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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 06218/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4458/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]Acquisto, rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, via Germanico 172; - ricorrenti - contro Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione; - con troricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 722/2016, pubblicata il 12 agosto 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con distinti ricorsi depositati presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e poi riuniti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]Acquisto hanno convenuto in giudizio il Comune di [OSCURATO:PERSONA], esponendo di avere svolto la loro attività lavorativa presso lo stesso ente per vari anni in forza di contratti a tempo determinato.

Essi hanno agito per sentire accertare la nullità o l'inefficacia del termine apposto ai contratti in questione, nonché dichiarare che fra le parti si era instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed ordinare all'amministrazione di riammetterli, reintegrarli o mantenerli in servizio nell'ultimo posto occupato con contratto a tempo indeterminato, con condanna della P.A. a corrispondere le mensilità maturate o maturande in ipotesi di cessazione di tale contratto.

I ricorrenti hanno pure domandato l'equiparazione del loro trattamento economico a quello erogato dal personale assunto a tempo indeterminato e, in via subordinata, il risarcimento di ogni danno patito, eventualmente anche ex art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 237/2014, ha rigettato le domande dei ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]Acquisto hanno proposto appello che la Corte d'appello di Palermo, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 722/2016, ha rigettato. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]Acquisto hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

I ricorrenti e parte controricorrente hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 17 dello [OSCURATO:PERSONA] assieme alla legge Regione Sicilia n. 10 del 1991 e alla legge Regione Sicilia n. 16 del 2006, nonché dell'art. 77 della legge Regione Sicilia n. 17 del 2004, in connessione con l'art. 5 della legge Regione Sicilia n. 24 del 2010, del d.lgs. n. 368 del 2001, dell'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, delle clausole 2, 4 e 5 della Direttiva UE n. 70 del 1999 e dell'art. 115 c.p.c.

In particolare, contestano la circostanza che la Corte d'appello di Palermo abbia ritenuto che i loro contratti a termine si differenziassero da quelli ordinari.

La corte territoriale avrebbe errato nel sostenere che i contratti a termine che li riguardavano si sarebbero differenziati da quelli ordinari perché la causa dei primi traeva "origine da esigenze di natura politico-sociale, volte a superare il rapporto assistenziale costituito dal lavoro socialmente utile e a far acquisire professionalità e qualificazione al personale appartenente a tale categoria".

Allo stesso tempo, non sarebbe stata condivisibile l'affermazione del giudice d'appello secondo cui la legislazione regionale ben avrebbe potuto escludere i contratti come quello della ricorrente dal novero di quelli disciplinati dal d.lgs. n. 368 del 2001.

In ogni caso, i ricorrenti chiedono, in presenza di dubbio interpretativo sulla disciplina eurounitaria, che venga disposto rinvio pregiudiziale dinanzi alla CGUE in relazione, in particolare, al rapporto tra le clausole 1, 2, 3 e 5, nn. 1 e 2, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato già sopra richiamato, il diritto regionale, il diritto nazionale e quello europeo che vengono in rilievo, osservando, tra l'altro, che i vincoli di natura finanziaria sono irrilevanti ai fini della compiuta attuazione della disciplina dell'Unione europea.

La doglianza è fondata.

La giurisprudenza della S.C. ha affermato, in una vicenda similare, che i contratti di lavoro a termine, volti alla stabilizzazione dei soggetti impiegati in lavori socialmente utili, stipulati da una P.A. sulla base di norme di legge regionale, non possono essere esclusi, in via di principio, dall'applicazione dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE del Consiglio, nonché del d.lgs. n. 368 del 2001 che l'ha recepito, atteso, da un lato, l'ambito di applicazione generale di cui al punto 1 della clausola 2 dell'Accordo, e, dall'altro, l'ambito della facoltà di esclusione che il punto 2 della medesima clausola attribuisce agli Stati membri e/o alle parti sociali, sicché il giudice del merito non può trarre argomento dalle esigenze di natura politico-sociale poste a fondamento dei contratti in questione, né dalla peculiare finalità da essi perseguite, ma deve procedere all'esame del contratto e del concreto connotarsi del rapporto rispetto alla disciplina che prevede le fattispecie legali escluse, come stabilito da Cass., Sez.

L, n, 25672 del 27 ottobre 2017, la cui motivazione qui interamente si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., al pari di quelle delle numerose successive pronunce ad essa conformi, tutte riguardanti vicende analoghe alla presente.

Pertanto, ha errato la corte territoriale nel negare la tutela richiesta dai ricorrenti sul presupposto della astratta non applicabilità della disciplina comunitaria, della correlata normativa nazionale e dell'art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001. 2) Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 97 Cost., dell'art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001, della clausola 5 della Direttiva n. 70 del 1999 e dell'art. 112 c.p.c. perché la corte territoriale avrebbe errato nell'escludere la possibilità di costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e non si sarebbe pronunciata sulla loro domanda di risarcimento del danno.

In ordine al profilo concernente la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, si osserva che i ricorrenti hanno prospettato la loro sopravvenuta carenza d'interesse rispetto ad una pronuncia sul punto; pertanto, il motivo va dichiarato inammissibile in parte qua.

Per quel che concerne il risarcimento del danno, la doglianza va accolta per le stesse ragioni che hanno condotto all'accoglimento del primo motivo. 3) Il ricorso è accolto nei termini di cui in motivazione.

La circostanza della stabilizzazione dei ricorrenti in corso di causa, dedotta nelle memorie conclusive, verrà presa in esame dal giudice di rinvio, sulla base dei principi affermati da questa Corte al riguardo, secondo cui "nel lavoro pubblico privatizzato, nelle ipotesi di abusiva successione di contratti a termine, l'avvenuta immissione in ruolo del lavoratore già impiegato a tempo determinato ha efficacia riparatoria dell'illecito nelle sole ipotesi di stretta correlazione tra l'abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente" (vedi, per tutte: Cass., Sez.

L, n. 14815 del 27 maggio 2021, seguita da Cass., Sez.

L, n. 15240 del 10 giugno 2021, e da Cass., Sez.

L, n. 35369 del 18 novembre 2021 e da molte altre conformi).

Detta stretta correlazione presuppone, sotto il profilo soggettivo, che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell'ente pubblico che ha posto in essere la condotta abusiva e, sotto il profilo oggettivo, che essa sia l'effetto diretto ed immediato dell'abuso.

Solo in presenza di una procedura che abbia le caratteristiche sopra indicate e che sia specificamente volta a risolvere il problema del precariato, assicurando agli assunti a tempo determinato la definitiva immissione nei ruoli dell'amministrazione, possono essere invocati i principi affermati da Cass., Sez.

L, n. 22552 dell'Il novembre 2016 (in tema di precariato scolastico) e da Cass., Sez.

L, n. 16336 del 3 luglio 2017 (in relazione alla stabilizzazione disposta ai sensi della legge n. 296 del 2006).

Pertanto, i giudici del merito prima di valorizzare la instaurazione fra le parti di un rapporto a tempo indeterminato sono chiamati ad esaminare e valutare le caratteristiche della procedura all'esito della quale l'immissione in ruolo è avvenuta, considerando che: a) la stabilizzazione del personale precario rientra nell'area del "diritto all'assunzione", più che in quella delle vere e proprie procedure concorsuali (Cass., SU, n. 16041 del 7 luglio 2010 e Cass., Sez.

L, n. 20098 del 7 ottobre 2015, sulla sussistenza della giurisdizione dell'AGO); b) solo una immissione in ruolo dotata dalle suindicate caratteristiche - e cioè, principalmente, che si ponga in rapporto di diretta derivazione causale con il rapporto precario e che non risulti semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine - può essere configurata come l'esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive, anche alla luce di CGUE, 19 marzo 2020, cause riunite C- 103/18 e C-429/18, Domingo S&[OSCURATO:PERSONA] (C-103/18) e [OSCURATO:PERSONA] e altri (C-429/18).

La decisione impugnata è cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito anche in ordine alle spese di lite di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, - accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione;- cassa la decisione impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito anc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4458/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]Acquisto, rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, via Germanico 172; - ricorrenti - contro Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione; - con troricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 722/2016, pubblicata il 12 agosto 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con distinti ricorsi depositati presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e poi riuniti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]Acquisto hanno convenuto in giudizio il Comune di [OSCURATO:PERSONA], esponendo di avere svolto la loro attività lavorativa presso lo stesso ente per vari anni in forza di contratti a tempo determinato. Essi hanno agito per sentire accertare la nullità o l'inefficacia del termine apposto ai contratti in questione, nonché dichiarare che fra le parti si era instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed ordinare all'amministrazione di riammetterli, reintegrarli o mantenerli in servizio nell'ultimo posto occupato con contratto a tempo indeterminato, con condanna della P.A. a corrispondere le mensilità maturate o maturande in ipotesi di cessazione di tale contratto. I ricorrenti hanno pure domandato l'equiparazione del loro trattamento economico a quello erogato dal personale assunto a tempo indeterminato e, in via subordinata, il risarcimento di ogni danno patito, eventualmente anche ex art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 237/2014, ha rigettato le domande dei ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]Acquisto hanno proposto appello che la Corte d'appello di Palermo, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 722/2016, ha rigettato. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]Acquisto hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. I ricorrenti e parte controricorrente hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 17 dello [OSCURATO:PERSONA] assieme alla legge Regione Sicilia n. 10 del 1991 e alla legge Regione Sicilia n. 16 del 2006, nonché dell'art. 77 della legge Regione Sicilia n. 17 del 2004, in connessione con l'art. 5 della legge Regione Sicilia n. 24 del 2010, del d.lgs. n. 368 del 2001, dell'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, delle clausole 2, 4 e 5 della Direttiva UE n. 70 del 1999 e dell'art. 115 c.p.c. In particolare, contestano la circostanza che la Corte d'appello di Palermo abbia ritenuto che i loro contratti a termine si differenziassero da quelli ordinari. La corte territoriale avrebbe errato nel sostenere che i contratti a termine che li riguardavano si sarebbero differenziati da quelli ordinari perché la causa dei primi traeva "origine da esigenze di natura politico-sociale, volte a superare il rapporto assistenziale costituito dal lavoro socialmente utile e a far acquisire professionalità e qualificazione al personale appartenente a tale categoria". Allo stesso tempo, non sarebbe stata condivisibile l'affermazione del giudice d'appello secondo cui la legislazione regionale ben avrebbe potuto escludere i contratti come quello della ricorrente dal novero di quelli disciplinati dal d.lgs. n. 368 del 2001. In ogni caso, i ricorrenti chiedono, in presenza di dubbio interpretativo sulla disciplina eurounitaria, che venga disposto rinvio pregiudiziale dinanzi alla CGUE in relazione, in particolare, al rapporto tra le clausole 1, 2, 3 e 5, nn. 1 e 2, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato già sopra richiamato, il diritto regionale, il diritto nazionale e quello europeo che vengono in rilievo, osservando, tra l'altro, che i vincoli di natura finanziaria sono irrilevanti ai fini della compiuta attuazione della disciplina dell'Unione europea. La doglianza è fondata. La giurisprudenza della S.C. ha affermato, in una vicenda similare, che i contratti di lavoro a termine, volti alla stabilizzazione dei soggetti impiegati in lavori socialmente utili, stipulati da una P.A. sulla base di norme di legge regionale, non possono essere esclusi, in via di principio, dall'applicazione dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE del Consiglio, nonché del d.lgs. n. 368 del 2001 che l'ha recepito, atteso, da un lato, l'ambito di applicazione generale di cui al punto 1 della clausola 2 dell'Accordo, e, dall'altro, l'ambito della facoltà di esclusione che il punto 2 della medesima clausola attribuisce agli Stati membri e/o alle parti sociali, sicché il giudice del merito non può trarre argomento dalle esigenze di natura politico-sociale poste a fondamento dei contratti in questione, né dalla peculiare finalità da essi perseguite, ma deve procedere all'esame del contratto e del concreto connotarsi del rapporto rispetto alla disciplina che prevede le fattispecie legali escluse, come stabilito da Cass., Sez. L, n, 25672 del 27 ottobre 2017, la cui motivazione qui interamente si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., al pari di quelle delle numerose successive pronunce ad essa conformi, tutte riguardanti vicende analoghe alla presente. Pertanto, ha errato la corte territoriale nel negare la tutela richiesta dai ricorrenti sul presupposto della astratta non applicabilità della disciplina comunitaria, della correlata normativa nazionale e dell'art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001. 2) Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 97 Cost., dell'art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001, della clausola 5 della Direttiva n. 70 del 1999 e dell'art. 112 c.p.c. perché la corte territoriale avrebbe errato nell'escludere la possibilità di costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e non si sarebbe pronunciata sulla loro domanda di risarcimento del danno. In ordine al profilo concernente la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, si osserva che i ricorrenti hanno prospettato la loro sopravvenuta carenza d'interesse rispetto ad una pronuncia sul punto; pertanto, il motivo va dichiarato inammissibile in parte qua. Per quel che concerne il risarcimento del danno, la doglianza va accolta per le stesse ragioni che hanno condotto all'accoglimento del primo motivo. 3) Il ricorso è accolto nei termini di cui in motivazione. La circostanza della stabilizzazione dei ricorrenti in corso di causa, dedotta nelle memorie conclusive, verrà presa in esame dal giudice di rinvio, sulla base dei principi affermati da questa Corte al riguardo, secondo cui "nel lavoro pubblico privatizzato, nelle ipotesi di abusiva successione di contratti a termine, l'avvenuta immissione in ruolo del lavoratore già impiegato a tempo determinato ha efficacia riparatoria dell'illecito nelle sole ipotesi di stretta correlazione tra l'abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente" (vedi, per tutte: Cass., Sez. L, n. 14815 del 27 maggio 2021, seguita da Cass., Sez. L, n. 15240 del 10 giugno 2021, e da Cass., Sez. L, n. 35369 del 18 novembre 2021 e da molte altre conformi). Detta stretta correlazione presuppone, sotto il profilo soggettivo, che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell'ente pubblico che ha posto in essere la condotta abusiva e, sotto il profilo oggettivo, che essa sia l'effetto diretto ed immediato dell'abuso. Solo in presenza di una procedura che abbia le caratteristiche sopra indicate e che sia specificamente volta a risolvere il problema del precariato, assicurando agli assunti a tempo determinato la definitiva immissione nei ruoli dell'amministrazione, possono essere invocati i principi affermati da Cass., Sez. L, n. 22552 dell'Il novembre 2016 (in tema di precariato scolastico) e da Cass., Sez. L, n. 16336 del 3 luglio 2017 (in relazione alla stabilizzazione disposta ai sensi della legge n. 296 del 2006). Pertanto, i giudici del merito prima di valorizzare la instaurazione fra le parti di un rapporto a tempo indeterminato sono chiamati ad esaminare e valutare le caratteristiche della procedura all'esito della quale l'immissione in ruolo è avvenuta, considerando che: a) la stabilizzazione del personale precario rientra nell'area del "diritto all'assunzione", più che in quella delle vere e proprie procedure concorsuali (Cass., SU, n. 16041 del 7 luglio 2010 e Cass., Sez. L, n. 20098 del 7 ottobre 2015, sulla sussistenza della giurisdizione dell'AGO); b) solo una immissione in ruolo dotata dalle suindicate caratteristiche - e cioè, principalmente, che si ponga in rapporto di diretta derivazione causale con il rapporto precario e che non risulti semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine - può essere configurata come l'esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive, anche alla luce di CGUE, 19 marzo 2020, cause riunite C- 103/18 e C-429/18, Domingo S&[OSCURATO:PERSONA] (C-103/18) e [OSCURATO:PERSONA] e altri (C-429/18). La decisione impugnata è cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito anche in ordine alle spese di lite di legittimità. P.Q.M. La Corte, - accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione;- cassa la decisione impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito anc
Sentenza Cassazione n. 06218/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris