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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42039/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Noia del 28 novembre 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno di arresto ed euro quattromila di ammenda in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 186, co.2, lett. c) e 187, co. 1, 1 bis e 1 quater C.d.S.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 187 C.d.S, all'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti comuni e generiche con conseguente eccessività della pena inflitta e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. (concedibile previa esclusione della responsabilità per il reato di cui all'art. 187 C.d.S.).

3. Il ricorso è inammissibile.

Tutti i motivi di ricorso risultano essere meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dal Giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata.

La Corte ha ritenuto di condividere le motivazioni del Giudice di prime cure relativamente alla valutazione delle prove da cui emerge la penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 187 C.d.S.

In particolare, assume rilievo il fatto che gli operanti abbiano rinvenuto l'imputato in stato confusionale ed iperattivo, indice del fatto che avesse assunto sostanza stupefacente (poi confermato mediante esame dei liquidi biologici).

Quanto al secondo motivo di ricorso, la Corte distrettuale ha ritenuto non accoglibile, per obiettiva gravità del fatto, la richiesta di concessione del beneficio di cui all'art. 131 bis cod. pen., subordinata all'accoglimento del motivo sulla résponsabilità.

Con riferimento all'ultimo motivo di ricorso, va ricordato che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278).

Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754).

Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.

Al contrario, nella fattispecie, l'entità della pena irrogata è stata correttamente giustificata in riferimento alla natura aggravata del reato.

Né appare obbligatorio che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli dedotti dalla parte, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione.

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Noia del 28 novembre 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno di arresto ed euro quattromila di ammenda in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 186, co.2, lett. c) e 187, co. 1, 1 bis e 1 quater C.d.S. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 187 C.d.S, all'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti comuni e generiche con conseguente eccessività della pena inflitta e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. (concedibile previa esclusione della responsabilità per il reato di cui all'art. 187 C.d.S.). 3. Il ricorso è inammissibile. Tutti i motivi di ricorso risultano essere meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dal Giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata. La Corte ha ritenuto di condividere le motivazioni del Giudice di prime cure relativamente alla valutazione delle prove da cui emerge la penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 187 C.d.S. In particolare, assume rilievo il fatto che gli operanti abbiano rinvenuto l'imputato in stato confusionale ed iperattivo, indice del fatto che avesse assunto sostanza stupefacente (poi confermato mediante esame dei liquidi biologici). Quanto al secondo motivo di ricorso, la Corte distrettuale ha ritenuto non accoglibile, per obiettiva gravità del fatto, la richiesta di concessione del beneficio di cui all'art. 131 bis cod. pen., subordinata all'accoglimento del motivo sulla résponsabilità. Con riferimento all'ultimo motivo di ricorso, va ricordato che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Al contrario, nella fattispecie, l'entità della pena irrogata è stata correttamente giustificata in riferimento alla natura aggravata del reato. Né appare obbligatorio che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli dedotti dalla parte, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione. 4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così d
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