Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 29104/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: \-4i ,‘TEC.,_;.3 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha respinto il reclamo proposto dall'Amministrazione penitenziaria avverso l'ordi- nanza del Magistrato di sorveglianza in sede che aveva accolto il reclamo di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime differenziato ex art. 41 bis 0.P., avente ad oggetto la possibilità di acquistare un lettore CD e CD musicali.

2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione l'Amministrazione penitenziaria, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, deducendo violazione di legge con riferimento all'art. 40 DPR n. 230 del 2000 e all'art. 87 0.P., nonché con riguardo alla circolare DAP del 2/10/2017, all'art. 14.1.

L'Amministrazione ricorrente sottolinea l'esorbitanza dell'ammissione di tali acquisti rispetto alle esigenze di studio e di lavoro, uniche consentite.

3. Il ricorso è fondato, nei seguenti termini.

3.1. L'art. 40 D.P.R. n. 230 del 2000 (regolamento di esecuzione della Legge 26 luglio 1975, n. 354) consente l'utilizzo di radio, persona] computer e lettori CD portatili per motivi di lavoro o studio.

Tuttavia, la norma non preclude espressamente l'accesso a contenuti musicali per ragioni diverse da quelle indi- cate dall'art. 40 citato D.P.R., oltre a doversi considerare che l'ascolto di musica attraverso supporti CD rientra nell'ambito dei piccoli gesti di vita quotidiana che la Corte costituzionale individua come "gli ultimi residui in cui può espandersi la libertà del detenuto".

3.2. Si deve però considerare anche la tenuta organizzativa degli istituti penitenziari, alla cui responsabilità è demandato il controllo sull'effettività dei contenuti dei CD, esclusivamente di natura musicale (oltre a quelli codificati dalla citata disposizione), con speciale riguardo al regime ex art. 41 bis 0.P., sicché nei confronti dei detenuti sottoposti a detto regime differenziato potrebbe in concreto risultare giustificato il rigetto da parte dell'Amministrazione peniten- ziaria di autorizzazione all'ingresso o all'acquisto dei lettori e dei relativi supporti, in funzione dell'esigenza di impedire la libera comunicazione tra il detenuto e l'ambiente esterno.

A tale scopo, sul piano tecnico si pone la necessità di attuare la messa in sicurezza dei dispositivi per evitare manomissioni, il che implica una valutazione sull'incidenza di tali misure nell'organizzazione del carcere in termini di risorse umane e materiali da destinare al relativo adempimento.

Per tale profilo è stato ritenuto legittimo il provvedimento dell'amministra- zione penitenziaria di diniego dell'autorizzazione all'acquisto ed alla detenzione di compact disk musicali e dei relativi lettori digitali, qualora, per l'incidenza sull'organizzazione della vita dell'istituto, in termini di impiego di risorse umane e materiali, non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti.

In tali termini si è convincentemente pronunciata la giur,isprudenza di questa Corte, con sentenze alle quali si intende dare continuità (Sez. 1, n. 43484 del 30/09/2021, Min.

Giustizia, Rv. 282213; Sez. 1, n. 29819 del 25/06/2021, Ferraro, n.m.).

4. Pertanto, l'impugnata ordinanza deve essere annullata, al fine di approfondire l'accertamento in concreto dell'assenza di pericolo per la sicurezza nell'autorizzare l'acquisto e l'introduzione nella [OSCURATO:PERSONA] di Nuoro di un lettore CD e dei relativi CD musicali, nonché per valutare che gli oneri di controllo a tal fine gravanti sull'[OSCURATO:PERSONA] non siano di eccessivo carico in termini di risorse umane e materiali da destinare al relativo adempimento.

P.Q.M.

Annulla l'impugnata ordinanza con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Sassari.

Così deciso il 1° marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: \-4i ,‘TEC.,_;.3 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha respinto il reclamo proposto dall'Amministrazione penitenziaria avverso l'ordi- nanza del Magistrato di sorveglianza in sede che aveva accolto il reclamo di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime differenziato ex art. 41 bis 0.P., avente ad oggetto la possibilità di acquistare un lettore CD e CD musicali. 2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione l'Amministrazione penitenziaria, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, deducendo violazione di legge con riferimento all'art. 40 DPR n. 230 del 2000 e all'art. 87 0.P., nonché con riguardo alla circolare DAP del 2/10/2017, all'art. 14.1. L'Amministrazione ricorrente sottolinea l'esorbitanza dell'ammissione di tali acquisti rispetto alle esigenze di studio e di lavoro, uniche consentite. 3. Il ricorso è fondato, nei seguenti termini. 3.1. L'art. 40 D.P.R. n. 230 del 2000 (regolamento di esecuzione della Legge 26 luglio 1975, n. 354) consente l'utilizzo di radio, persona] computer e lettori CD portatili per motivi di lavoro o studio. Tuttavia, la norma non preclude espressamente l'accesso a contenuti musicali per ragioni diverse da quelle indi- cate dall'art. 40 citato D.P.R., oltre a doversi considerare che l'ascolto di musica attraverso supporti CD rientra nell'ambito dei piccoli gesti di vita quotidiana che la Corte costituzionale individua come "gli ultimi residui in cui può espandersi la libertà del detenuto". 3.2. Si deve però considerare anche la tenuta organizzativa degli istituti penitenziari, alla cui responsabilità è demandato il controllo sull'effettività dei contenuti dei CD, esclusivamente di natura musicale (oltre a quelli codificati dalla citata disposizione), con speciale riguardo al regime ex art. 41 bis 0.P., sicché nei confronti dei detenuti sottoposti a detto regime differenziato potrebbe in concreto risultare giustificato il rigetto da parte dell'Amministrazione peniten- ziaria di autorizzazione all'ingresso o all'acquisto dei lettori e dei relativi supporti, in funzione dell'esigenza di impedire la libera comunicazione tra il detenuto e l'ambiente esterno. A tale scopo, sul piano tecnico si pone la necessità di attuare la messa in sicurezza dei dispositivi per evitare manomissioni, il che implica una valutazione sull'incidenza di tali misure nell'organizzazione del carcere in termini di risorse umane e materiali da destinare al relativo adempimento. Per tale profilo è stato ritenuto legittimo il provvedimento dell'amministra- zione penitenziaria di diniego dell'autorizzazione all'acquisto ed alla detenzione di compact disk musicali e dei relativi lettori digitali, qualora, per l'incidenza sull'organizzazione della vita dell'istituto, in termini di impiego di risorse umane e materiali, non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti. In tali termini si è convincentemente pronunciata la giur,isprudenza di questa Corte, con sentenze alle quali si intende dare continuità (Sez. 1, n. 43484 del 30/09/2021, Min. Giustizia, Rv. 282213; Sez. 1, n. 29819 del 25/06/2021, Ferraro, n.m.). 4. Pertanto, l'impugnata ordinanza deve essere annullata, al fine di approfondire l'accertamento in concreto dell'assenza di pericolo per la sicurezza nell'autorizzare l'acquisto e l'introduzione nella [OSCURATO:PERSONA] di Nuoro di un lettore CD e dei relativi CD musicali, nonché per valutare che gli oneri di controllo a tal fine gravanti sull'[OSCURATO:PERSONA] non siano di eccessivo carico in termini di risorse umane e materiali da destinare al relativo adempimento. P.Q.M. Annulla l'impugnata ordinanza con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Sassari. Così deciso il 1° marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 29104/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris