 e avendo finito di espiare la pena nel 2021, sicché non vi sarebbero elementi in grado di corroborare il dato relativo alle esigenze cautelari.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del riesame a mezzo dei difensori di fiducia, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 125, comma 3, 292, comma 2, lett. c), e 2-ter, cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al rigetto dell'eccezione di nullità dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare per mancanza di autonoma valutazione degli indizi. [OSCURATO:PERSONA] della cautela non avrebbe spiegato perché le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], valutate insieme al compendio già posto a fondamento dell'ordinanza n. 212/19, consentissero di formulare il giudizio di gravità indiziaria, né quali fossero le dichiarazioni in questione, né quali fossero gli elementi della precedente provvista che integravano le dichiarazioni del collaboratore. Tanto più che, in precedenza, il Tribunale aveva escluso che gli indizi raccolti potessero giustificare il giudizio di gravità indiziaria. 3.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 405, 406 e 407, comma 3, cod. proc. pen., previsti a pena di inutilizzabilità, essendo state ritenute utilizzabili le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], benché acquisite dopo la scadenza dei termini massimi di indagine preliminare; nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione ai principi affermati dalle richiamata norme processuali, emergenti dal testo del provvedimento impugnato e da numerosi atti del procedimento specificamente elencati. Pauciullo sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati per la partecipazione alla associazione mafiosa di cui al capo 1) sin dal 28/9/2012, unitamente a Cutolo, Carra, Allard, Pietroluongo, Annunziata e Pascarella; e il relativo termine di durata sarebbe spirato il 28/3/2014. Secondo il Tribunale, però, Maggio e Quindici appartenevano ,a organizzazioni diverse da quella per cui è stata adottata la misura; ed essendosi determinati a collaborare in procedimenti diversi, le Foro dichiarazioni sarebbero state assunte nel corso di indagini estranee ai fatti per cui sono perenti i termini; mentre rispetto alle dichiarazioni rese da Carra, acquisite nel fascicolo aperto a seguito della sua collaborazione e più ampie rispetto a quelle confluite nel presente procedimento, anche queste dovrebbero considerarsi acquisite nel corso di indagini estranee al nucleo essenziale del fatto contestato a Pauciullo. In realtà, dette propalazioni non sarebbero state assunte nell'ambito di indagini relative a fatti estranei a quelli del procedimento in cui sono spirati i termini Jr)- massimi, dovendo escludersi la sanzione di inutilizzabilità solo nei casi in cui la fonte sia stata acquisita in modo del tutto casuale dalla Procura nell'ambito di indagini diverse da quelle relative a un reato per cui sono spirati i termini. Pertanto, bisognerebbe verificare se la escussione del collaboratore fosse diretta ad acquisire indizi relativi a fatti oggettivamente e soggettivamente collegati a quelli per cui i termini siano perenti. Nel caso di specie, benché le dichiarazioni di Maggio e Quindici siano acquisite nell'ambito di un procedimento diverso, il Pubblico ministero avrebbe avuto intenzione, attraverso l'escussione dei due collaboratori, di assumere informazioni su fatti non diversi da quelli relativi al procedimento nel quale erano scaduti i termini massimi di indagine. Quanto alla dichiarazione resa da Quindici in data 18/11/2015, acquisita nell'ambito di un procedimento formalmente diverso, al collaboratore sarebbe stato posto in visione un album contenente 20 fotografie di soggetti intranei al clan Cutolo, tra cui anche quella di Pauciullo, sicché l'oggetto dell'investigazione sarebbe stato acquisire informazioni utili per l'indagine a carico di Pauciullo. E del resto, Quindici aveva reso dichiarazioni sul clan Cutolo sin dal 25/9/2015, sicché quando la Procura aveva proceduto al nuovo interrogatorio, sottoponendogli l'album fotografico predisposto 