CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 18755/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Germania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 19/11/2024 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma dichiarava non luogo a provvedere sulla richiesta della cittadina italiana [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dalle autorità giudiziarie svizzere nei confronti ai fini della esecuzione in Italia della pena, ai sensi della Convenzione sul trasferimento delle per ne condannate del 21 marzo 1983. Da quanto si legge nel provvedimento della Corte di appello, l'autorità svizzera aveva ritirato il certificato. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte ha omesso di deliberare sulla richiesta di riconoscimento formulata dal Procuratore generale ai sensi dell'art. 12 cod. pen., non enunciando le ragioni per le quali tale richiesta non fosse procedibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Come si evince dal ricorso, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma aveva chiesto alla Corte di appello il riconoscimento della sentenza di condanna emessa delle autorità giudiziarie svizzere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sia per l'esecuzione della relativa pena in Italia, in base alle vigenti convenzioni di cooperazione giudiziaria, sia agli effetti dell'art. 12, nn. 1 e 2, cod. pen. Rappresenta in questa sede, in ordine a tale secondo punto, che era stato chiesto ritualmente al Ministero della giustizia di acquisire presso le autorità svizzere la sentenza di condanna. Non risulta peraltro (né lo deduce il ricorrente) che la Svizzera abbia trasmesso la sentenza di condanna anche per le misure che sul piano interno andavano adottate in Italia. L'art. XXVII dell'Accordo tra Italia e Svizzera, che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, stabilisce che "Su espressa domanda e per singoli casi, le autorità giudiziarie dei due Stati si trasmettono copia autenticata dei provvedimenti penali adottati contro i loro cittadini per permettere all'autorità giudiziaria richiedente di esaminare se sia necessario adottare misure sul piano interno". Proprio nel ratificare tale Accordo, il legislatore (I. n. 367 del 2001) ha novellato l'art. 730 cod. proc. pen., inserendo il comma 2-bis che stabilisce la procedura da seguire per l'acquisizione della sentenza straniera ai fini del suo riconoscimento agli effetti dell'art. 12 cod. pen.: "Quando il procuratore geneale è informato dall'autorità straniera, anche per il tramite del Ministero della giustizia, dell'esistenza di una sentenza penale di condanna pronunciata all'estero, ne richiede la trasmissione all'autorità straniera con rogatoria, ai fini del riconoscimento ai sensi del comma 2". Pertanto, nella procedura di riconoscimento della sentenza penale straniera, al fine di far conseguire al giudicato determinati effetti penali, anche punitivi, ex art. 12 cod. pen., è necessario che sia richiesta la sentenza con il meccanismo di cooperazione previsto dall'art. 730, comma 2 -bis, cod. proc. pen., esplicitando allo Stato di condanna il motivo della rogatoria, così da permettere allo stesso, per il principio di sovranità, di acconsentire a tali effetti o eventualmente rifiutare la trasmissione per sussistenza di "ne bis in idem" (Sez. 6, n. 6954 del 30/11/2022, dep. 2023, Rv. 284268). Difettando la rappresentazione di tale presupposto, il ricorso è da ritenersi generico. P.Q.M. Dichiara in