CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 maggio 2022
Cassazione n. 14303/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 10920-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in Roma, via di Ripetta n. 121, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Como, via Mentana n. 12 presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; - controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; - intimato - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 10920/2021 Numero sezionale 3303/2022 Numero di raccolta generale 14303/2022 Data pubblicazione 05/05/2022 avverso la sentenza n. 428/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 09/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano di conferma della sentenza del locale Tribunale di rigetto della domanda di usucapione di alcuni terreni siti in Como identificati al catasto terreni mapp. 4369, 47, 1569, 92, 77, 1358, 264, 612, 630 e 933. 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] si sono costituiti con controricorso. 3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta infondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Il ricorso si fonda su tre motivi. I primi due motivi, che censurano la violazione dell’art.246 c.p.c. e l’omessa motivazione sull’inammissibilità della testimonianza del [OSCURATO:PERSONA], sono manifestamente infondati. La Corte d’Appello ha rigettato espressamente i motivi di appello proposti dal ricorrente circa l’inammissibilità della testimonianza del figlio [OSCURATO:PERSONA] e dei limiti di ammissibilità della testimonianza del Turcato. Ric. 2021 n. 10920 sez. M2 - ud. 25-03-2022 -2- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 10920/2021 Numero sezionale 3303/2022 Numero di raccolta generale 14303/2022 Data pubblicazione 05/05/2022 Non vi è stata alcuna violazione dell’art. 246 c.p.c. e nessuna omessa motivazione. Il terzo motivo censura un omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ma in realtà chiede una complessiva rivisitazione dell’intero compendio probatorio ed è dunque inammissibile. Peraltro, la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] è stata espressamente esaminata dalla Corte d'Appello. 3. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. 4. Il ricorrente ha depositato memoria con la quale he insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. 5. Rileva il collegio che, oltre a quanto evidenziato dalla proposta, i motivi di ricorso presentano un preliminare profilo di inammissibilità non essendo riportati i capitoli in ordine ai quali la prova testimoniale di [OSCURATO:PERSONA] non è stata ammessa. Deve farsi applicazione del seguente principio di diritto: In tema di impugnazione per giudizio di legittimità, la parte che, in sede di ricorso per cassazione, addebiti a vizio della sentenza impugnata la mancata ammissione di prove testimoniali richieste nel giudizio di merito, ha l'onere, a pena di inammissibilità del ricorso, se non di trascrivere nell'atto di impugnazione i relativi capitoli, almeno di indicare in modo esaustivo le circostanze di fatto che formavano oggetto della disattesa istanza istruttoria, in quanto il detto ricorso deve risultare autosufficiente e, quindi, contenere in sè tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della pronuncia impugnata, non essendo sufficiente un generico rinvio agli atti difensivi del pregresso Ric. 2021 n. 10920 sez. M2 - ud. 25-03-2022 -3- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 10920/2021 Numero sezionale 3303/2022 Numero di raccolta generale 14303/2022 Data pubblicazione 05/05/2022 giudizio di merito ex plurimis (Sez. 3, Sent. n. 13556 del 2006, Sez. 3, Sent. n. 13677 del 2012, Sez. 6-3, Ord. n. 19985 del 2017). Quanto al terzo motivo deve ribadirsi quanto evidenziato nella proposta: non vi è stato alcun omesso esame di un fatto decisive per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e il ricorrente richiede un’inammissibile complessiva rivalutazione delle risultanze istruttorie. 7. In conclusione la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate come da dispositivo. 8. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente che liquida in euro 4500 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, in data 25 marzo 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 10920 sez. M2 - ud. 25-03-2022 -4- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R