3 giorni prima, stava effettuando un atto investigativo orientato ad acquisire indizi sui medesimi fatti per cui erano, quantomeno per Pauciullo, spirati i termini di indagini preliminari. A medesime conclusioni dovrebbe pervenirsi in ordine alle dichiarazioni di Maggio, escusso in data 24/11/2017 nell'ambito di procedimenti recanti numeri di registro diversi da quello del fascicolo in cui Pauciullo era stato iscritto nel registro degli indagati in data 28/9/2012, al quale era stato chiesto di procedere alla identificazione fotografica di una serie di soggetti intranei al clan Cutolo, utilizzando un album evidentemente predisposto in vista dell'atto investigativo. Quanto, infine, a Carra, le sue dichiarazioni sul conto di Pauciullo non sarebbero state rese nell'ambito della ricostruzione dei rapporti tra le varie organizzazioni mafiose del territorio napoletano, ma acquisite dalla Procura a seguito di un atto investigativo che aveva il fine di individuare gli appartenenti al cd. clan Cutolo, acquisendo riscontri delle indagini compiute nel procedimento in cui i termini erano già spirati. Nello specifico, nel verbale del 12/8/2019, la Procura chieder,va a Carra di procedere alla individuazione fotografica degli appartenenti al cd. clan Cutolo, mostrando in visione un album predisposto prima del compimento dell'atto investigativo dai Carabinieri di Napoli. Pertanto, l'interrogatorio de quo sarebbe stato predisposto dalla Procura fine di acquisire informazioni utili in relazione a fatti oggetto del procedimento in cui i termini massimi di indagine erano spirati.L'opposta conclusione del Tribunale sarebbe frutto di un evidente errore di diritto e della stridente illogicità e contraddittorietà del percorso giustificativo, essendo irragionevole l'affermazione per la quale «anche la fase dell'individuazione fotografica» sarebbe «ben più ampia di quella che potrebbe riguardare i singoli indagati per i quali, a indagini scadute, è stata avanzata la richiesta cautelare confluita nell'ordinanza cautelare n. 77/2021 oggi impugnata», atteso che una identificazione fotografica, avente a oggetto un nucleo definito di soggetti, non potrebbe avere un fine diverso da quello di comprendere se quei soggetti facciano o meno parte dell'organizzazione cui vengono collegati. 3.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 192, commi 3 e 4, e 273, commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen., anche in rapporto ai principi giurisprudenziali relativi alla cd. convergenza del molteplice, con riferimento alla ritenuta idoneità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a riscontrare quelle rese da [OSCURATO:PERSONA] ovvero della idoneità della conversazione intercettata a carico di [OSCURATO:PERSONA] a costituire elemento di riscontro a queste ultime. Le dichiarazioni dei collaboratori Sartore, Maggio e Quindici sarebbero eccessivamente generiche e non riscontrerebbero quelle di Carra, in quanto avrebbero contenuti differenti, afferendo le prime, come ritenuto dallo stesso Tribunale, al ruolo che Pauciullo avrebbe esercitato nel settore del traffico degli stupefacenti, e le secondo al ruolo di killer svolto dall'indagato. Quanto al riscontro costituito dalla intercettazione della Mostacciuolo, essa sarebbe già stata valutata come inidonea a ritenere la partecipazione di Pauciullo al gruppo di fuoco dell'omicidio Menichini, sicché essa non confermerebbe il ruolo di killer attribuito all'indagato da Carra. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento del riesame per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al principio del divieto di ne bis in idem cautelare. In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che gli stessi fatti, ancorché diversamente qualificati, avevano già portato all'ordinanza n. 212 del 2019, sicché il Pubblico ministero non avrebbe potuto formulare una nuova richiesta, né il giudice adottare la misura.Sotto altro profilo, denuncia che l'ordinanza non avrebbe spiegato sotto quale profilo siano state attualizzate le esigenze cautelari, escluse dal primo provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati e, pertanto, devono essere respinti. 