CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2022
Cassazione n. 45021/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 14 aprile 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, in data 25 giugno 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 628 e 582 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, nella mancata derubricazione del delitto di rapina in quello di furto con strappo ex art. 624-bis cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pagina 3 della sentenza impugnata ha puntualmente ricostruito i fatti, sulla base della denuncia della persona offesa, nonché delle dichiarazioni rese dai passeggeri dell'auto in cui questa viaggiava, sottolineando come l'azione violenta esercitata dall'imputato fosse diretta verso la persona, al fine di sottrarle il cellulare, e non solo verso la res; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente