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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2011

ECLI:EU:C:2011:314
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62009CO0337_IT

[OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 17 giugno 2009, causa T‑498/04, [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio, con cui il Tribunale ha annullato, nella parte in cui riguarda la [OSCURATO:PERSONA] Co.

Ltd., l’art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 24 settembre 2004, n. 1683, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese (GU L 303, pag. 1) – Interpretazione dell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1) – Status di impresa operante in economia di mercato.

[OSCURATO:PERSONA]

1) Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di provvedimenti provvisori presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] Co. Ltd. 2) Le spese sono riservate.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62009CO0337_IT [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 17 giugno 2009, causa T‑498/04, [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio, con cui il Tribunale ha annullato, nella parte in cui riguarda la [OSCURATO:PERSONA] Co. Ltd., l’art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 24 settembre 2004, n. 1683, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese (GU L 303, pag. 1) – Interpretazione dell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1) – Status di impresa operante in economia di mercato. [OSCURATO:PERSONA] 1) Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di provvedimenti provvisori presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] Co. Ltd. 2) Le spese sono riservate.