2. Muovendo dall'esame dell'impugnazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con cui si deduce la violazione del divieto di bis in idem, giova premettere che tale divieto costituisce un principio generale finalizzato a impedire lo svolgimento di una pluralità di procedimenti basati sul medesimo fatto storico e che, pertanto, esso trova applicazione anche in materia cautelare, ove però, diversamente da quanto avviene nel processo di cognizione, il divieto concerne non già la mera identità del fatto, quanto l'identità degli elementi già valutati in occasione della precedente iniziativa cautelare (cfr. Sez. 1, n. 40132 del 30/4/2019, Vertinelli, in motivazione). Ne consegue che detto principio non è violato in presenza di nuovi elementi di valutazione, conseguenti al sopravvenire di sviluppi delle indagini come al successivo emergere di circostanze verificatesi prima della deliberazione del giudice della cautela o di quello del riesame, ma non conosciute, né valutate (Sez. 6, n. 4112 del 30/11/2006, dep. 2007, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235610-01; Sez. 5, n. 5959 del 14/12/2011, dep. 2012, Amico, Rv. 252151- 01; Sez. 6, n. 34565 del 22/5/2014, Eleuteri, Rv. 259902-01; Sez. 2, n. 5381 del 13/1/2015, [OSCURATO:PERSONA], in motivazione; Sez. 2, n. 49188 del 9/9/2015, Masone, Rv. 265555-01; Sez. 5, n. 1241 del 2/10/2014, dep. 2015, Femia, Rv. 261724-01). 2.1. Nel caso di specie, tuttavia, la difesa lamenta che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], pur offrendo un ulteriore riscontro rispetto a un quadro indiziario già sufficientemente delineato nel contesto dell'ordinanza n. 212/19, non aggiungerebbero alcuna concreta e specifica circostanza in grado di modificare il giudizio in quella sede formulato in ordine all'assenza di un pericolo di reiterazione dei reati. Pertanto, esse non rappresenterebbero un aliquid novi in grado di giustificare la adozione di un nuovo provvedimento cautelare. 2.2. Le deduzioni difensive sono, però, infondate. Nell'ordinanza n. 212/19, il Giudice procedente aveva ravvisato i gravi indizi di colpevolezza in relazione alla partecipazione di Capocelli alla sola associazione contestata al capo 2), a tal fine valorizzando, in assenza di dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, le risultanze dell'informativa dei Carabinieri del 4/9/2018 e il contenuto delle intercettazioni. Da tale compendio era, infatti, emersa la presenza di Pauciullo nelle piazze di spaccio dell'associazione, ove egli si occupava della distribuzione delle "mesate" agli affiliati, di recuperare il denaro dovuto dai gestori delle piazze di spaccio sottoposte al controllo del clan, di risolvere i problemi connessi al pagamento dei debiti, di consegnare la sostanza stupefacente alle piazze su ordine di [OSCURATO:PERSONA]; compiti ritenuti «meramente esecutivi», ovvero «di mera applicazione di ordini "calati" dall'alto», circostanza che, in uno al suo stato di incensuratezza, aveva indotto il primo Giudice a ritenere insussistenti particolari esigenze cautelari in ordine al pericolo di fuga e di reiterazione dei reati. L'ordinanza oggi impugnata, invece, ha evidenziato, a pag. 13, che [OSCURATO:PERSONA] ha meglio delineato il ruolo dell'indagato all'interno del sodalizio, evidenziandone la «poliedricità» e il suo inserimento, nel tempo e in ragione di un rapporto strettamente fiduciario con i vertici del sodalizio camorristico, in diverse piazze di spaccio (dapprima quella capeggiata da Gravina e, quindi, quella di via Tertulliano, capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] e gestita direttamente dal clan Cutolo), con ciò delineando un quadro di maggiore pericolosità di Capocelli, tale da giustificare, peraltro, il differente apprezzamento da parte del Tribunale del riesame rispetto a quanto ritenuto con l'ordinanza in data 2/5/2019. Né può accedersi all'argomento difensivo che nega la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] abbia reso le cennate dichiarazioni, trattandosi di deduzione meramente labiale, non prospettata in maniera autosufficiente, ovvero con l'integrale produzione dei relativi verbali, allegati solo per stralci al ricorso. Quanto, poi, alla questione della inidoneità delle dichiarazioni di Carra ad attualizzare il quadro cautelare, essendo stato Capocelli detenuto ininterrottamente dal 2017 al 2021, è appena il caso di osservare che la ritenuta sussistenza del quadro di gravità indiziaria in relazione al delitto previsto dall'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, determina l'operatività della presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., certamente superabile, ma a condizione che risultino acquisite circostanze di fatto idonee a sovvertirla; ciò che, nella specie, il Tribunale del riesame ha affermato non essere avvenuto, in assenza di idonee prospettazioni difensive di segno contrario e di significative emergenze investigative in grado di contrastare quella valutazione. 3. Venendo, quindi, al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], le doglianze difensive sono complessivamente infondate. 3.1. Con il primo motivo, la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla nullità dell'ordinanza genetica per mancanza di autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, non essendo stato spiegato, in tesi, perché le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], valutate insieme al compendio già posto a fondamento dell'ordinanza n. 212/19, consentissero di superare il precedente giudizio di opposto segno.Invero, dopo avere premesso che l'ordinanza genetica deve consentire di ricavare una effettiva conoscenza degli atti del procedimento e, solo se necessario, una rielaborazione critica degli elementi sottoposti a vaglio giurisdizionale, eventualmente con la graduazione o rigetto delle misure (Sez. 5, n. 70 del 24/9/2018, dep. 2019, Rv. 274403-01), il Tribunale ha sottolineato come il Giudice della cautela avesse riportato integralmente le fonti di prova e le argomentazioni del Pubblico ministero, svolgendo, in sede di conclusioni, le proprie autonome valutazioni. In particolare, dopo avere dato atto delle determinazioni del Tribunale del riesame che, pur dando atto degli elementi da cui emergeva la partecipazione di Pauciullo all'associazione di cui all'art. 74, d.P.R. 309 del 1990, aveva annullato la prima ordinanza, ha esplicitato le ragioni per cui le dichiarazioni di Carra consentivano di superarle in relazione alla partecipazione dell'indagato all'associazione camorristica denominata clan Cutolo, attribuendo un univoco significato al racconto dei collaboratori Sartore, Quindici, Maggio e Romano. E quali fossero le dichiarazioni precedentemente rese dai collaboratori e in che termini esse venissero integrate dalle dichiarazioni di Carra è stato chiarito nella esposizione del Tribunale del riesame, attraverso la puntuale rassegna delle prime e la sottolineatura degli elementi delle seconde che le confermavano. In questo modo il Collegio partenopeo ha provveduto conformemente al potere-dovere di integrazione della motivazione del provvedimento impugnato che la giurisprudenza di legittimità rinviene, in tema di misure cautelari personali, anche dopo le modifiche apportate all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, che non consente di completare la motivazione dell'ordinanza cautelare soltanto quando essa non abbia un contenuto dimostrativo dell'effettivo esercizio di una autonoma valutazione da parte del giudice della cautela (Sez. 5, n. 36391 del 15/7/2019, Indelicato, Rv. 276906-01). La questione proposta, dunque, si configura come essenzialmente reiterativa rispetto a profili che sono stati scrutinati dal Tribunale del riesame con motivazione del tutto congrua. 3.2. Venendo al secondo motivo, la difesa lamenta la utilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori Maggio, Quindici e Carra, acquisite dopo la scadenza del termine di durata delle indagini preliminari di cui agli artt. 405, 406 e 407, comma 3, cod. proc. pen. Tuttavia, giova rilevare come la parte che deduce l'inutilizzabilità di un determinato elemento indiziario o probatorio è tenuta a dimostrarne i presupposti della sanzione processuale, incombendo sulla stessa un onere di allegazione che, ove non assolto, ridonda in un difetto di autosufficienza della relativa censura. Nel caso qui in rilievo, deve osservarsi che in base all'art. 407, comma 3, cod. proc. pen., norma processuale la cui violazione determinerebbe l'inutilizzabilità delle dichiarazioni, la relativa sanzione consegue, tra l'altro, al mancato esercizio dell'azione penale o alla mancata richiesta di archiviazione (e dunque alla richiesta di rinvio a giudizio), posto che, diversamente, la relativa fase processuale si sarebbe esaurita, e l'acquisizione di nuove dichiarazioni avrebbe potuto determinare, nel primo caso, l'adozione di un provvedimento di riapertura delle indagini ai sensi dell'art. 414 cod. proc. pen.; e, nel secondo, la possibilità, a norma dell'art. 430 cod. proc. pen., di un'attività integrativa di indagine da parte del pubblico ministero, sempre che si tratti di atti per i quali è prevista la partecipazione dell'imputato o del suo difensore (Sez. 4, n. 4913 del 15/1/2020, Visentini, Rv. 278434-01). Nel caso in esame, invece, non è dato sapere, non avendo la parte fornito alcuna indicazione al riguardo, cosa fosse accaduto con riferimento al procedimento nel corso del quale, nel 2012, erano state rese le dichiarazioni di Maggio, Quindici e Sartore; e, in particolare, se esso si fosse o meno concluso. Infatti, se, in ipotesi, rispetto alla posizione di Pauciullo fosse sopravvenuto un provvedimento di archiviazione, l'acquisizione di nuovi elementi di prova avrebbe potuto determinare la riapertura delle indagini ai sensi dell'art. 414 cod. proc. pen. e, dunque, la pacifica possibilità di utilizzazione delle nuove dichiarazioni. Tanto più ove si consideri che, secondo l'ipotesi cautelare, in realtà vi era stata la prosecuzione dell'attività criminosa per l'intero arco temporale coperto dai due procedimenti. E in difetto di una qualunque deduzione difensiva su tali punti essenziali, la relativa questione deve essere considerata inammissibile in quanto del tutto generica. In ogni caso, il procedimento nel quale erano state rese le dichiarazioni di Maggio, Quindici e Sartore riguardava una differente associazione, il clan Puccinelli, e reati, commessi in tale contesto associativo, anch'essi differenti da quelle qui contestati e collocabili in epoche diverse da questi ultimi. Trova, quindi, applicazione il principio secondo cui gli elementi di prova acquisiti dal pubblico ministero dopo la scadenza dei termini delle indagini preliminari possono essere utilizzati, ai fini cautelari, quando siano stati acquisiti nel corso di indagini estranee ai fatti oggetto del procedimento i cui termini siano scaduti, ovvero se provenienti da altri procedimenti relativi a fatti di reato oggettivamente e soggettivamente diversi, ferma restando la necessità che tali emergenze non siano il risultato di indagini finalizzate alla verifica e all'approfondimento degli elementi emersi nel corso del procedimento penale i cui termini sono scaduti (Sez. 1, n. 36327 del 30/6/2015, Sgaramella, Rv. 264527-01). 3.3. Infondato è, da ultimo, il terzo motivo di doglianza. 3.3.1. Il Tribunale del riesame ha valorizzato, ai fini del giudizio di gravità indiziaria in ordine al delitto di associazione camorristica contestato al capo 1), innanzitutto le dichiarazioni, tutte sottoposte a specifico scrutinio, dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché l'informativa dei Carabinieri di Bagnoli sulle attività di osservazione e controllo della piazza di spaccio di via [OSCURATO:PERSONA] n. 212, gestita da [OSCURATO:PERSONA], svolte negli anni 2012-2014. [OSCURATO:PERSONA], appartenente al clan Cutolo, dissociatosi nel 2012, nel verbale del 15/10/2012, h.a indicato in "Ceruzziello" un affiliato al clan Cutolo che «ricopre il ruolo di braccio armato e di riscossore degli introiti delle piazze di spaccio di cocaina, oltre a tutto ciò che attiene alle attività criminali del clan». Nel verbale del 18/11/2015, [OSCURATO:PERSONA], affiliato al clan Puccinelli, ha indicato Pauciullo come uno che «gira in moto con gli affiliati dei Cutolo, alle volte fa da palo nella piazza di spaccio di o'chiatt e [OSCURATO:PERSONA]», definendo un ruolo che non è limitato, come nel caso del fratello, al settore degli stupefacenti, ma si estende al controllo del territorio. [OSCURATO:PERSONA], nei verbali del 24/11/2017 e del 6/12/2017, affiliato al clan Puccinelli e, poi, in proprio anche nel [OSCURATO:PERSONA], fa riferimento a [OSCURATO:PERSONA], specificando che partecipava alle riunioni del clan e definendolo come «una testa calda e va a sparare». Inoltre, il Tribunale ha valorizzato gli esiti dei servizi d'osservazione svolti il 22/11/2012, il 20/12/2012 e il 18/1/2013, che hanno documentato, tramite telecamere, accanto alla presenza di [OSCURATO:PERSONA], che sovrintendeva all'attività dei pusher di via [OSCURATO:PERSONA], anche quella di [OSCURATO:PERSONA]; nonché l'arresto di Pauciullo, in data 27/6/2013, per la detenzione di quasi 18 chilogrammi di marijuana, nella piazza di spaccio di Gravina, con danno di 230.000 euro per il sodalizio (v. conversazione ambientale n. 191 del 1/7/2013) e il fatto che, nell'occasione, Gravina si preoccupava dell'organizzazione della sua assistenza legale e di quella degli altri sodali, decidendo di ricorrere a distinti professionisti (cfr. ambientale del 29/6/2013, effettuata nell'auto Fiat 500 tg. [OSCURATO:TARGA] in uso a Gravina). Tali elementi, tutti già sottoposti al vaglio del Giudice della cautela e del Tribunale del riesame in occasione della prima ordinanza, sono stati sottoposti a rilettura del loro significato indiziario grazie alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], soggetto posto al vertice dell'associazione di cui al capo 2), il quale, nel verbale del 12/8/2019, riportato alle pagg. 24 e 65 dell'ordinanza n. 77/21, ha indicato Pauciullo come «affiliato al clan Cutolo con il ruolo di killer», evidenziando come egli abbia partecipato alla gambizzazione di un ragazzo affiliato al clan, nel maggio 2019, come percepisca dal clan la somma di 5.000 euro a settimana, pur prelevando, sporadicamente, delle somme dalle piazze di spaccio; e soggiungendo la frase, significativa per il riconoscimento ricevuto da uno dei capi del clan, «lo lasciamo fare per il ruolo che ha».Dunque, Sartore, Quindici e Maggio attribuiscono inizialmente a Pauciullo il ruolo di uomo che collabora all'attività associativa gestita dal clan avente ad oggetto il traffico di sostanze stupefacenti. Tuttavia, fin dal 2012 Sartore descrive Pauciullo come «affiliato impiegato nelle azioni violente»; impiego confermato da Maggio che lo indica come «una testa calda» che «va a sparare» e coerente con la precisazione di Quindici, il quale gli attribuisce il compito di uomo che «gira in moto» con gli altri affiliati, condotta funzionale al controllo militare del territorio. Tale nuovo scenario è stato, infine, confermato da Carra, le cui dichiarazioni, costituenti l'aliquid novi indispensabile per escludere la violazione del precedente giudicato, sono state positivamente vagliate sul piano della credibilità soggettiva, in quanto non inquinate dalla conoscenza della prima ordinanza, che anzi il collaboratore ha arricchito, ricostruendo in modo più preciso e approfondito la posizione di Pauciullo all'interno del clan. Carra, infatti, ne ha confermato il ruolo di braccio armato, di «testa calda» che «va a sparare». Una descrizione che Tribunale ha ritenuto riscontrata, tutt'altro che illogicamente, anche a partire dalla intercettazione telefonica nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato di aver visto Pauciullo, armato di pistola e con il volto travisato, il giorno dell'agguato a Minichini e nei pressi del luogo in si era consumato l'omicidio, consentendo di confermarne il ruolo di soggetto deputato al controllo militare del territorio sottoposto al dominio del clan, anche «girando in moto», insieme agli altri affiliati. 3.3.2. Benché le dichiarazioni dei collaboratori, i quali hanno riferito in relazione a periodi differenti e da diversi angoli visuali (considerata la loro diversa provenienza nello scenario criminale di riferimento), non collimino perfettamente, esse sono state valutate correttamente come idonee a delineare uno scenario del tutto coerente, in cui Pauciullo rivestiva il ruolo di soggetto addetto all'ala militare del clan, nell'ambito della quale svolgeva mansioni che andavano dal controllo armato del territorio, all'esazione dei crediti illeciti, alle spedizioni punitive nei confronti dei soggetti riottosi. Con ciò facendo emergere, conclusivamente, un quadro indiziario del tutto solido, qualificato da una piena convergenza del molteplice, nella quale le dichiarazioni dei tre collaboratori (Quindici, Maggio e Sartore) non sono affatto generiche, descrivendo puntualmente l'affiliazione e il ruolo concretamente svolto all'interno del sodalizio. A questo proposito, il Tribunale ha individuato quale utile elemento di riscontro al narrato dei collaboratori l'intercettazione telefonica relativa a [OSCURATO:PERSONA]. Diversamente da quanto dedotto dalla difesa, essa non delinea affatto il ruolo di killer di Pauciullo, avendo la stessa ordinanza evidenziato come, sulla base della conversazione, non gli fosse stato contestato il tentato omicidio di Minichini, essendo essa indicativa del suo ruolo di soggetto armato investito del controllo del territorio per conto del clan.Ne consegue, anche sotto tale profilo, la infondatezza del ricorso. 4. Quanto, infine, al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si deduce la violazione del divieto di bis in idem, giova preliminarmente richiamare quanto già osservato in ordine alla peculiare portata del principio nella materia cautelare (v. supra § 2 del «considerato in diritto»). 4.1. Nel merito delle censure difensive, deve escludersi la lamentata violazione, essendosi al cospetto di una contestazione, quella per l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui al capo 2), mai elevata prima nei confronti dell'indagato e formalizzata soltanto a seguito della emergenza di nuovi elementi investigativi, dal Tribunale individuati, appunto, nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. Costui, al vertice del clan e dell'associazione ex art. 74 e quindi fonte particolarmente qualificata, ha riconosciuto Mennone come soggetto del clan Cutolo, con mansioni collegate al settore della droga, con ciò, appunto, integrando la provvista indiziaria già acquisita nel corso del precedente procedimento, costituita dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] (che aveva indicato Mennone come incaricato delle consegne di cocaina alle piazze di spaccio e del ritiro dei pagamenti), negli esiti delle attività investigative svolte dai Carabinieri negli anni 2012-2013, oltre che nelle immagini estrapolate dalle telecamere installate in prossimità della piazza di spaccio di via [OSCURATO:PERSONA] gestita da Gravina, che davano conto della presenza dell'indagato. 4.2. Quanto, poi, alle esigenze cautelari, si è già osservato che le censure difensive si appuntano solo sul profilo relativo al supposto deficit motivazionale circa la capacità delle dichiarazioni di Carra di «attualizzare» le condotte ascritte a Mennone; profilo astrattamente rilevante in considerazione del fatto che la prima ordinanza aveva escluso le esigenze cautelari per il delitto di associazione mafiosa. Tuttavia, come nel caso di Capocelli, anche con riferimento alla posizione di Mennone, il Tribunale del riesame ha fatto ricorso alla presunzione relativa posta dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., rispetto alla quale l'ordinanza ha evidenziato la mancata acquisizione di elementi idonei a sovvertirla, nemmeno prospettati in ricorso. Così come nessuna considerazioni critica è stata sviluppata in relazione al profilo, anch'esso valorizzato dal Tribunale partenopeo, dei precedenti penali specifici gravanti su Mennone, ritenuti idonei a ulteriormente sostenere la prognosi di pericolosità a suo carico. Ne consegue, pertanto, l'infondatezza anche del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.5.1. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà dei ricorrenti,