CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 aprile 2022
Cassazione n. 16051/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale, sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Milano con sentenza del 13/4/2022 ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 10 mila di multa in relazione al reato di cui all'art. 14, comma 5 ter D.Lvo 286/1998 per avere contravvenuto, senza giustificato motivo, all'ordine del questore di Milano dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] di allontanarsi dal territorio nazionale entro il termine di sette giorni. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, in du distinti atti, ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 178, 179 e 420 bis cod. proc. pen. in quanto l'imputato non avrebbe avuto conoscenza della celebrazione del processo.2.2. Vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità con riferimento alla ritenuta violazione del provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale. 3. In data 16 dicembre 2022 è pervenuta in cancelleria una memoria nella quale l'avv. [OSCURATO:PERSONA], citata recente giurisprudenza di legittimità sul punto, insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 1. Nel primo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 178, 179 e 420 bis cod. proc. pen. in quanto l'imputato non avrebbe avuto conoscenza della celebrazione del processo perché la notifica dell'atto introduttivo del giudizio sarebbe stata effettuata presso lo studio del difensore d'ufficio, dove l'imputato aveva eletto domicilio ma con il quale non si sarebbe mai instaurato alcun rapporto professionale. 1.1. Prima di procedere all'analisi delle censure della difesa appare opportuno sintetizzare lo svolgimento del procedimento. Dagli atti risulta che il ricorrente, fermato per un controllo, è stato identificato a mezzo CUI e ha eletto domicilio presso il difensore d'ufficio designato dalla polizia giudiziaria. Con decreto di citazione diretta a giudizio è stato successivamente sottoposto a processo per il reato di cui all'art. 14. comma 5 ter D.Lvo. 286/1998. Il decreto di citazione a giudizio è stato notificato al domicilio eletto presso il difensore d'ufficio nominato in sede di identificazione. L'imputato, assistito dall'avvocato d'ufficio, è stato dichiarato assente e il processo si è concluso con la sentenza pronunciata il 13 aprile 2022. 1.2. Le doglianze sono fondate. 1.2.1. Le Sezioni Unite hanno delineato la disciplina del processo in assenza dell'imputo di cui agli artt. 420 bis cod. proc. pen. e seguenti in due pronunce (cfr. Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420 e Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716). In tali sentenze, in sintesi, si è evidenziato che il sistema delineato dal codice presuppone che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del processo e che il giudice, quindi, ciò anche per le conseguenze derivanti dall'accertamento tardivo dell'assenza inconsapevole, debba procedere avendo certezza che l'imputato sia a conoscenza del contenuto dell'accusa e del giorno e luogo dell'udienza (cfr. Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], cit. pag. 16 e seguenti; quanto alla necessità che la conoscenza debba riferirsi al processo e non alla fase delle indagini preliminari cfr. in specifico Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, cit. all'articolata motivazione della quale si rinvia). In questo contesto, d'altro canto, "la dichiarazione o elezione di domicilio", "l'applicazione di misura cautelare che abbia portato all'udienza di convalida o la sottoposizione a misura cautelare" e "la nomina di un difensore di fiducia", non sono presunzioni quanto, piuttosto, indici di conoscenza del processo che non consentono automaticamente di concludere che l'imputato si sia volontariamente e consapevolmente sottratto al giudizio (cfr. Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], cit. pag. 20). Alla luce di tale premessa le Sezioni Unite, sviluppando quanto già accennato nella precedente sentenza Innaro, quindi, hanno evidenziato che le situazioni previste, per avere rilievo ed essere considerate dal giudice ai fini della dichiarazione di assenza, devono avere caratteri di effettività rispetto alle modalità con cui sono state realizzate. Con specifico riguardo all'elezione di domicilio, poi, per quanto in questa sede rileva, la sentenza citata si è espressa nel senso che la scelta del domicilio deve essere "efficace", "seria" e "reale, dovendo essere apprezzabile un rapporto tra il soggetto ed il luogo presso il quale dovrebbero essere indirizzati gli atti" (cfr. ancora Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], cit. pagine 22 e 23) concludendo nel senso che in assenza di un effettivo collegamento tra la persona e il luogo eletto ricorre una ipotesi di domicilio "inidoneo" (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], cit. pag. 24). In questa corretta prospettiva, pertanto, l'effettiva conoscenza del procedimento, che deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudicium", non può desumersi dalla mera dichiarazione o elezione di domicilio operata nella fase delle indagini preliminari, quando questa non consenta di ritenere sicura la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, rectius della celebrazione del processo (cfr. Sez. 6 , n. 21997 del 18/06/2020, Cappelli, Rv. 279680). 1.2.2. Tanto in breve premesso, nel caso di specie, la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, effettuata in una fase prodromica all'esercizio dell'azione penale e senza che vi sia in atti un ulteriore e diverso elemento dal quale poter inferire che si sia instaurato un effettivo rapporto professionale tra l'avvocato designato e il ricorrente, non può ritenersi sufficiente a ritenere che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza della celebrazione del processo. Ragione questa per la quale il ricorso dev'essere accolto e la sentenza impugnata annullata con rinvio affinché il Giudice di Pace, attenendosi ai principi di diritto evidenziati e già affermati nelle citate sentenze delle Sezioni Unite, verifichi l'effettiva e concreta idoneità del domicilio eletto a garantire all'imputato la conoscenza della celebrazione del processo ovvero disponga che siano effettuate le necessarie ricerche e proceda quindi al giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudi