CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2022
Cassazione n. 05077/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; _ 4-- [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il t28 novembre j2022 la Corte di Appello di Salerno ha confermato — ' 2' j la sentenza emessa il 28.11.2019 dal Tribunale di Salerno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Ciro, 041 ritenuto penalmente responsabile del delitto di cui all'art. 2 L. 895/1967, perché illegalmente deteneva presso la propria abitazione quattro ordigni esplosivi di fattura artigianale, conservati all'interno di scatole di cartone, ai quali va riconosciuta, per potere dirompente, concentrazione in ambiente angusto, facilità di attivazione e materie utilizzate, la caratteristica della micidialità. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] Ciro deducendo vizio di motivazione in relazione alla caratteristica della micidialità. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, trattandosi - in sostanza - di richiesta di rivalutazione di elementi di fatto, congruamente apprezzati in sede di merito. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]