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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 04834/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2020 della CORTE APPELLO DI GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 20 gennaio 2020 (dep. il 26 febbraio 2020) la Corte di appello di Genova, a seguito del gravame interposto da Carlo STANGANELLI e Antonino ALAMIA e in parziale riforma della pronuncia in data 14 novembre 2018 emessa dal G.u.p. del Tribunale di Genova (all'esito di giudizio abbreviato) - che aveva affermato la responsabilità degli imputati per i delitti di ricettazione aggravata (artt. 648 e 61 n. 2 cod. pen. - capo A. della rubrica) e indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento (art. 493-ter cod. pen., cosi riqualificati i fatti di cui ai capi B., C. e D.), commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso con la recidiva loro rispettivamente contestata - ha riqualificato il fatto di cui al capo A. nel reato aggravato di furto (artt. 624, 625, comma 1, n. 8-ter cod. pen.) ed ha ridotto la pena irrogata a ciascuno degli imputati ad anni due, mesi cinque e giorni dieci di reclusione e euro 533,00 di multa, confermando nel resto la decisione di primo grado.

2. Avverso la sentenza di appello il difensore degli imputati ha proposto ricorso per cassazione per i motivi di seguito enunciati (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Nell'interesse di Carlo STANGANELLI ha formulato cinque motivi. 2.1.1 Con il primo motivo è stato denunciato il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato.

2.1.2. Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) in relazione alla ritenuta aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 8-ter cod. pen. 2.1.3.

Con il terzo motivo sono state dedotte la violazione della legge penale e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.), con riguardo alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. 2.1.4.

Con il quarto motivo è stata allegata la violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 493-ter cod. pen. 2.1.5.

Con il quinto motivo è stato dedotto il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) in relazione al trattamento sanzionatorio.

2.2. Nell'interesse di Antonino ALAMIA il difensore ha formulato quattro motivi. 2.2.1 Con il primo motivo è stata denunciata la violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) con riferimento alla ritenuta aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 8-ter cod. pen. 2.2.2.

Con il secondo motivo sono stati dedotti la violazione della legge penale e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.) in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. 2.2.3.

Con il terzo motivo è stata allegata la violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) con riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 493-ter cod. pen. (

2.2.4. Con il quarto motivo è stato dedotto il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) in relazione al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorsi sono nel complesso infondati e devono essere rigettati.

1. Con il primo motivo proposto nell'interesse di Carlo STANGANELLI - sub specie del vizio di motivazione - la difesa ha rappresentato che la responsabilità dell'imputato sarebbe stata ritenuta poiché i Giudici di merito hanno riscontrato delle discrasie tra il narrato dei due imputati quantunque esso invece sia coincidente, se non per una minima discordanza (relativa a una tappa in un bar che solo lo STANGANELLI e non l'ALAMIA avrebbe riferito) inerente a un profilo non rilevante e che, comunque, dovrebbe ritenersi comprensibile a tre anni di distanza dal fatto; inoltre, lo stesso ALAMIA avrebbe ammesso di non aver riferito allo STANGANELLI di essersi impossessato del portadocumenti della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] REBECCHI, perché intendeva prelevare denaro al bancomat (con la carta di pagamento di quest'ultimo) senza dividerlo con lo STANGANELLI; né, il fatto che le telecamere abbiano ripreso lo STANGANELLI sarebbe dimostrativo del suo ruolo di palo, dato che i due imputati erano insieme.

Dunque, la sentenza sarebbe erronea perché difetterebbe qualsivoglia elemento a carico del ricorrente.

1.1. Il motivo in esame è inammissibile per la dirimente ragione che esso non ha effettivamente denunciato un vizio della motivazione ma ha prospettato irritualmente a questa Corte di legittimità una diversa lettura di taluni elementi di fatto (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 — 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 — 01).

Non occorre, allora, dilungarsi per rilevare che la Corte territoriale ha affermato la responsabilità penale anche dello STANGANELLI (per i delitti sopra indicati) mediante una ricostruzione logica degli elementi emersi nel corso dell'istruttoria - di cui non è stato neppure dedotto il travisamento - e in particolare alla luce della narrazione di Luciano REBECCHI (relativa in particolare a quanto accaduto allorché ha utilizzato, il giorno del fatto, per l'ultima volta la carta di pagamento de qua), di quanto registrato dalle telecamere a circuito chiuso degli apparecchi bancomat presso i quali sono stati effettuati gli indebiti prelevamenti, rilevando inoltre non solo le difformi ricostruzioni di quanto accaduto esposte dagli imputati ma anche l'incompatibilità della prospettazione favorevole allo STANGANELLI sia in relazione al lasso di tempo in cui i prelievi sono stati effettuati sia rispetto a quanto registrato dai detti sistemi di videosorveglianza in occasione non di un solo prelievo.

2. Il secondo motivo proposto nell'interesse di Carlo STANGANELLI e il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Antonino ALAMIA possono essere esaminati congiuntamente.

Con essi è stata addotta la violazione dell'art. 625, comma 1, n. 8 -ter cod. pen., assumendo che nella specie non ricorrerebbero i presupposti della circostanza aggravante prevista dalla norma appena citata poiché:- [OSCURATO:PERSONA] REBECCHI, cui è stata sottratta la carta bancomat, ha dichiarato di aver effettuato il pagamento di un abbonamento presso un teatro; - tuttavia, la previsione in discorso farebbe riferimento invece al caso in cui il furto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, prelievo di contante che nella specie non ha avuto luogo (essendo stato eseguito un pagamento a mezzo POS); - la ratio della circostanza, difatti, sarebbe quella di garantire la sicurezza delle operazioni di versamento e prelevamento di denaro contante e non anche i pagamenti elettronici, come quello in discorso.

2.1. La prospettazione difensiva è infondata e non può trovare accoglimento.

Dalla sentenza impugnata risulta, ed è in effetti incontestato, che la persona offesa ha rappresentato di aver subito un leggero spintonamento da un uomo che si trovava dietro di lui, allorché aveva effettuato il pagamento, con la carta in discorso, di un abbonamento teatrale, presso lo stesso teatro; e di essersi accorto, al rientro a casa, di non avere più con sé tra l'altro la tessera bancomat che aveva riposto in una tasca della giacca.

La Corte di appello ha ritenuto gli imputati responsabili in concorso del furto della carta, di cui si è materialmente impossessato l'ALAMIA.

L'art. 625, comma 1, n. 8-ter cod. pen., prevede che il delitto di furto sia aggravato «se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro».

Il caso in esame, ad avviso del Collegio, rientra tra quelli disciplinati dalla norma appena riportata, dovendosi ritenere che l'impossessamento della carta sia stato commesso nella specie nei confronti del REBECCHI che aveva appena fruito dei servizi di istituti di credito.

La lettera della legge, difatti, contrariamente a quanto allegato dalla difesa, non fa riferimento al solo prelevamento di contanti, bensì più in generale all'impossessamento dell'oggetto materiale del reato (che non limita al denaro) sottraendolo a chi (stia fruendo o, quel che qui rileva,) abbia appena fruito dei servizi in discorso, che per l'appunto non comprendono solo il prelevamento di denaro ma anche - per quanto di interesse - il pagamento elettronico.

D'altra parte, il testo del n. 8-ter in esame contempla espressamente gli istituti di credito e gli uffici postali e gli sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, tuttavia facendo riferimento più generale ai «servizi» (come esposto, anche diversi dal prelievo) che essi possono offrire.

Non può, allora, affermarsi che la circostanza aggravante sia stata posta a maggior tutela della sicurezza soltanto delle operazioni di versamento e prelevamento di denaro contante, dovendosi invece affermare che il Legislatore abbia ritenuto meritevole di una sanzione maggiore - come per il delitto di rapina per cui prevista la medesima aggravante (cfr. art. 628, comma 3, n. 3-quater), cod. pen.) - anche chi si giovi della maggiore esposizione della persona offesa (o meglio dei suoi beni) che accede ai servizi in discorso (dovendo a tal fine impiegare uno strumento per accedervi, strumento che dunque - come nella specie - può essere più agevole oggetto di impossessamento).

3. Il terzo motivo proposto nell'interesse di Carlo STANGANELLI e il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Antonino ALAMIA possono essere esaminati congiuntamente.

Con essi sono stati prospettati la violazione dell'art. 61 n. 2 cod. pen. e il vizio di motivazione, assumendo che non potrebbe ravvisarsi la circostanza in esame perché quando l'ALAMIA si è appropriato del borsello della persona offesa, non poteva rappresentarsi cosa avrebbe trovato al suo interno e solo quando vi ha rinvenuto la tessera bancomat e il suo codice PIN ha proceduto ai prelievi; quindi, con riferimento alla STANGANELLI, difetterebbe dal punto di vista psichico il nesso teleologico.

