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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19133/2024

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.- hapronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 1 0816 /20 20 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 (Pec: ags.rm@mailcert.avvocatura- stato.it); Oggetto:fallimento – art.43L.

Fall. – irrego- lareprosecuzione del giudizio –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA].R.L. [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresen- tantep.t.; –intimata – nonché [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Direttore pro tempore; –intimata – avversola sentenz a della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.5014/10/2019,non notificat a .

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 8 febbraio 202 4 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio ve- nivarigettato sia l’ appell o principale propost o dall ’Agenzia delle Entrate sial’appello incidentale dell a società [OSCURATO:SOCIETA] S . r . l ., ora in fallimento, contro la sentenz a della [OSCURATO:PERSONA] di Roma n.17686/5/17.Con tale sentenza veniva annullata la cartella di paga- mento n . 09720140071384067 emessa a seguito del controllo auto- matizzatodella dichiarazione ex articolo 36 bis d .

P .

R . 600/73 per IVA relativamenteal periodo di imposta 2009 .

2. L a [OSCURATO:SOCIETA] S . r . l . era destinataria della cartella di pagamento quale coobbligata solid ale con la [OSCURATO:SOCIETA]. , responsabilità solidale derivantedall'avvenuta scissione in data 2 agosto 2012 della società da ultimo menzionata con trasferimento del patrimonio in favore di “Societàper l'Ingegneria d'[OSCURATO:SOCIETA] ” e dalla successiva fusione perincorporazione d ella suddetta società nella [OSCURATO:SOCIETA]. . 3.La debitrice principale [OSCURATO:SOCIETA]. era stata destinataria di una co- municazione di irregolarit ̀ del modello Unico per l’anno di imposta 2009, aveva avuto accesso al pagamento dilaziona to dell’importo ri- chiestoin tale comunicazione , ma aveva omesso il versamento del pa- gamento dilazionato a partire dalla sesta rata.

La cartella richiedeva pertanto il pagamento integrale di quanto dovuto, sul presupposto delladecadenza della società dal beneficio della dilazione, ed era stata impugnatacon due distinti ricorsi sia dalla debitrice principale sia dalla debitricesolidale. 4.Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso nei confronti della con- tribuenteper le medesime ragioni per le quali con sentenza 1286/2016 laCTR aveva accolto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]..

La decisione venivaconfermata in appello sulla base di una duplice ratio decidendi : daun lato, perché la cartella era ritenuta priva di adeguata motiva- zione.Dall’altro, perché anteriormente alla notifica della cartella di pa- gamentonon risultava notificato alcun avviso che potesse consentire diverificare l' an ed il quantum della pretesa impositiva, anche sotto il profilodelle sanzioni e degli interessi richiesti. 5.Avverso la decisione propone ricorso l’Agenzia delle Entrate , affidato adue motivi .

L a contribuente non ha svolto difese .

Consideratoche:

6. Con il primo motivo di ricorso, ex art.360 primo comma n. 3 cod. proc.civ., l ’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 36bis d.P.R. 600/1973 , 5 4 bis d.P.R. 633/72 , 1292 cod. civ. da parte della sentenza impugnata, nel capo in cui afferma che anteriormente allacartella di pagamento non risultava notificato alcun avviso che po- tesseconsentire di verificare l' an ed il quantum della pretesa imposi- tiva,anche sotto il profilo delle sanzioni e degli interessi richiesti. 7.Il secondo motivo dell’Agenzia, in relazione all’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt.25 d.P.R. 602/1973 e 7 l. 212/2000 da parte del giudice d’appello, nellaparte in cui ha stabilito che la cartella sarebbe stata priva di ade- guatamotivazione. 8.Non sussistono i presupposti per la decisione in camera di consiglio ex art.380 bis, ultimo comma cod. proc. civ., per la rilevanza delle questionicontroverse considerato che : -l’Agenzia rende noto che la società [OSCURATO:SOCIETA]. è stata dichiarata fallita in data 22 marzo 2019 con sentenza del Tribunale di Brindisi n.5/2019e che la sentenza di appello è stata depositata il successivo 12.9.2019; -l’introduzione del terzo comma all’art. 43 l.fall., ad opera dell’art. 41, comma1, del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, ha previsto che l’apertura delfallimento « determina l’interruzione del processo »; - la novella è stata interpretata dalla successiva giurisprudenza della Cortedi cassazione nel senso che è stato introdotto l’”evento interrut- tivoautomatico” del processo , per cui la dichiarazione di fallimento di unaparte determina ipso iure l’interruzione del giudizio in corso , senza chesia necessaria per la produzione del relativo effetto la notificazione allealtre parti costituite da parte del soggetto fallito o la dichiarazione inudienza dell’intervenuto fallimento; - il legislatore del 2006 ha reso applicabile l’art. 305 cod. proc. civ., conla conseguente estinzione del processo, ove non proseguito o rias- suntonel termine trimestrale, considerato che per effetto della novella introdottadall'art. 58, comma primo, della l. n. 69/2009, tale termine in luogo del precedente semestrale si applica ai giudizi introdotti in primogrado dopo l'entrata in vigore della predetta legge e, quindi, dal 4luglio 2009 (Cass. 16982/2023); -la Corte costituzionale con la sentenza interpretativa di rigetto del 21 gennaio 2010, n. 17 sulla questione di legittimità dell’art. 305 cod. proc.civ., in relazione ai parametri degli artt. 3, 24 e 111 Cost., ha stabilitoil termine per la riassunzione del processo interrotto automa- ticamentedecorre non dal giorno in cui si è verificato l’evento interrut- tivo,ma da quello in cui la parte interessata alla riassunzione ha avuto conoscenzain forma legale dell’evento; -È intervenuto il d.lgs. 12 febbraio 2019, n. 14, recante il Codice della crisid'impresa e dell'insolvenza, il quale nel comma 3 dell'art. 143 pre- vedeche il termine per la riassunzione del processo decorre da quando l'interruzione viene dichiarata dal giudice, ma l ’ entrata in vigore del decretoè stata differita al 1 5 .7.2022 ; -le S.U. della Corte di cassazione (Cass.

S.U. n. 12476 del 2020; Cass.

S.U.n. 8504 del 2021) hanno stabilito che il C odice della crisi e dell'in- solvenza«è testo in generale non applicabile - per scelta del legislatore -alle procedure aperte anteriormente alla sua entrata in vigore »; -la relazione illustrativa al Codice chiarisce che, per consentire al cu- ratoredi costituirsi nei giudizi che hanno ad oggetto rapporti patrimo- niali compresi nella liquidazione, l'apertura della stessa comporta di dirittol'interruzione automatica del processo e, tuttavia, al fine di ga- rantireil diritto di difesa delle parti, il termine per la riassunzione de- corredal momento in cui il giudice dichiara l'avvenuta interruzione; -le S.U. della Corte di cassazione (Cass.

S.U. n. 12154 del 2021) hanno affermatoche, in caso di apertura del fallimento, l'interruzione del pro- cessoè automatica ai sensi dell'art. 43, comma 3, l. fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzionedi cui all'art. 305 c od . p roc . c iv . e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall. per le domande di credito,decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'in- terruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale di- chiarazione,qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia inudienza ai sensi dell'art. 176, comma 2, cod. proc. civ. , va notificata alleparti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficiogiudiziario; - la giurisprudenza della Corte (Cass. n. 17199/2016, conforme a n. 24025/2009),elaborata con riferimento all’art.300 cod. proc. civ., ha affermatoche s e il giudice non dichiari l’interruzione, nonostante il ve- rificarsi dell’evento interruttivo, il processo prosegue invalidamente comportando la nullità derivata della sentenza.

Tuttavia, poiché le normeche disciplinano l’interruzione del processo sono preordinate alla tutela della parte colpita dal relativo evento, soltanto quest’ultima è legittimata a dolersi dell’irrituale continuazione del processo nono- stanteil verificarsi della causa interruttiva, sicché la mancata interru- zionedel processo non può essere rilevata d’ufficio dal giudice, né es- sereeccepita dall’altra parte come motivo di nullità ; -i n generale, la giurisprudenza della Corte (Cass. n. 15031/2016) ha affermato che le norme sull'interruzione del processo sono rivolte a tutelare la parte nei cui confronti si è verificato l'evento interruttivo, sicchél'irregolare prosecuzione del giudizio derivante dalla loro inos- servanzapuò essere fatta valere soltanto da quest'ultima, che dall'e- vento interruttivo può essere pregiudicata

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.- hapronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 1 0816 /20 20 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 (Pec: ags.rm@mailcert.avvocatura- stato.it); Oggetto:fallimento – art.43L. Fall. – irrego- lareprosecuzione del giudizio –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA].R.L. [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresen- tantep.t.; –intimata – nonché [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Direttore pro tempore; –intimata – avversola sentenz a della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.5014/10/2019,non notificat a . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 8 febbraio 202 4 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio ve- nivarigettato sia l’ appell o principale propost o dall ’Agenzia delle Entrate sial’appello incidentale dell a società [OSCURATO:SOCIETA] S . r . l ., ora in fallimento, contro la sentenz a della [OSCURATO:PERSONA] di Roma n.17686/5/17.Con tale sentenza veniva annullata la cartella di paga- mento n . 09720140071384067 emessa a seguito del controllo auto- matizzatodella dichiarazione ex articolo 36 bis d . P . R . 600/73 per IVA relativamenteal periodo di imposta 2009 . 2. L a [OSCURATO:SOCIETA] S . r . l . era destinataria della cartella di pagamento quale coobbligata solid ale con la [OSCURATO:SOCIETA]. , responsabilità solidale derivantedall'avvenuta scissione in data 2 agosto 2012 della società da ultimo menzionata con trasferimento del patrimonio in favore di “Societàper l'Ingegneria d'[OSCURATO:SOCIETA] ” e dalla successiva fusione perincorporazione d ella suddetta società nella [OSCURATO:SOCIETA]. . 3.La debitrice principale [OSCURATO:SOCIETA]. era stata destinataria di una co- municazione di irregolarit ̀ del modello Unico per l’anno di imposta 2009, aveva avuto accesso al pagamento dilaziona to dell’importo ri- chiestoin tale comunicazione , ma aveva omesso il versamento del pa- gamento dilazionato a partire dalla sesta rata. La cartella richiedeva pertanto il pagamento integrale di quanto dovuto, sul presupposto delladecadenza della società dal beneficio della dilazione, ed era stata impugnatacon due distinti ricorsi sia dalla debitrice principale sia dalla debitricesolidale. 4.Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso nei confronti della con- tribuenteper le medesime ragioni per le quali con sentenza 1286/2016 laCTR aveva accolto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA].. La decisione venivaconfermata in appello sulla base di una duplice ratio decidendi : daun lato, perché la cartella era ritenuta priva di adeguata motiva- zione.Dall’altro, perché anteriormente alla notifica della cartella di pa- gamentonon risultava notificato alcun avviso che potesse consentire diverificare l' an ed il quantum della pretesa impositiva, anche sotto il profilodelle sanzioni e degli interessi richiesti. 5.Avverso la decisione propone ricorso l’Agenzia delle Entrate , affidato adue motivi . L a contribuente non ha svolto difese . Consideratoche: 6. Con il primo motivo di ricorso, ex art.360 primo comma n. 3 cod. proc.civ., l ’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 36bis d.P.R. 600/1973 , 5 4 bis d.P.R. 633/72 , 1292 cod. civ. da parte della sentenza impugnata, nel capo in cui afferma che anteriormente allacartella di pagamento non risultava notificato alcun avviso che po- tesseconsentire di verificare l' an ed il quantum della pretesa imposi- tiva,anche sotto il profilo delle sanzioni e degli interessi richiesti. 7.Il secondo motivo dell’Agenzia, in relazione all’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt.25 d.P.R. 602/1973 e 7 l. 212/2000 da parte del giudice d’appello, nellaparte in cui ha stabilito che la cartella sarebbe stata priva di ade- guatamotivazione. 8.Non sussistono i presupposti per la decisione in camera di consiglio ex art.380 bis, ultimo comma cod. proc. civ., per la rilevanza delle questionicontroverse considerato che : -l’Agenzia rende noto che la società [OSCURATO:SOCIETA]. è stata dichiarata fallita in data 22 marzo 2019 con sentenza del Tribunale di Brindisi n.5/2019e che la sentenza di appello è stata depositata il successivo 12.9.2019; -l’introduzione del terzo comma all’art. 43 l.fall., ad opera dell’art. 41, comma1, del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, ha previsto che l’apertura delfallimento « determina l’interruzione del processo »; - la novella è stata interpretata dalla successiva giurisprudenza della Cortedi cassazione nel senso che è stato introdotto l’”evento interrut- tivoautomatico” del processo , per cui la dichiarazione di fallimento di unaparte determina ipso iure l’interruzione del giudizio in corso , senza chesia necessaria per la produzione del relativo effetto la notificazione allealtre parti costituite da parte del soggetto fallito o la dichiarazione inudienza dell’intervenuto fallimento; - il legislatore del 2006 ha reso applicabile l’art. 305 cod. proc. civ., conla conseguente estinzione del processo, ove non proseguito o rias- suntonel termine trimestrale, considerato che per effetto della novella introdottadall'art. 58, comma primo, della l. n. 69/2009, tale termine in luogo del precedente semestrale si applica ai giudizi introdotti in primogrado dopo l'entrata in vigore della predetta legge e, quindi, dal 4luglio 2009 (Cass. 16982/2023); -la Corte costituzionale con la sentenza interpretativa di rigetto del 21 gennaio 2010, n. 17 sulla questione di legittimità dell’art. 305 cod. proc.civ., in relazione ai parametri degli artt. 3, 24 e 111 Cost., ha stabilitoil termine per la riassunzione del processo interrotto automa- ticamentedecorre non dal giorno in cui si è verificato l’evento interrut- tivo,ma da quello in cui la parte interessata alla riassunzione ha avuto conoscenzain forma legale dell’evento; -È intervenuto il d.lgs. 12 febbraio 2019, n. 14, recante il Codice della crisid'impresa e dell'insolvenza, il quale nel comma 3 dell'art. 143 pre- vedeche il termine per la riassunzione del processo decorre da quando l'interruzione viene dichiarata dal giudice, ma l ’ entrata in vigore del decretoè stata differita al 1 5 .7.2022 ; -le S.U. della Corte di cassazione (Cass. S.U. n. 12476 del 2020; Cass. S.U.n. 8504 del 2021) hanno stabilito che il C odice della crisi e dell'in- solvenza«è testo in generale non applicabile - per scelta del legislatore -alle procedure aperte anteriormente alla sua entrata in vigore »; -la relazione illustrativa al Codice chiarisce che, per consentire al cu- ratoredi costituirsi nei giudizi che hanno ad oggetto rapporti patrimo- niali compresi nella liquidazione, l'apertura della stessa comporta di dirittol'interruzione automatica del processo e, tuttavia, al fine di ga- rantireil diritto di difesa delle parti, il termine per la riassunzione de- corredal momento in cui il giudice dichiara l'avvenuta interruzione; -le S.U. della Corte di cassazione (Cass. S.U. n. 12154 del 2021) hanno affermatoche, in caso di apertura del fallimento, l'interruzione del pro- cessoè automatica ai sensi dell'art. 43, comma 3, l. fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzionedi cui all'art. 305 c od . p roc . c iv . e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall. per le domande di credito,decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'in- terruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale di- chiarazione,qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia inudienza ai sensi dell'art. 176, comma 2, cod. proc. civ. , va notificata alleparti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficiogiudiziario; - la giurisprudenza della Corte (Cass. n. 17199/2016, conforme a n. 24025/2009),elaborata con riferimento all’art.300 cod. proc. civ., ha affermatoche s e il giudice non dichiari l’interruzione, nonostante il ve- rificarsi dell’evento interruttivo, il processo prosegue invalidamente comportando la nullità derivata della sentenza. Tuttavia, poiché le normeche disciplinano l’interruzione del processo sono preordinate alla tutela della parte colpita dal relativo evento, soltanto quest’ultima è legittimata a dolersi dell’irrituale continuazione del processo nono- stanteil verificarsi della causa interruttiva, sicché la mancata interru- zionedel processo non può essere rilevata d’ufficio dal giudice, né es- sereeccepita dall’altra parte come motivo di nullità ; -i n generale, la giurisprudenza della Corte (Cass. n. 15031/2016) ha affermato che le norme sull'interruzione del processo sono rivolte a tutelare la parte nei cui confronti si è verificato l'evento interruttivo, sicchél'irregolare prosecuzione del giudizio derivante dalla loro inos- servanzapuò essere fatta valere soltanto da quest'ultima, che dall'e- vento interruttivo può essere pregiudicata
Sentenza Cassazione n. 19133/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris