CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 39769/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( VENEZUELA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( VENEZUELA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato al ricorso; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per gli altri ricorrenti, che si sono associati alle conclusioni del Procuratore generale, chiedendo la condanna della parte civile alle spese in loro favore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 4 ottobre 2022 la Corte di appello di Salerno ha confermato la decisione di primo grado che aveva assolto "perché il fatto non sussiste" [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dall'accusa di diffamazione, commessa tramite intemet, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nel 2012. Il giudizio di secondo grado, introdotto dall'appello della parte civile, si è concluso con la condanna della stessa alla rifusione delle spese sostenute dagli imputati, ai sensi dell'art. 541, comma 2, cod. proc. pen. 2. Ha proposto ricorso per cassazione la parte civile, deducendo: 2.1. con un primo motivo, vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della scriminante del diritto di critica: la parte civile richiama alcune testimonianze (quella del teste Riccio e della stessa parte civile) per sostenere una diversa valutazione sul punto; 2.2. con un secondo motivo, violazione di legge, per avere la Corte di appello disposto la condanna della parte civile alla rifusione delle spese per l'assistenza legale nel secondo grado di giudizio, in favore degli imputati, in violazione degli artt. 427, 541 e 542 cod. proc. pen. in assenza di domanda. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; in subordine, il differimento della trattazione a data successiva alla decisione delle Sezioni Unite sul contrasto giurisprudenziale sorto in ordine alla questione dell'applicabilità immediata o meno dell'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. Il difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni nelle quali si è riportato al ricorso. Hanno poi concluso per iscritto gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], e Sansone, per gli altri ricorrenti, associandosi alle conclusioni del Procuratore generale e chiedendo la condanna della parte civile alle spese in loro favore. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Lo è anzitutto il primo motivo, che sollecita la Corte ad una non consentita rivalutazione delle prove raccolte, anche attraverso il vizio del travisamento delle prove che è stato inammissibilmente dedotto: il ricorrente si limita a citare alcuni brani scelti di singole testimonianze, per dedurne una ricostruzione ritenuta preferibile. Oltretutto, il dedotto vizio riguarderebbe non già la ricostruzione della vicenda o il contenuto delle frasi, potenzialmente offensive della reputazione, di cui si discute, ma soltanto la percezione che delle stesse avrebbero riportato i testimoni citati nel ricorso. Si tratta di un aspetto del tutto eccentrico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, la quale si è intrattenuta esclusivamente sulla scriminante del diritto di critica, senza contestare la portata astrattamente diffamatoria delle frasi affidate al web. La motivazione della sentenza impugnata, che si salda con quella di primo grado, è invece immune da vizi logici, laddove ricostruisce la peculiarità della vicenda e la inquadra nell'ambito di un acceso contesto di contrapposizione politica tra opposte fazioni all'interno del Comune, in periodo elettorale, a fronte della notizia vera dell'arresto della parte civile per la grave accusa di usura. 2. Manifestamente infondato è il secondo motivo. 2.1. Risulta per tabulas dalle conclusioni depositate nel giudizio di appello che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto «richiamando sul punto le previsioni di cui all'art. 592 c.p.p., un'esemplare condanna alle spese per la parte civile», indicando poi, a sostegno dell'istanza, la temerarietà dell'azione intrapresa. Allo stesso modo l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto, oltre alla «applicazione dell'art. 96 c.p.c.», la condanna alla «refusione delle spese di giudizio ... sopportate dal sig. [OSCURATO:PERSONA], per fatto delle parti civili costituite». Pertanto, difetta di veridicità il dato, esposto nel ricorso, secondo il quale la condanna alle spese sarebbe intervenuta in assenza di domanda. 2.2. Ciò premesso, è vero che l'art. 96 cod. proc. civ., norma sulla base della quale è stata chiesta (dal solo avv. [OSCURATO:PERSONA]) pure la condanna della parte civile al risarcimento dei danni per lite temeraria, non si applica al processo penale (Sez. 5, n. 23354 del 14/05/2008, Sebastiani, Rv. 240495); tuttavia anche nel processo penale è prevista la condanna della parte civile al risarcimento dei danni cagionati per colpa grave all'imputato (art. 541, comma 2, ultima parte, cod. proc. pen.), ma il tema esula da quello devoluto in questa sede. Infatti, il giudice di secondo grado non ha disposto la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile (evidentemente non ravvisando la colpa grave); tale statuizione non è impugnata, mentre è impugnata - dalla parte civile - la condanna alla rifusione delle spese processuali in favore degli imputati, aspetto pure attinente alle "sanzioni civili" derivanti dall'assoluzione e che è stata disposta non all'esito del primo grado di giudizio, ma a seguito del giudizio di appello. 2.3. Nel caso di specie, si tratta di un reato procedibile a querela per il quale è stata pronunciata sentenza di assoluzione "perché il fatto non sussiste" (ancorché in ragione della ritenuta applicazione della scriminante del diritto di critica). L'art. 542, comma 1, cod. proc. pen. (norma prevista nel libro settimo del codice di procedura penale, contenente le disposizioni inerenti al "giudizio") prevede in tal caso - a domanda dell'imputato - la condanna del querelante (nel caso di specie, costituitosi pure parte civile) alle "spese ... in favore dell'imputato" (art. 542, comma 1, cod. proc. pen.), sul presupposto di una colpa anche lieve (Corte cost. 18/11/1993 n. 423; cfr. Sez. 5, n. 5920 del 27/01/2021, Gallo, Rv. 280454; Sez. 2, n. 56929 del 03/10/2017, Sovrana, Rv. 271697). La motivazione sulla "colpa lieve" (la "colpa grave" giustifica invece il risarcimento dei danni) può pure essere «implicitamente contenuta nel discorso giustificativo svolto a fondamento della decisione» (Sez. 5, n. 47967 del 07/10/2014, Vecchio, Rv. 261042), ed è nel caso di specie ravvisabile laddove i giudici di merito hanno fatto riferimento alla peculiarità della vicenda, che ha avuto risalto nella comunità locale nella quale aveva fatto scalpore l'arresto per usura di un esponente della politica cittadina. La peculiarità della disciplina relativa al "querelante" (cui compete in proprio, anche se non costituito parte civile, il diritto di impugnazione in caso di condanna ai sensi dell'art. 542: cfr. art. 576, comma 2, cod. proc. pen.), come è stato spiegato dalle Sezioni Unite Misiano (n. 41476 del 25/10/2005, Rv. 232166), è dettata dal fatto che sono poste a carico della parte privata querelante anche le spese del procedimento, che hanno natura amministrativa, relative al primo grado di giudizio (per il giudizio di impugnazione soccorre l'art.592 cod. proc. pen.), dal momento che l'azione penale è stata esercitata ad esclusiva iniziativa del privato soccombente. Per quanto riguarda la condanna alle spese a carico della parte civile ed in favore dell'imputato prosciolto nel merito, la disciplina prevista dall'art. 541, comma 2, cod. proc. pen., norma ancora una volta dettata per il "giudizio", porta ad esiti conformi: «La disciplina prevista per la parte civile è analoga, ma non identica. Secondo l'art. 541, comma 2, c.p.p., che attiene alla decisione di primo grado, con la sentenza che assolve l'imputato per cause diverse dal difetto di imputabilità, se ne è fatta richiesta, il giudice condanna la parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato e dal responsabile civile per effetto dell'azione civile esercitata nel processo penale; se la parte è incorsa in colpa grave, il giudice la condanna altresì al risarcimento dei danni causati all'imputato e al responsabile civile. In tal caso, sempre secondo i criteri della causalità e della soccombenza, la parte civile deve rifondere le spese e i danni cagionati alle controparti private con l'infondato esercizio dell'azione civile nella sede penale; non deve invece rifondere le spese del processo anticipate dallo Stato, perché, non trattandosi di reato perseguibile a querela, essa non è responsabile dell'inutile attivazione del processo penale» (Sez. U, n. 41476/2005, Misiano, cit.). 2.4. In materia di impugnazioni (nel caso di specie, come si è visto, la condanna della parte civile è intervenuta solo in secondo grado), l'art. 592, comma 4, cod. proc. pen. si limita a precisare che «nei giudizi di impugnazione per i soli interessi civili, la parte privata soccombente è condannata alle spese». Norma, quest'ultima, che viene interpretata come riferita alle sole spese del procedimento in senso stretto (Sez. 6, n. 25265 del 28/03/2017, Fedullo, Rv. 270485). E tuttavia l'art. 541, comma 2, cod. proc. pen. è espressione di un principio generale, certamente valevole anche nei giudizi di impugnazione. Del resto, «l'esercizio dell'azione civile nel processo penale realizza un rapporto processuale avente per oggetto una domanda privatistica (alla restituzione o al risarcimento del danno), con la conseguenza che il regime delle spese va regolato secondo il criterio della soccombenza, di cui all'art. 91 cod. proc. civ., nel senso che la parte privata soccombente è condannata alle spese processuali» (Sez. 5, n. 21478 del 07/04/2022, Mantovani, non massimata). A fronte, dunque, della richiesta avanzata dagli imputati, di condanna della parte civile alla rifusione delle spese da loro sostenute, ed in presenza di un giudizio di colpa, correttamente il giudice di secondo grado ha disposto in conformità: «detta statuizione, ancorché non prevista espressamente dal codice di rito penale, deve essere adottata in base al principio generale di causalità e di soccombenza, di cui sono espressione non solo gli artt. 541, comma 2, e 592, comma 4, cod. proc. pen., ma, più in generale, l'art. 91 cod. proc. civ., che viene in causa trattandosi di un giudizio di impugnazione che ... è stato comunque promosso a iniziativa di una parte privata rimasta soccombente nei confronti di un'altra» (Sez. 1, n. 11175 del 22/01/2021, Capobianco, Rv. 280901; Sez. 6, n. 54641 del 27/09/2018, Giacopuzzi, Rv. 274635; Sez. 5, n. 16614 del 12/01/2017, C. Rv. 269675; Sez. 4, 08/03/2016, n. 23529, Silvestri, Rv. 266968).3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. 4. Va poi pronunciata condanna della parte civile alla rifusione delle spese del presente giudizio, in favore degli imputati che ne hanno fatto richiesta, in ragione del medesimo principio sopra enunciato. Le spese vanno quantificate in 2000 euro per [OSCURATO:PERSONA], ed in 3800 euro complessivi per gli altri richiedenti, difesi da medesimo difensore, secondo la disciplina dettata dall'art. 12, comma 2, d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 55, come modificato dall'art. 1, comma 1 lett. c), d.m. 08/03/2018 n. 37. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna la ricorrente altresì al pagamento delle spese in favor