In ogni caso, la motivazione sarebbe viziata poiché è giunta a una conclusione divergente rispetto a quanto dichiarato dall'ALAMIA sul modo in cui si è procurato il codice PIN, non essendo verosimile che lo STANGANELLI (che, come ripreso dalle telecamere, indossava occhiali da vista) abbia potuto carpire il codice PIN (digitato su una tastiera di dimensioni ridotte) mentre il REBECCHI lo digitava ed essendo tale asserto contrario alle risultante istruttorie poiché - contrariamente a quanto ritenuto in sentenza - il REBECCHI non ha dichiarato che il PIN non fosse annotato all'interno del portafogli (avendo affermato in querela di non averlo divulgato a terzi e che era solo una sua ipotesi che qualcuno potesse averlo memorizzato); la Corte dunque avrebbe travisato i fatti.

3.1. Anzitutto, si rileva che con la prospettazione appena esposta non è stata denunciata la violazione della legge penale (che «riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta)») bensì «un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta» ossia un vizio di motivazione (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01).

Ciò posto, la censura in discorso non era stata avanzata innanzi alla Corte territoriale nell'interesse dello STANGANELLI.

Dunque, in parte qua il ricorso è inammissibile perché ha irritualmente devoluto a questa Corte profili sui quali il Giudice del gravame non era stato chiamato a pronunciarsi (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577; cfr. pure Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01, secondo cui «non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello»).

Per quel che attiene, invece, all'ALAMIA - per cui in effetti la questione era stata sollevata con il gravame - il ricorso anche sul punto ha prospettato irritualmente una ricostruzione alternativa del fatto rispetto a quella compiuta dalla Corte di merito, la quale argomentando sulla scorta in particolare della narrazione dell'offeso (che ha riferito di non custodire il codice PIN nel portafogli che gli è stato sottratto e di esser stato urtato da un soggetto a lui prossimo proprio al termine dell'ultima operazione di pagamento compiuta con la carta) - di cui non è stato specificamente prospettato un travisamento - ha inferito in maniera logica che l'ALAMIA sia venuto a conoscenza del codice proprio per aver visto il REBECCHI che lo digitava e, dunque, di aver commesso il furto al fine di porre in essere poi gli indebiti prelevamenti, così ravvisando gli estremi della circostanza aggravante in discorso.

Dunque, anche il motivo di ricorso in esame è inammissibile.

4. Il quarto motivo proposto nell'interesse di Carlo STANGANELLI e il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Antonino ALAMIA possono essere esaminati congiuntamente.

Con essi è stata dedotta la violazione dell'art. 493-ter cod. pen., deducendo che la Corte di appello ha ritenuto integrata la fattispecie appena citata anziché quella prevista dall'art. 55, comma 9, D. Lgs. 231/2007 (come invece prospettato dalla difesa), ravvisando la continuità normativa tra le due fattispecie in vece che un'ipotesi di successione di leggi penali ex art. 2, comma 4, cod. pen.; ed avrebbe invece dovuto fare applicazione della seconda norma, nella vigenza della quale il fatto è stato commesso, atteso che l'art. 493-ter cod. pen. è stato inserito nel corpo del codice penale ai sensi del d.

Igs. 21/2018.

4.1. I motivi in esame sono inammissibili.

Il testo dell'art. 55, comma 9, d.

Igs. 231/2007 e dell'art. 493-ter cod. pen. è il medesimo, giacché il d.

Igs. 21/2018 (per quel che qui importa l'art. 4), emanato in attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103, ha riprodotto nel codice penale, inserendovi per l'appunto l'art. 493-ter, il disposto dell'art. 55, comma 9, cit. che è stato abrogato, ricorrendo «un'ipotesi di continuità normativa che non comporta alcuna abolitio criminis» (Sez. 4, n. 13492 del 21/01/2020, Anselmo, Rv. 279002 - 02).

5. Con il quinto motivo, nell'interesse di Carlo STANGANELLI, è stato prospettato il vizio di motivazione a proposito del trattamento sanzionatorio.

La difesa ha rappresentato di aver dedotto la complessiva modestia del fatto e del provento ottenuto; e che la Corte territoriale avrebbe contrapposto a tale dato le risultanze del certificato penale dell'imputato, non rendendo la motivazione sulla determinazione della pena, prescritta a fortiori atteso che la pena irrogata è di molto superiore al minimo edittale, ma limitandosi a ritenere quella inflitta in primo grado «adeguata ai parametri» previsti dall'art. 133 cod. pen. che, tuttavia, non ha indicato.

Le evidenze processuali avrebbero invece evidenziato la modestia del fatto atteso, peraltro, che la persona offesa è il REBECCHI ma il danno patrimoniale (determinato dall'indebito prelievo di euro mille) sarebbe ricaduto su un soggetto in condizioni economiche più solide come la [OSCURATO:PERSONA] e gli istituti bancari hanno notoriamente copertura assicurativa.

5.1. Il motivo in esame è inammissibile.

L'atto di appello, in relazione alla misura della pena, si era limitato a chiedere il contenimento nella misura del minimo edittale sia della pena irrogata per il reato più grave sia dell'aumento per continuazione, richiamando in maniera apodittica - per quel che qui rileva in relazione al motivo in esame - la «modestia del pregiudizio arrecato alla persona offesa» (cfr. atto di appello).

Dunque, il gravame sul punto era del tutto privo di specificità e, perciò, inammissibile e tale inammissibilità può qui essere rilevata (art. 591, comma 4, cod. proc. pen.).

Non occorre, allora, dilungarsi per rilevare allora che - rispetto alla prospettazione difensiva - la Corte di appello ha comunque fatto riferimento ai numerosi precedenti penali dell'imputato, così correttamente richiamando - tra i parametri contemplati dall'art. 133 cod. pen. (cfr. spec. comma 2, n. 2) - quello cui ha attribuito rilevanza.

6. Con il quarto motivo, nell'interesse dell'ALAMIA, è stato denunciato il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

Secondo la difesa, la Corte di appello: - avrebbe sminuito il valore delle dichiarazioni confessorie dell'ALAMIA in maniera illogica, assumendo che la prospettazione dell'imputato non sarebbe sincera; e avrebbe erroneamente ritenuto che esse non costituirebbero segno di resipiscenza; - si sarebbe espressa in maniera contraddittoria allorché ha ravvisato i presupposti per applicare la recidiva, non tenendo conto - nell'apprezzare i precedenti dell'ALAMIA, piuttosto risalenti - degli stessi principi giurisprudenziali che ha riportato; - non si sarebbe pronunciata sulla richiesta di applicare la circostanza attenuante della speciale tenuità del danno (art. 62 n. 4 cod. pen.), avanzata e motivata nell'atto di appello, omettendo del tutto in parte qua la motivazione; - peraltro, il danno patrimoniale (determinato dall'indebito prelievo di euro mille) è modesto atteso che esso ricade su un soggetto in condizioni economiche più solide come la [OSCURATO:PERSONA] e gli istituto bancari hanno notoriamente copertura assicurativa.

6.1. Il motivo in esame è inammissibile.

Quanto alla valenza da attribuire alle dichiarazioni confessorie dell'ALAMIA e alla recidiva, la Corte - in maniera logica alla luce della ricostruzione del fatto da essa compiuto - ha affermato che l'imputato abbia compiuto soltanto parziali ammissioni, rese necessarie dagli elementi a suo carico; e non ha, pertanto, ritenuto che esse potessero essere dimostrative di resipiscenza.

A proposito della recidiva ha affermato, sempre in maniera logica e conforme al diritto, che il fatto dell'ALAMIA si sia inserire a pieno titolo nel suo curriculum criminale, caratterizzato pure dalla commissione di più reati contro il patrimonio, dimostrandone - nonostante le pregresse condanne - una maggiore pericolosità (cfr. Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782 - 01).

Si LV tratta, dunque, di una valutazione che non può essere in questa sede ritualmente confutata in ragione di un diverso apprezzamento che, in definitiva, il ricorrente richiede.

Quanto, invece, al mancato riconoscimento dei presupposti della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen., questa Corte ha già chiarito che: - «in caso di furto di un portafogli contenente bancomat e documenti di identità non è applicabile la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, in considerazione del valore non determinabile, o comunque di non speciale tenuità, del documento, che non si esaurisce nello stampato, nonché degli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa, quali le pratiche relative alla duplicazione dei documenti sottratti» (Sez. 4, n. 16218 del 02/04/2019, Belfiore, Rv. 275582 - 01); - «la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato» (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020 - dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615 - 01; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241 - 01).

Nel caso in esame, come esposto, al REBECCHI è stata sottratta la carta bancomat e con essa è stata illecitamente prelevata la somma, non certo irrisoria, di euro mille.

Dunque, la doglianza in discorso è manifestamente infornata, ragion per cui non può qui disporsi il chiesto annullamento (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281 - 01: «In tema d'impugnazioni, è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ah origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio»).

7. Al rigetto dei ricorsi consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2020 della CORTE APPELLO DI GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 gennaio 2020 (dep. il 26 febbraio 2020) la Corte di appello di Genova, a seguito del gravame interposto da Carlo STANGANELLI e Antonino ALAMIA e in parziale riforma della pronuncia in data 14 novembre 2018 emessa dal G.u.p. del Tribunale di Genova (all'esito di giudizio abbreviato) - che aveva affermato la responsabilità degli imputati per i delitti di ricettazione aggravata (artt. 648 e 61 n. 2 cod. pen. - capo A. della rubrica) e indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento (art. 493-ter cod. pen., cosi riqualificati i fatti di cui ai capi B., C. e D.), commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso con la recidiva loro rispettivamente contestata - ha riqualificato il fatto di cui al capo A. nel reato aggravato di furto (artt. 624, 625, comma 1, n. 8-ter cod. pen.) ed ha ridotto la pena irrogata a ciascuno degli imputati ad anni due, mesi cinque e giorni dieci di reclusione e euro 533,00 di multa, confermando nel resto la decisione di primo grado. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore degli imputati ha proposto ricorso per cassazione per i motivi di seguito enunciati (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Nell'interesse di Carlo STANGANELLI ha formulato cinque motivi. 2.1.1 Con il primo motivo è stato denunciato il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato. 2.1.2. Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) in relazione alla ritenuta aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 8-ter cod. pen. 2.1.3. Con il terzo motivo sono state dedotte la violazione della legge penale e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.), con riguardo alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. 2.1.4. Con il quarto motivo è stata allegata la violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 493-ter cod. pen. 2.1.5. Con il quinto motivo è stato dedotto il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) in relazione al trattamento sanzionatorio. 2.2. Nell'interesse di Antonino ALAMIA il difensore ha formulato quattro motivi. 2.2.1 Con il primo motivo è stata denunciata la violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) con riferimento alla ritenuta aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 8-ter cod. pen. 2.2.2. Con il secondo motivo sono stati dedotti la violazione della legge penale e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.) in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. 2.2.3. Con il terzo motivo è stata allegata la violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) con riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 493-ter cod. pen. ( 2.2.4. Con il quarto motivo è stato dedotto il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) in relazione al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorsi sono nel complesso infondati e devono essere rigettati. 1. Con il primo motivo proposto nell'interesse di Carlo STANGANELLI - sub specie del vizio di motivazione - la difesa ha rappresentato che la responsabilità dell'imputato sarebbe stata ritenuta poiché i Giudici di merito hanno riscontrato delle discrasie tra il narrato dei due imputati quantunque esso invece sia coincidente, se non per una minima discordanza (relativa a una tappa in un bar che solo lo STANGANELLI e non l'ALAMIA avrebbe riferito) inerente a un profilo non rilevante e che, comunque, dovrebbe ritenersi comprensibile a tre anni di distanza dal fatto; inoltre, lo stesso ALAMIA avrebbe ammesso di non aver riferito allo STANGANELLI di essersi impossessato del portadocumenti della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] REBECCHI, perché intendeva prelevare denaro al bancomat (con la carta di pagamento di quest'ultimo) senza dividerlo con lo STANGANELLI; né, il fatto che le telecamere abbiano ripreso lo STANGANELLI sarebbe dimostrativo del suo ruolo di palo, dato che i due imputati erano insieme. Dunque, la sentenza sarebbe erronea perché difetterebbe qualsivoglia elemento a carico del ricorrente. 1.1. Il motivo in esame è inammissibile per la dirimente ragione che esso non ha effettivamente denunciato un vizio della motivazione ma ha prospettato irritualmente a questa Corte di legittimità una diversa lettura di taluni elementi di fatto (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 — 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 — 01). Non occorre, allora, dilungarsi per rilevare che la Corte territoriale ha affermato la responsabilità penale anche dello STANGANELLI (per i delitti sopra indicati) mediante una ricostruzione logica degli elementi emersi nel corso dell'istruttoria - di cui non è stato neppure dedotto il travisamento - e in particolare alla luce della narrazione di Luciano REBECCHI (relativa in particolare a quanto accaduto allorché ha utilizzato, il giorno del fatto, per l'ultima volta la carta di pagamento de qua), di quanto registrato dalle telecamere a circuito chiuso degli apparecchi bancomat presso i quali sono stati effettuati gli indebiti prelevamenti, rilevando inoltre non solo le difformi ricostruzioni di quanto accaduto esposte dagli imputati ma anche l'incompatibilità della prospettazione favorevole allo STANGANELLI sia in relazione al lasso di tempo in cui i prelievi sono stati effettuati sia rispetto a quanto registrato dai detti sistemi di videosorveglianza in occasione non di un solo prelievo. 2. Il secondo motivo proposto nell'interesse di Carlo STANGANELLI e il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Antonino ALAMIA possono essere esaminati congiuntamente. Con essi è stata addotta la violazione dell'art. 625, comma 1, n. 8 -ter cod. pen., assumendo che nella specie non ricorrerebbero i presupposti della circostanza aggravante prevista dalla norma appena citata poiché:- [OSCURATO:PERSONA] REBECCHI, cui è stata sottratta la carta bancomat, ha dichiarato di aver effettuato il pagamento di un abbonamento presso un teatro; - tuttavia, la previsione in discorso farebbe riferimento invece al caso in cui il furto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, prelievo di contante che nella specie non ha avuto luogo (essendo stato eseguito un pagamento a mezzo POS); - la ratio della circostanza, difatti, sarebbe quella di garantire la sicurezza delle operazioni di versamento e prelevamento di denaro contante e non anche i pagamenti elettronici, come quello in discorso. 2.1. La prospettazione difensiva è infondata e non può trovare accoglimento. Dalla sentenza impugnata risulta, ed è in effetti incontestato, che la persona offesa ha rappresentato di aver subito un leggero spintonamento da un uomo che si trovava dietro di lui, allorché aveva effettuato il pagamento, con la carta in discorso, di un abbonamento teatrale, presso lo stesso teatro; e di essersi accorto, al rientro a casa, di non avere più con sé tra l'altro la tessera bancomat che aveva riposto in una tasca della giacca. La Corte di appello ha ritenuto gli imputati responsabili in concorso del furto della carta, di cui si è materialmente impossessato l'ALAMIA. L'art. 625, comma 1, n. 8-ter cod. pen., prevede che il delitto di furto sia aggravato «se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro». Il caso in esame, ad avviso del Collegio, rientra tra quelli disciplinati dalla norma appena riportata, dovendosi ritenere che l'impossessamento della carta sia stato commesso nella specie nei confronti del REBECCHI che aveva appena fruito dei servizi di istituti di credito. La lettera della legge, difatti, contrariamente a quanto allegato dalla difesa, non fa riferimento al solo prelevamento di contanti, bensì più in generale all'impossessamento dell'oggetto materiale del reato (che non limita al denaro) sottraendolo a chi (stia fruendo o, quel che qui rileva,) abbia appena fruito dei servizi in discorso, che per l'appunto non comprendono solo il prelevamento di denaro ma anche - per quanto di interesse - il pagamento elettronico. D'altra parte, il testo del n. 8-ter in esame contempla espressamente gli istituti di credito e gli uffici postali e gli sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, tuttavia facendo riferimento più generale ai «servizi» (come esposto, anche diversi dal prelievo) che essi possono offrire. Non può, allora, affermarsi che la circostanza aggravante sia stata posta a maggior tutela della sicurezza soltanto delle operazioni di versamento e prelevamento di denaro contante, dovendosi invece affermare che il Legislatore abbia ritenuto meritevole di una sanzione maggiore - come per il delitto di rapina per cui prevista la medesima aggravante (cfr. art. 628, comma 3, n. 3-quater), cod. pen.) - anche chi si giovi della maggiore esposizione della persona offesa (o meglio dei suoi beni) che accede ai servizi in discorso (dovendo a tal fine impiegare uno strumento per accedervi, strumento che dunque - come nella specie - può essere più agevole oggetto di impossessamento). 3. Il terzo motivo proposto nell'interesse di Carlo STANGANELLI e il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Antonino ALAMIA possono essere esaminati congiuntamente. Con essi sono stati prospettati la violazione dell'art. 61 n. 2 cod. pen. e il vizio di motivazione, assumendo che non potrebbe ravvisarsi la circostanza in esame perché quando l'ALAMIA si è appropriato del borsello della persona offesa, non poteva rappresentarsi cosa avrebbe trovato al suo interno e solo quando vi ha rinvenuto la tessera bancomat e il suo codice PIN ha proceduto ai prelievi; quindi, con riferimento alla STANGANELLI, difetterebbe dal punto di vista psichico il nesso teleologico. In ogni caso, la motivazione sarebbe viziata poiché è giunta a una conclusione divergente rispetto a quanto dichiarato dall'ALAMIA sul modo in cui si è procurato il codice PIN, non essendo verosimile che lo STANGANELLI (che, come ripreso dalle telecamere, indossava occhiali da vista) abbia potuto carpire il codice PIN (digitato su una tastiera di dimensioni ridotte) mentre il REBECCHI lo digitava ed essendo tale asserto contrario alle risultante istruttorie poiché - contrariamente a quanto ritenuto in sentenza - il REBECCHI non ha dichiarato che il PIN non fosse annotato all'interno del portafogli (avendo affermato in querela di non averlo divulgato a terzi e che era solo una sua ipotesi che qualcuno potesse averlo memorizzato); la Corte dunque avrebbe travisato i fatti. 3.1. Anzitutto, si rileva che con la prospettazione appena esposta non è stata denunciata la violazione della legge penale (che «riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta)») bensì «un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta» ossia un vizio di motivazione (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01). Ciò posto, la censura in discorso non era stata avanzata innanzi alla Corte territoriale nell'interesse dello STANGANELLI. Dunque, in parte qua il ricorso è inammissibile perché ha irritualmente devoluto a questa Corte profili sui quali il Giudice del gravame non era stato chiamato a pronunciarsi (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577; cfr. pure Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01, secondo cui «non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello»). Per quel che attiene, invece, all'ALAMIA - per cui in effetti la questione era stata sollevata con il gravame - il ricorso anche sul punto ha prospettato irritualmente una ricostruzione alternativa del fatto rispetto a quella compiuta dalla Corte di merito, la quale argomentando sulla scorta in particolare della narrazione dell'offeso (che ha riferito di non custodire il codice PIN nel portafogli che gli è stato sottratto e di esser stato urtato da un soggetto a lui prossimo proprio al termine dell'ultima operazione di pagamento compiuta con la carta) - di cui non è stato specificamente prospettato un travisamento - ha inferito in maniera logica che l'ALAMIA sia venuto a conoscenza del codice proprio per aver visto il REBECCHI che lo digitava e, dunque, di aver commesso il furto al fine di porre in essere poi gli indebiti prelevamenti, così ravvisando gli estremi della circostanza aggravante in discorso. Dunque, anche il motivo di ricorso in esame è inammissibile. 4. Il quarto motivo proposto nell'interesse di Carlo STANGANELLI e il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Antonino ALAMIA possono essere esaminati congiuntamente. Con essi è stata dedotta la violazione dell'art. 493-ter cod. pen., deducendo che la Corte di appello ha ritenuto integrata la fattispecie appena citata anziché quella prevista dall'art. 55, comma 9, D. Lgs. 231/2007 (come invece prospettato dalla difesa), ravvisando la continuità normativa tra le due fattispecie in vece che un'ipotesi di successione di leggi penali ex art. 2, comma 4, cod. pen.; ed avrebbe invece dovuto fare applicazione della seconda norma, nella vigenza della quale il fatto è stato commesso, atteso che l'art. 493-ter cod. pen. è stato inserito nel corpo del codice penale ai sensi del d. Igs. 21/2018. 4.1. I motivi in esame sono inammissibili. Il testo dell'art. 55, comma 9, d. Igs. 231/2007 e dell'art. 493-ter cod. pen. è il medesimo, giacché il d. Igs. 21/2018 (per quel che qui importa l'art. 4), emanato in attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103, ha riprodotto nel codice penale, inserendovi per l'appunto l'art. 493-ter, il disposto dell'art. 55, comma 9, cit. che è stato abrogato, ricorrendo «un'ipotesi di continuità normativa che non comporta alcuna abolitio criminis» (Sez. 4, n. 13492 del 21/01/2020, Anselmo, Rv. 279002 - 02). 5. Con il quinto motivo, nell'interesse di Carlo STANGANELLI, è stato prospettato il vizio di motivazione a proposito del trattamento sanzionatorio. La difesa ha rappresentato di aver dedotto la complessiva modestia del fatto e del provento ottenuto; e che la Corte territoriale avrebbe contrapposto a tale dato le risultanze del certificato penale dell'imputato, non rendendo la motivazione sulla determinazione della pena, prescritta a fortiori atteso che la pena irrogata è di molto superiore al minimo edittale, ma limitandosi a ritenere quella inflitta in primo grado «adeguata ai parametri» previsti dall'art. 133 cod. pen. che, tuttavia, non ha indicato. Le evidenze processuali avrebbero invece evidenziato la modestia del fatto atteso, peraltro, che la persona offesa è il REBECCHI ma il danno patrimoniale (determinato dall'indebito prelievo di euro mille) sarebbe ricaduto su un soggetto in condizioni economiche più solide come la [OSCURATO:PERSONA] e gli istituti bancari hanno notoriamente copertura assicurativa. 