CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2024
Cassazione n. 45347/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e viste le conclusioni trasmesse nell'interesse del ricorrete con le quali è stata ribadita la fondatezza dei motivi di ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché con la censura prospettata si lamenta un asserito difetto di motivazione privo dei correlati congrui riferimenti alle ragioni appello assertivamente pretermesse mentre di contro che la lettura del provvedimento impugnato da conto di un argomentare esistente, puntuale e lineare rispetto ai temi devoluti con il gravame di merito rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 9 settembre 2024.