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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 37932/2022

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o la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n.

R.G. 4231 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del l a Sicilia sez.staccata di Catania, n. 3510 / 05 / 20 depositata i n data 2 9 / 0 6 /20 2 0 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 9 / 10 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: Oggetto:società cessata – responsabilità dell’erede delliquidatoree socio Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 - [OSCURATO:PERSONA] impugnava la cartella di pagamento notificatale qualecoerede di [OSCURATO:PERSONA], riferita a imposte, sanzioni e interessi per l’anno 1998 derivante da avviso di accertamento divenutodefinitivo per mancata impugnazione nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. della quale il de cuius era socio unico e liquidatore;detta società era stata cancellata dal registro imprese condecorrenza dal 1 settembre 2010; - la CTP accoglieva il ricor so; appellava l’Ufficio; - la CTR con la sentenza qui gravata rigettava l’impugnazione; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e ha depositatomemoria; Consideratoche: - l’ unica censura dedotta si duole della violazione e falsa applicazionedegli artt. 2490 e 2495 c.c. e dell’art. 14 del d.P.R. n.602 del 1973 nonché dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente escluso la responsabilità del socio della società cancellata sulla base della mancataprova da parte dell’Ufficio della distribuzione del residuo diliquidazione in capo al socio; - va preliminarmente disattesa l’eccezione di giudicato interno di cui alcontroricorso, in qu anto priva di autosufficienza; - invero parte controricorrente non trascrive né produce gli atti dei gradidel merito né la sentenza di primo grado il cui esame risulta necessarioa questa Corte per potere, senza accedere ad altri atti, percepire prima e valutare poi la fondatezza dell’eccezione; in tema di autosufficienza, questa Corte ha, altresì, precisato che: l'adempimentodell'obbligo di specifica indicazione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso di cui all'art. 366, comma1, n. 6 , c.p.c., previsto a pena di inammissibilità, impone quantomeno che gli stessi risultino da una elencazione contenuta nell'atto, non essendo a tale fine sufficiente la presenza di un indicenel fascicolo di parte" (Cass. n. 23452 del 2017).

Orbene, Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 non ri sulta neppure che nella elencazione contenuta in calce al ricorsosiano stati indicati, come allegato, gli atti necessari per la valutazionedella censura proposta; - venendo quindi al contenuto del motivo, esso si appalesa fondato; - va premesso che la cartel la impugnata deriva dall’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme derivanti dal passaggio in giudicato della sentenza della CTP con la quale l’avviso di accertamentoa carico della società estinta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., aventecome socio unico i l dante causa della ricorrente, [OSCURATO:PERSONA],era stato dichiarato legittimo; - il motivo è fondato; - secondo la giurisprudenza di questa Corte dall'estinzione della società, derivante dalla sua volontaria cancellazione dal registro delle imprese, non di scende l'estinzione dei debiti ancora insoddisfatti che ad essa facevano capo, poiché in tale ipotesi si riconoscerebbe al debitore di disporre unilateralmente del diritto altrui,con conseguente ingiustificato sacrificio dei creditori (Cass., S.U.,12 mar zo 2013, n. 6070, Cass. 23 maggio 2017, n. 12953, Cass. 28 dicembre 2017, n. 31040).

L'estinzione della società determina,pertanto, un fenomeno di tipo successorio tale per cui i debiti insoddisfatti della stessa si trasferiscono in capo ai suoi soci,estinzione che pacificamente è avvenuta in data 1 settembre 2010ben dopo la notifica dell’avviso di accertamento e prima della notifica al socio della cartella qui impugnata, fatto quest’ultimo avvenutoil 5 gennaio 2012.

Peraltro, questa Corte, sulla scia d ei principiespressi dalle Sezioni Unite di questa Corte sopra ricordati, siè andata ormai consolidando nell'affermare che la questione per cui"i soci abbiano goduto, o no, di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione non è dirimente (..) ai fini dell'esclusionedell'interesse ad agire del Fisco creditore" (Cass. n. 9094/2017); - secondo tale indirizzo giurisprudenziale gli ex soci sono sempre destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 societàestinta ma non defini ti al termine della liquidazione, fermo restandoil loro diritto di opporre il limite di responsabilità ex art . 2495 c.c.

Ove tale limite rendesse evidente l'inutilità per il creditoredi fare valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò incidere bbe sull'interesse ad agire, ma il creditore potrebbe comunque avere interesse a proseguire il giudizio se vi fosse la possibilitàper i soci di succedere in eventuali rapporti attivi della societànon definiti al termine della liquidazione.

Sicchè l'assen za nelbilancio di liquidazione della società estinta di ripartizioni agli exsoci non esclude "l'interesse dell'Agenzia a procurarsi un titolo nei confronti dei soci, in considerazione della natura dinamica dell'interessead agire, che rifugge da consider azioni statiche allo statodegli atti" (Cass. n. 12953/2017, Cass. n. 9672/2018, Cass.n.17243/2018, Cass. n. 29117/2018).

Tale indirizzo ha di recente avutol'avallo delle Sezioni Unite - cfr. Cass., S.U., n. 619/2021 - oltre che da ulteriore giurispruden za di questa Corte (Cass. n. 10337/2021).Ora, a tale orientamento la CTR non ha mostrato di uniformarsi, laddove ha ritenuto illegittima la cartella di pagamento– con la quale era posta in esecuzione la pretesa per tributi di cui all’avviso di accertamen to notificato alla società quando esistente, confermato nella sua legittimità dal giudice tributario con sentenza definitiva - notificata al soci di società cancellatadal registro delle imprese per il fatto che non sarebbe stata considerata la mancata ris cossione di somme esistenti nel bilanciofinale di liquidazione, risultando tale elemento irrilevante ai fini della successione dei soci, proprio in forza dei principi giurisprudenzialiavanti indicati; - la CTR si è quindi discostata da tali principi, riten endo necessaria laprova da parte dell’Ufficio dell’”avvenuta distribuzione di somme al socio unico e/o agli eredi per effetto del bilancio finale di liquidazione”; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 - conseguentemente, in accoglimento del ricorso la sentenza è cassata con rinvio al giudice d ell’appello per nuovo esame nel rispettodei principi sopra enunciati; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 4231 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del l a Sicilia sez.staccata di Catania, n. 3510 / 05 / 20 depositata i n data 2 9 / 0 6 /20 2 0 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 9 / 10 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: Oggetto:società cessata – responsabilità dell’erede delliquidatoree socio Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 - [OSCURATO:PERSONA] impugnava la cartella di pagamento notificatale qualecoerede di [OSCURATO:PERSONA], riferita a imposte, sanzioni e interessi per l’anno 1998 derivante da avviso di accertamento divenutodefinitivo per mancata impugnazione nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. della quale il de cuius era socio unico e liquidatore;detta società era stata cancellata dal registro imprese condecorrenza dal 1 settembre 2010; - la CTP accoglieva il ricor so; appellava l’Ufficio; - la CTR con la sentenza qui gravata rigettava l’impugnazione; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e ha depositatomemoria; Consideratoche: - l’ unica censura dedotta si duole della violazione e falsa applicazionedegli artt. 2490 e 2495 c.c. e dell’art. 14 del d.P.R. n.602 del 1973 nonché dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente escluso la responsabilità del socio della società cancellata sulla base della mancataprova da parte dell’Ufficio della distribuzione del residuo diliquidazione in capo al socio; - va preliminarmente disattesa l’eccezione di giudicato interno di cui alcontroricorso, in qu anto priva di autosufficienza; - invero parte controricorrente non trascrive né produce gli atti dei gradidel merito né la sentenza di primo grado il cui esame risulta necessarioa questa Corte per potere, senza accedere ad altri atti, percepire prima e valutare poi la fondatezza dell’eccezione; in tema di autosufficienza, questa Corte ha, altresì, precisato che: l'adempimentodell'obbligo di specifica indicazione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso di cui all'art. 366, comma1, n. 6 , c.p.c., previsto a pena di inammissibilità, impone quantomeno che gli stessi risultino da una elencazione contenuta nell'atto, non essendo a tale fine sufficiente la presenza di un indicenel fascicolo di parte" (Cass. n. 23452 del 2017). Orbene, Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 non ri sulta neppure che nella elencazione contenuta in calce al ricorsosiano stati indicati, come allegato, gli atti necessari per la valutazionedella censura proposta; - venendo quindi al contenuto del motivo, esso si appalesa fondato; - va premesso che la cartel la impugnata deriva dall’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme derivanti dal passaggio in giudicato della sentenza della CTP con la quale l’avviso di accertamentoa carico della società estinta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., aventecome socio unico i l dante causa della ricorrente, [OSCURATO:PERSONA],era stato dichiarato legittimo; - il motivo è fondato; - secondo la giurisprudenza di questa Corte dall'estinzione della società, derivante dalla sua volontaria cancellazione dal registro delle imprese, non di scende l'estinzione dei debiti ancora insoddisfatti che ad essa facevano capo, poiché in tale ipotesi si riconoscerebbe al debitore di disporre unilateralmente del diritto altrui,con conseguente ingiustificato sacrificio dei creditori (Cass., S.U.,12 mar zo 2013, n. 6070, Cass. 23 maggio 2017, n. 12953, Cass. 28 dicembre 2017, n. 31040). L'estinzione della società determina,pertanto, un fenomeno di tipo successorio tale per cui i debiti insoddisfatti della stessa si trasferiscono in capo ai suoi soci,estinzione che pacificamente è avvenuta in data 1 settembre 2010ben dopo la notifica dell’avviso di accertamento e prima della notifica al socio della cartella qui impugnata, fatto quest’ultimo avvenutoil 5 gennaio 2012. Peraltro, questa Corte, sulla scia d ei principiespressi dalle Sezioni Unite di questa Corte sopra ricordati, siè andata ormai consolidando nell'affermare che la questione per cui"i soci abbiano goduto, o no, di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione non è dirimente (..) ai fini dell'esclusionedell'interesse ad agire del Fisco creditore" (Cass. n. 9094/2017); - secondo tale indirizzo giurisprudenziale gli ex soci sono sempre destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 societàestinta ma non defini ti al termine della liquidazione, fermo restandoil loro diritto di opporre il limite di responsabilità ex art . 2495 c.c. Ove tale limite rendesse evidente l'inutilità per il creditoredi fare valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò incidere bbe sull'interesse ad agire, ma il creditore potrebbe comunque avere interesse a proseguire il giudizio se vi fosse la possibilitàper i soci di succedere in eventuali rapporti attivi della societànon definiti al termine della liquidazione. Sicchè l'assen za nelbilancio di liquidazione della società estinta di ripartizioni agli exsoci non esclude "l'interesse dell'Agenzia a procurarsi un titolo nei confronti dei soci, in considerazione della natura dinamica dell'interessead agire, che rifugge da consider azioni statiche allo statodegli atti" (Cass. n. 12953/2017, Cass. n. 9672/2018, Cass.n.17243/2018, Cass. n. 29117/2018). Tale indirizzo ha di recente avutol'avallo delle Sezioni Unite - cfr. Cass., S.U., n. 619/2021 - oltre che da ulteriore giurispruden za di questa Corte (Cass. n. 10337/2021).Ora, a tale orientamento la CTR non ha mostrato di uniformarsi, laddove ha ritenuto illegittima la cartella di pagamento– con la quale era posta in esecuzione la pretesa per tributi di cui all’avviso di accertamen to notificato alla società quando esistente, confermato nella sua legittimità dal giudice tributario con sentenza definitiva - notificata al soci di società cancellatadal registro delle imprese per il fatto che non sarebbe stata considerata la mancata ris cossione di somme esistenti nel bilanciofinale di liquidazione, risultando tale elemento irrilevante ai fini della successione dei soci, proprio in forza dei principi giurisprudenzialiavanti indicati; - la CTR si è quindi discostata da tali principi, riten endo necessaria laprova da parte dell’Ufficio dell’”avvenuta distribuzione di somme al socio unico e/o agli eredi per effetto del bilancio finale di liquidazione”; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 - conseguentemente, in accoglimento del ricorso la sentenza è cassata con rinvio al giudice d ell’appello per nuovo esame nel rispettodei principi sopra enunciati; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugna
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