5.1. Il motivo in esame è inammissibile. L'atto di appello, in relazione alla misura della pena, si era limitato a chiedere il contenimento nella misura del minimo edittale sia della pena irrogata per il reato più grave sia dell'aumento per continuazione, richiamando in maniera apodittica - per quel che qui rileva in relazione al motivo in esame - la «modestia del pregiudizio arrecato alla persona offesa» (cfr. atto di appello). Dunque, il gravame sul punto era del tutto privo di specificità e, perciò, inammissibile e tale inammissibilità può qui essere rilevata (art. 591, comma 4, cod. proc. pen.). Non occorre, allora, dilungarsi per rilevare allora che - rispetto alla prospettazione difensiva - la Corte di appello ha comunque fatto riferimento ai numerosi precedenti penali dell'imputato, così correttamente richiamando - tra i parametri contemplati dall'art. 133 cod. pen. (cfr. spec. comma 2, n. 2) - quello cui ha attribuito rilevanza. 6. Con il quarto motivo, nell'interesse dell'ALAMIA, è stato denunciato il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Secondo la difesa, la Corte di appello: - avrebbe sminuito il valore delle dichiarazioni confessorie dell'ALAMIA in maniera illogica, assumendo che la prospettazione dell'imputato non sarebbe sincera; e avrebbe erroneamente ritenuto che esse non costituirebbero segno di resipiscenza; - si sarebbe espressa in maniera contraddittoria allorché ha ravvisato i presupposti per applicare la recidiva, non tenendo conto - nell'apprezzare i precedenti dell'ALAMIA, piuttosto risalenti - degli stessi principi giurisprudenziali che ha riportato; - non si sarebbe pronunciata sulla richiesta di applicare la circostanza attenuante della speciale tenuità del danno (art. 62 n. 4 cod. pen.), avanzata e motivata nell'atto di appello, omettendo del tutto in parte qua la motivazione; - peraltro, il danno patrimoniale (determinato dall'indebito prelievo di euro mille) è modesto atteso che esso ricade su un soggetto in condizioni economiche più solide come la [OSCURATO:PERSONA] e gli istituto bancari hanno notoriamente copertura assicurativa. 6.1. Il motivo in esame è inammissibile. Quanto alla valenza da attribuire alle dichiarazioni confessorie dell'ALAMIA e alla recidiva, la Corte - in maniera logica alla luce della ricostruzione del fatto da essa compiuto - ha affermato che l'imputato abbia compiuto soltanto parziali ammissioni, rese necessarie dagli elementi a suo carico; e non ha, pertanto, ritenuto che esse potessero essere dimostrative di resipiscenza. A proposito della recidiva ha affermato, sempre in maniera logica e conforme al diritto, che il fatto dell'ALAMIA si sia inserire a pieno titolo nel suo curriculum criminale, caratterizzato pure dalla commissione di più reati contro il patrimonio, dimostrandone - nonostante le pregresse condanne - una maggiore pericolosità (cfr. Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782 - 01). Si LV tratta, dunque, di una valutazione che non può essere in questa sede ritualmente confutata in ragione di un diverso apprezzamento che, in definitiva, il ricorrente richiede. Quanto, invece, al mancato riconoscimento dei presupposti della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen., questa Corte ha già chiarito che: - «in caso di furto di un portafogli contenente bancomat e documenti di identità non è applicabile la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, in considerazione del valore non determinabile, o comunque di non speciale tenuità, del documento, che non si esaurisce nello stampato, nonché degli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa, quali le pratiche relative alla duplicazione dei documenti sottratti» (Sez. 4, n. 16218 del 02/04/2019, Belfiore, Rv. 275582 - 01); - «la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato» (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020 - dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615 - 01; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241 - 01). Nel caso in esame, come esposto, al REBECCHI è stata sottratta la carta bancomat e con essa è stata illecitamente prelevata la somma, non certo irrisoria, di euro mille. Dunque, la doglianza in discorso è manifestamente infornata, ragion per cui non può qui disporsi il chiesto annullamento (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281 - 01: «In tema d'impugnazioni, è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ah origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio»). 7. Al rigetto dei ricorsi consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorre
Decreto Cassazione n. 04834/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris