CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17793/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1.1.2. Osserva che l'istanza di revisione è ammissibile anche sotto il profilo della novità della prova, puntualizzando come tale requisito sia già stato vagliato positivamente dalla corte di appello che, infatti, ha ritenuto l'istanza ammissibile e ha accolto le richieste istruttorie, mentre ha rigettato l'istanza nel merito. 1.1.3. Il ricorrente si rivolge dunque al criterio di giudizio cui deve uniformarsi il giudice della revisione, e sottolinea come venga richiesto un obbligo di motivazione rafforzato, dovendo il giudicante spiegare le ragioni per cui la valutazione congiunta del materiale probatorio preesistente e delle prove nuove supera la soglia dell'ogni ragionevole dubbio, risultando l'esito decisorio l'unico sostenibile. 1.1.4. Fatte queste premesse, si sostiene che tale obbligo di motivazione rafforzata non è stato rispettato dalla corte di appello che, anzi, ha reso una motivazione apparente, manifestamente illogica e contraddittoria. A sostegno della deduzione il ricorrente osserva che la corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha mutato la causa dell'interesse personale rispetto a quello ritenuto nella sentenza di cui si chiede la revisione, così sostituendone la motivazione, mentre avrebbe dovuto integrarla. A tale proposito si assume che il giudizio non si è basato sulla valutazione congiunta delle prove vecchie e delle prove nuove, ma solo sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel giudizio originario, così introducendo un fatto nuovo che ha sostituito quello coperto da giudicato. 1.1.5. Aggiunge che i giudici dell'appello, per di più, sono arrivati al risultato sulla base di un travisamento della prova, con particolare riguardo alla fonte dell'accusa diffamatoria. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 323 cod. pen. e alla insussistenza del dolo intenzionale oltre che della ingiustizia e della patrimonialità del vantaggio ingiusto. Si osserva che, una volta escluso ogni collegamento tra il padre di Amara e Castro, Salmeri e Solarino, nel momento in cui la corte di appello ha mutato la causa dell'interesse personale nell'amicizia tra il ricorrente e Amara, non è più sostenibile l'esistenza dell'intenzione di avvantaggiare i predetti Castro, Salmeri e Solarino, in quanto sodali fedeli di [OSCURATO:PERSONA], padre di [OSCURATO:PERSONA]. Si rimarca come l'esito della trasfigurazione dei fatti di causa sia stato quello di aver ritenuto in sentenza un fatto diverso da quello contestato, per come sostanzialmente riconosciuto nella sentenza impugnata, dove si sottolinea che il vantaggio ingiusto perseguito da [OSCURATO:PERSONA] non è stato contestato, perché non aveva natura patrimoniale. Si assiste così -assume la difesa- alla sostituzione di un elemento costitutivo del fatto contestato, ponendosi a oggetto del dolo intenzionale del ricorrente un vantaggio -all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che, per ammissione della stessa corte di appello, sarebbe stato di natura non patrimoniale. Così provocando un mutamento dell'elemento psicologico che dal dolo intenzionale viene trasformato in dolo eventuale o al massimo in dolo diretto. Si deduce, dunque, l'irrilevanza penale del fatto. 1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 323 cod. pen. per la carenza o apparenza della motivazione in relazione al requisito della doppia ingiustizia e alla connessione con il procedimento “Oikothen” quale motivo della partecipazione del ricorrente all'udienza davanti al giudice di pace di Augusta. A riguardo si premette che l'ingiustizia del danno/vantaggio trovava fonte nell'anomala partecipazione di Musco quale pubblico ministero all'udienza davanti al giudice di pace e sul fatto che la corte di appello di Messina aveva ritenuto l'inesistenza della giustificazione addotta dall'odierno ricorrente, ossia il collegamento probatorio tra la vicenda all'esame del giudice di pace di Augusta e le indagini relative al procedimento Oikothen. 2 F i r m a t o D a : C L A U D I A P I A N E L L I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 c 0 7 4 9 1 4 9 1 9 1 1 4 9 c - F i r m a t o D a : A N T O N I O S A R A C O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 d 7 8 e a 5 4 8 b 6 4 1 f 6 8 F i r m a t o D a : G I O V A N N A V E R G A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 b 8 4 6 c 9 a 3 5 d f 4 4 f 5 l'interessato può chiedere al giudice dell'esecuzione la revoca della relativa sentenza o decreto, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., o, in alternativa, ricorrere, ove ne sussistano i presupposti, all'istituto della revisione, per gli effetti ampiamente liberatori conseguenti ad una pronuncia assolutaria ex art. 530 cod. proc. pen. (Nella specie, il condannato aveva avanzato l'istanza di revisione della condanna per emissione di assegno a vuoto, nel frattempo depenalizzato, deducendo l'estraneità ai fatti)». 2.1.1. Entrambe le sentenze menzionate, come anticipato, sono state pronunciate in relazione a due casi in cui la condanna di cui si chiedeva la revisione era stata pronunciata per reati che erano stati depenalizzati, mentre nel caso oggi in esame il reato è stato abolito. A tale riguardo, va ricordato che, in ipotesi di depenalizzazione, un fatto costituente reato cessa di essere considerato tale e viene assorbito nella categoria degli illeciti amministrativi e come tale è soggetto a una sanzione amministrativa. Tanto vale a dire che il fatto depenalizzato, pur cessando di avere rilievo penale, conserva un residuo di disvalore nell'ambito dell'ordinamento giuridico, tale da meritare la sanzione amministrativa. Tanto è quanto accaduto per il reato preso in considerazione nelle due sentenze citate, ossia il reato di emissione di assegni a vuoto, che è stato depenalizzato dal decreto legislativo n. 507 del 30 dicembre 1999, che lo ha trasformato in illecito amministrativo. Da ciò discende che in relazione all'ipotesi di depenalizzazione si pone la questione di stabilire se -nonostante la perdita di rilievo penale- possa sussistere un interesse a ottenere la revisione di una sentenza di condanna dalla quale possono residuare strascichi in sede amministrativa e, quindi, in definitiva, un interesse a ottenere un pieno proscioglimento al fine di non rimanere esposto alla sanzione amministrativa. La diversa soluzione a tale quesito ha dato luogo ai due opposti arresti giurisprudenziali. 2.1.2. Tale problematica, però, non si pone in ipotesi di abolizione totale, giacchè in questo caso il fatto viene privato di ogni disvalore e torna a essere pienamente lecito nell'ordinamento giuridico. Da ciò l'inapplicabilità al caso in esame del principio di diritto fissato con la sentenza n. 5899 del 02/01/2006 (richiamata dal ricorrente), che si rivolge alle ipotesi in cui dalla sentenza di condanna possono potenzialmente residuare degli effetti pregiudizievoli in sede amministrativa, ma non anche quando il fatto ha perso totale rilevanza in ragione della sua abolizione, come nel caso in esame. Non deve dimenticarsi, invero, che l'interesse della parte a impugnare un provvedimento del giudice è correlato agli effetti primari e diretti della decisione e quindi sussiste solo se l'impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione immediata più vantaggiosa (in tal senso, cfr. Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, Chiocchio, Rv. 276274 – 01; 6, n.17686 del 07/04/2016, Conte, Rv. 267172-01). Tanto vale a dire che si rinviene l'interesse a impugnare quando l'utilità perseguita dal ricorrente sia l'effetto immediato del provvedimento che si vuole ottenere con l'impugnazione, in quanto autosufficiente nella prospettiva della rimozione del pregiudizio che si assume subito. Tale rapporto di immediatezza potrebbe rinvenirsi in ipotesi di depenalizzazione, giacchè dall'eventuale accoglimento dell'istanza di revisione e dal totale proscioglimento potrebbe derivare - in astratto- l'affermazione della liceità della condotta e, con essa, la liberazione anche dall'incombente sanzione amministrativa pura ancorata al fatto che -pur non costituendo reato- continua a configurare, comunque, un illecito amministrativo. Tale connotato di autosufficienza non si rinviene nel provvedimento cui si aspira in questa sede, nella prospettiva rappresentata dal ricorrente, che ha indicatore quale interesse a coltivare 4 F i r m a t o D a : C L A U D I A P I A N E L L I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 c 0 7 4 9 1 4 9 1 9 1 1 4 9 c - F i r m a t o D a : A N T O N I O S A R A C O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 d 7 8 e a 5 4 8 b 6 4 1 f 6 8 F i r m a t o D a : G I O V A N N A V E R G A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 b 8 4 6 c 9 a 3 5 d f 4 4 f 5