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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 30723/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: la requisitoria scritta presentata - ex art. 2:3, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA]'AQUINO che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; le conclusioni rassegnate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso e condannare il ricorrente alla rifusione delle spese del presente grado (come da nota); e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse dell'imputato, ha contestato quanto rassegnato dal Procuratore generale ed ha insistito nellelaccoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 15 marzo 202:2 la Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari, in parziale riforma della sentenza resa il 18 maggio 2018 dal Tribunale di Sassari, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - che aveva interposto gravame - per il reato di diffamazione aggravata (art. 595, comma 3, cod. pen.) perché estinto per prescrizione; ed ha confermato nel resto la decisione di primo grado, che aveva condannato l'imputato al risarcimento del danno nei confronti della parte civile [OSCURATO:PERSONA], oltre alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza.

2. Avverso la sentenza di appello il difensore degli imputati ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc.

2.1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione della legge processuale, deducendo che sarebbe stata revocata l'ammissione della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] in forza di un'ordinanza la cui motivazione è apparente (e che in realtà sarebbe stata dettata dall'imminente prescrizione del reato), così impedendo alla difesa - per il tramite dell'assunzione della prova - di delineare il movente del fatto, di consentire l'ingresso di elementi altrimenti impossibili da conoscere, compresi «fatti idonei a neutralizzare l'essenza dell'offesa», il contegno della persona offesa nei rapporti con l'imputato, di «verificare i profili di attendibilità delle prove» posti a sostegno dell'assunto accusatorio».

Inoltre, ad avviso della difesa, nel confermare la prima decisione, la Corte distrettuale avrebbe reso una motivazione apparente sulle censure contenute al riguardo nell'atto di appello nonché erronea (poiché non rileverebbero le circostanze su cui avrebbe dovuto vertere l'esame quanto le possibili risposte che il teste avrebbe potuto fornire); e il Giudice di appello avrebbe invece dovuto rinnovare in parte qua l'istruttoria, poiché l'Uckmar non è stato mai sentito nel corso delle indagini preliminari (nonostante quanto esposto in senso contrario nell'ordinanza resa dal primo Giudice).

Pertanto, la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata con rinvio per assumere la prova pretermessa, indispensabile anche al fine anche di verificare la possibilità di provvedere, all'esito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., pronunciando assoluzione (in vece del proscioglimento per prescrizione).

2.2. Con il secondo motivo sono state prospettate la «violazione della legge processuale in punto di qualificazione giuridica del fatto e del reato», il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del diritto di critica e di altre scriminanti, la mancata assunzione di una prova decisiva, il vizio di motivazione, di cui è stata pure denunciata l'apparenza, inidonea a dare risposta ai motivi di appello.In particolare: - la sentenza impugnata avrebbe ignorato i princìpi giurisprudenziali in tema di diritto di critica, avrebbe dato c:redito alla ricostruzione offerta dalla persona offesa e dal teste a carico, senza considerare il contegno provocatorio del Losito prima dei fatti contestati («che ha ferito l'animo onesto e leale» dell'imputato, come rappresentato dallo stesso Carta), sottraendosi alle censure sulla ricostruzione dei fatti prospettata coni l'atto di appello; - i Giudici di merito avrebbero travisato «fatti, circostanza e soggetti», erroneamente definendo la teste Alzari (cha riportato l'animosità tra imputato e persona offesa) compagna del Carta, quantunque ella si sia definita la fidanzata del Losito (il che inciderebbe sulla valutazione del narrato di lei e sulla lettura dell'intera vicenda, condizionata da tale travisamento); - il Losito era on line quanto il Carta ha pubblicato su Facebook le espressioni in imputazione ed ha pure intrattenuto con lui contatti diretti tramite messaggi telematici, ragion per cui erroneamente il fatto sarebbe stato qualificato come diffamazione aggravata e non anche come ingiuria, i aggravata, ipotesi oggi depenalizzata; - l'esercizio del diritto di critica politica, quantomeno putativo, sarebbe stato negato esclusivamente sulla base della perceziore soggettiva della persona offesa, peraltro non credibile alla luce della sua caratura personale, professionale e politica emersa nel corso dell'istruttoria e in contrasto con i princìpi posti dalla giurisprudenza, per il tramite di un'argomentazione contradditoria (che avrebbe valorizzato le espressioni del Carta, accessorie rispetto alla slealtà mostrata dal Losito) e gli avrebbe attribuito un animus nocendi e un'intenzione diffamatoria senza considerare il negativo atteggiamento anche processuale del Losito; - nel caso di specie non si potrebbe «dibattere di continenza», in quanto non sarebbero emersi «toni aspri e forti» bensì paradossali ed ironici, ma non eccedenti il registro comunicativo tipico del mondo politico; - non sarebbe stata considerata la reciprocità delle offese, esposta dalla teste [OSCURATO:PERSONA]; - sarebbe apparente la motivazione sull'elemento psicologico. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Quanto al primo motivo, deve osservarsi che: - è, in effetti, affetta da nullità l'ordinanza con la quale il giudice abbia revocato il provvedimento di ammissione dei testi della difesa in difetto di motivazione sul necessario requisito della loro superfluità, poiché in tal modo si determina «una violazione del diritto della parte di "difendersi provando", stabilito dal comma secondo dell'art. 495 cod. proc. pen., corrispondente al principio della "parità delle armi" sancito dall'art. 6, comma terzo, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l'art. 111, comma secondo, cella Costituzione in tema di contraddittorio tra le parti» (Sez. 5, n. 16976 del 12/02/2020, Polise, Rv. 279166 — 01; Sez. 5, n. 51522 del 30;9/2013, Abatelli, Rv. 257892); - tuttavia, tale nullità deve qualificarsi di ordine generale a regime intermedio (Sez. 5, n. 16976/2020, cit.; Sez. 6, n. 53823 del 5/10/2017, M., Rv. 271732; Sez. 2, n. 9761 del 10/2/2015, Rizzello, Rv. 263210; Sez. 5, n. 51522/2013, cit.), ragion per cui essa — come previsto dalla legge processuale - deve essere immediatamente eccepita dalla parte presente a pena di decadenza (art. 182, commi 2 e 3, cod. proc. pen.); - nel caso di specie, all'udienza del 18 maggio 2019, a seguito dell'emissione dell'ordinanza di revoca, nulla è stato eccepito (cfr. verbale dell'udienza cit.).

Non occorre, allora, dilungarsi per rimarcare la genericità del motivo di impugnazione che, oltre a ripercorrere le cadenze processuali, ha omesso del tutto di precisare in che termini la prova fosse rilevante ai fini della decisione, essendosi affidato ad enunciati del tutto privi di specificità ed assertivi: «Se non è infatti in discussione il diritto dell'imputato di difendersi citando e facendo esaminare i propri testimoni, va peraltro ricordato come tale diritto trovi un limite nel potere del giudice di escludere le prove superflue ed irrilevanti, talché il ricorrente non può lamentare la lesione del proprio diritto di difesa se non consente di apprezzare la sua portata nel contesto processuale di riferimento» (Sez. 5, n. 10425 del 28/10/2015 - dep. 2016, Lanzafame, Rv. 267559 — 01, in motivazione; cfr. pure Sez. 5, n. 53705 del 21/09/2018, [OSCURATO:PERSONA], n.m.).

2. Anche il secondo motivo è inammissibile.

2.1. Anzitutto, sono inediti il tema della presenza della persona offesa allorché l'imputato ha divulgato le espressioni in imputazione e quello della reciprocità delle offese tra le parti; e questa Corte ha già chiarito che «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza» (Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 - 01, che - quanto alla violazione di legge - richiama il disposto dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; e con specifico riferimento al vizio di motivazione richiama Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv.270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]; con riferimento alla violazione di legge cfr. Sez.

U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv.

Rv. 282095 - 01, non nnassimata sul punto, che richiama l'art. 606, comma 3, cit.).

Diviene superflua ogni ulteriore considerazione.

2.2. Per quel che attiene, invece, al diritto di critica, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità è consolidata nel ritenere che: - «in tema di diffamazione, l'esimente del diritto di critica postula una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione, ma non vieta l'utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, hanno anche iil significato di mero giudizio critico negativo di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato» (Sez. 5, n. 17243 del 19/02/2020, Lunghini, Rv. 279133 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 15089 del 29/11/2019 - dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279084 - 01; Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010 - dep. 2011, Simeone, Rv. 249239 — 01); - difatti, «la nozione di "critica", quale espressione della libera manifestazione del pensiero» rimanda «anche e soprattutto» all'area «della disputa e della contrapposizione, oltre che della disapprovazione e del biasimo anche con toni aspri e taglienti, non essendovi limiti astrattamente concepibili all'oggetto della libera manifestazione del pensiero, se non quelli specificamente indicati dal legislatore.

I limiti sono rinvenibili, secondo le linee ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza e dalla dottrina, nella difesa dei diritti inviolabili, quale è quello previsto dall'art. 2 Cost., onde non è consentito» - per quel che qui importa - «trasmodare nella invettiva gratuita, salvo che la offesa sia necessaria e funzionale alla costruzione del giudizio critico» (Sez. 5, n. 12180 del 31/01/2019, Valente, Rv. 276033 - 01, che richiama, tra le altre, Sez. 5 n. 37397 del 24/06/2016, C., Rv. 267866; cfr. pure Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017 - dep. 2018, Coppola, Rv. 272432 - 01; Sez. 1, n. 40930 del 27/09/2013, Travaglio, Rv. 257794 - 01); - al riguardo, «occorre contestualizzare le espressioni intrinsecamente ingiuriose, ossia valutarle in relazione al contesto spazio - temporale e dialettico nel quale sono state profferite, e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur forti e sferzanti, non risultino meramente gratuiti, ma siano invece pertinenti al tema in discussione e proporzionati al fatto narrato e al concetto da esprimere» (Sez. 5, n. 12180/2019, cit.; Sez. 5 n. 32027 del 23/03/2018, Maffioletti, Rv. 273573); e il giudice è chiamato a «verificare se il negativo giudizio di valore espresso possa essere, in qualche modo, giustificabile nell'ambito di un contesto critico e funzionale all'argomentazione, così da escludere la invettiva personale volta ad aggredire personalmente il destinatario [...], con espressioni inutilmente umilianti e gravemente infamanti» che trascendono in un attacco personale (Sez. 5, n. 12180/2019, cit.; cfr. pure Sez. 5 n. 31669 del 14/04/2015, Marcialis, Rv. 264442; Sez. 5 n. 15060 del 23/02/2011, Dessì, Rv. 250174; cfr. da ultimo, proprio in tema di critica politica, Sez. 5, n. 4530 del 10/11/2022 - dep. 2023, Alloro, Rv. 283964 -

029. Deve, altresì, ribadirsi che «in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato» (Sez. 5, n. 486 del 19/09/2014, Demofonti, Rv. 261284; cfr. pure Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013, Fabrizio, Rv. 256706).

Nel caso in esame la Corte territoriale ha escluso i presupposti del diritto di critica, ritenendo che l'imputato abbia impiegato espressioni gratuitamente diffamatorie, avulse dal contesto in cui esse si inserivano (le consultazioni elettorali comunali e le candidature per esse), negando pertanto che potessero costituire esercizio del diritto di critica politica.

Tale ricostruzione è con evidenza corretta alla luce del tenore delle espressioni in discorso (con le quali la persona offesa è stata definita un individuo subdolo e penoso e privo di scrupoli al punto da essere capace di strumentalizzare falsamente il padre e di rivolgersi ai malati terminali pur di avere un voto).

Tale ricostruzione non può dirsi utilmente censurata dal ricorso, che ha perorato un diverso apprezzamento senza neppure confrontarsi compiutamente con tale iter.

Ancora, nell'ambito della motivazione non è rilevante il denunciato travisamento della relazione tra l'Alzari e le parti, poiché la Corte territoriale ha richiamato il narrato della teste per dar conto degli inviti da lei rivolti all'imputato a moderare i toni (dopo aver letto i commenti) e del fatto che ella avesse espresso disappunto per gli appellativi usati verso il Losito, dato questo che non inficia con evidenza la motivazione e che, dunque, non consente di ravvisare l'utilizzazione di un dato probatorio travisato decisivo nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01).

Quanto, infine, alla sussistenza dell'elemento soggettivo, il ricorso è manifestamente infondato e versato in fatto, in quanto la Corte di merito ha correttamente rilevato che perché ricorra il dolo generico del delitto in contestazione non è necessario Vanimus iniuriandi (Sez. 5, n. 4364 del 12/12/2012 - dep. 2013, Arcadi, Rv. 254:390 - 01: «ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di diffamazione, non si richiede che sussista 6 ti" l'animus iniurandi vel diffamandi, essendo sufficiente il dolo generico (che può anche assumere la forma del dolo eventuale), in quanto è sufficiente che l'agente, consapevolmente, faccia uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, ossia adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere, senza un diretto riferimento alle intenzioni dell'agente») e ne ha tratto la sussistenza dalla reiterazione delle espressioni da parte dell'imputato, pur a fronte dell'invito a desistere ricevuto dall'Alzari (non rilevando neppure sotto detto profilo il SUD specifico rapporto con l'imputato e con la persona offesa), profilo con il quale il ricorso non si è confronta compiutamente, finendo col prospettare un diverso apprezzamento di merito a questa Certe di legittimità.

3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ziitteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).ù L'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che si liquidano in complessivi euro 3.400,00, oltre accessori di legge.

P.Q.MI.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: la requisitoria scritta presentata - ex art. 2:3, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA]'AQUINO che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; le conclusioni rassegnate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso e condannare il ricorrente alla rifusione delle spese del presente grado (come da nota); e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse dell'imputato, ha contestato quanto rassegnato dal Procuratore generale ed ha insistito nellelaccoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 15 marzo 202:2 la Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari, in parziale riforma della sentenza resa il 18 maggio 2018 dal Tribunale di Sassari, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - che aveva interposto gravame - per il reato di diffamazione aggravata (art. 595, comma 3, cod. pen.) perché estinto per prescrizione; ed ha confermato nel resto la decisione di primo grado, che aveva condannato l'imputato al risarcimento del danno nei confronti della parte civile [OSCURATO:PERSONA], oltre alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore degli imputati ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. 2.1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione della legge processuale, deducendo che sarebbe stata revocata l'ammissione della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] in forza di un'ordinanza la cui motivazione è apparente (e che in realtà sarebbe stata dettata dall'imminente prescrizione del reato), così impedendo alla difesa - per il tramite dell'assunzione della prova - di delineare il movente del fatto, di consentire l'ingresso di elementi altrimenti impossibili da conoscere, compresi «fatti idonei a neutralizzare l'essenza dell'offesa», il contegno della persona offesa nei rapporti con l'imputato, di «verificare i profili di attendibilità delle prove» posti a sostegno dell'assunto accusatorio». Inoltre, ad avviso della difesa, nel confermare la prima decisione, la Corte distrettuale avrebbe reso una motivazione apparente sulle censure contenute al riguardo nell'atto di appello nonché erronea (poiché non rileverebbero le circostanze su cui avrebbe dovuto vertere l'esame quanto le possibili risposte che il teste avrebbe potuto fornire); e il Giudice di appello avrebbe invece dovuto rinnovare in parte qua l'istruttoria, poiché l'Uckmar non è stato mai sentito nel corso delle indagini preliminari (nonostante quanto esposto in senso contrario nell'ordinanza resa dal primo Giudice). Pertanto, la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata con rinvio per assumere la prova pretermessa, indispensabile anche al fine anche di verificare la possibilità di provvedere, all'esito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., pronunciando assoluzione (in vece del proscioglimento per prescrizione). 2.2. Con il secondo motivo sono state prospettate la «violazione della legge processuale in punto di qualificazione giuridica del fatto e del reato», il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del diritto di critica e di altre scriminanti, la mancata assunzione di una prova decisiva, il vizio di motivazione, di cui è stata pure denunciata l'apparenza, inidonea a dare risposta ai motivi di appello.In particolare: - la sentenza impugnata avrebbe ignorato i princìpi giurisprudenziali in tema di diritto di critica, avrebbe dato c:redito alla ricostruzione offerta dalla persona offesa e dal teste a carico, senza considerare il contegno provocatorio del Losito prima dei fatti contestati («che ha ferito l'animo onesto e leale» dell'imputato, come rappresentato dallo stesso Carta), sottraendosi alle censure sulla ricostruzione dei fatti prospettata coni l'atto di appello; - i Giudici di merito avrebbero travisato «fatti, circostanza e soggetti», erroneamente definendo la teste Alzari (cha riportato l'animosità tra imputato e persona offesa) compagna del Carta, quantunque ella si sia definita la fidanzata del Losito (il che inciderebbe sulla valutazione del narrato di lei e sulla lettura dell'intera vicenda, condizionata da tale travisamento); - il Losito era on line quanto il Carta ha pubblicato su Facebook le espressioni in imputazione ed ha pure intrattenuto con lui contatti diretti tramite messaggi telematici, ragion per cui erroneamente il fatto sarebbe stato qualificato come diffamazione aggravata e non anche come ingiuria, i aggravata, ipotesi oggi depenalizzata; - l'esercizio del diritto di critica politica, quantomeno putativo, sarebbe stato negato esclusivamente sulla base della perceziore soggettiva della persona offesa, peraltro non credibile alla luce della sua caratura personale, professionale e politica emersa nel corso dell'istruttoria e in contrasto con i princìpi posti dalla giurisprudenza, per il tramite di un'argomentazione contradditoria (che avrebbe valorizzato le espressioni del Carta, accessorie rispetto alla slealtà mostrata dal Losito) e gli avrebbe attribuito un animus nocendi e un'intenzione diffamatoria senza considerare il negativo atteggiamento anche processuale del Losito; - nel caso di specie non si potrebbe «dibattere di continenza», in quanto non sarebbero emersi «toni aspri e forti» bensì paradossali ed ironici, ma non eccedenti il registro comunicativo tipico del mondo politico; - non sarebbe stata considerata la reciprocità delle offese, esposta dalla teste [OSCURATO:PERSONA]; - sarebbe apparente la motivazione sull'elemento psicologico. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Quanto al primo motivo, deve osservarsi che: - è, in effetti, affetta da nullità l'ordinanza con la quale il giudice abbia revocato il provvedimento di ammissione dei testi della difesa in difetto di motivazione sul necessario requisito della loro superfluità, poiché in tal modo si determina «una violazione del diritto della parte di "difendersi provando", stabilito dal comma secondo dell'art. 495 cod. proc. pen., corrispondente al principio della "parità delle armi" sancito dall'art. 6, comma terzo, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l'art. 111, comma secondo, cella Costituzione in tema di contraddittorio tra le parti» (Sez. 5, n. 16976 del 12/02/2020, Polise, Rv. 279166 — 01; Sez. 5, n. 51522 del 30;9/2013, Abatelli, Rv. 257892); - tuttavia, tale nullità deve qualificarsi di ordine generale a regime intermedio (Sez. 5, n. 16976/2020, cit.; Sez. 6, n. 53823 del 5/10/2017, M., Rv. 271732; Sez. 2, n. 9761 del 10/2/2015, Rizzello, Rv. 263210; Sez. 5, n. 51522/2013, cit.), ragion per cui essa — come previsto dalla legge processuale - deve essere immediatamente eccepita dalla parte presente a pena di decadenza (art. 182, commi 2 e 3, cod. proc. pen.); - nel caso di specie, all'udienza del 18 maggio 2019, a seguito dell'emissione dell'ordinanza di revoca, nulla è stato eccepito (cfr. verbale dell'udienza cit.). Non occorre, allora, dilungarsi per rimarcare la genericità del motivo di impugnazione che, oltre a ripercorrere le cadenze processuali, ha omesso del tutto di precisare in che termini la prova fosse rilevante ai fini della decisione, essendosi affidato ad enunciati del tutto privi di specificità ed assertivi: «Se non è infatti in discussione il diritto dell'imputato di difendersi citando e facendo esaminare i propri testimoni, va peraltro ricordato come tale diritto trovi un limite nel potere del giudice di escludere le prove superflue ed irrilevanti, talché il ricorrente non può lamentare la lesione del proprio diritto di difesa se non consente di apprezzare la sua portata nel contesto processuale di riferimento» (Sez. 5, n. 10425 del 28/10/2015 - dep. 2016, Lanzafame, Rv. 267559 — 01, in motivazione; cfr. pure Sez. 5, n. 53705 del 21/09/2018, [OSCURATO:PERSONA], n.m.). 2. Anche il secondo motivo è inammissibile. 2.1. Anzitutto, sono inediti il tema della presenza della persona offesa allorché l'imputato ha divulgato le espressioni in imputazione e quello della reciprocità delle offese tra le parti; e questa Corte ha già chiarito che «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza» (Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 - 01, che - quanto alla violazione di legge - richiama il disposto dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; e con specifico riferimento al vizio di motivazione richiama Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv.270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]; con riferimento alla violazione di legge cfr. Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. Rv. 282095 - 01, non nnassimata sul punto, che richiama l'art. 606, comma 3, cit.). Diviene superflua ogni ulteriore considerazione. 2.2. Per quel che attiene, invece, al diritto di critica, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità è consolidata nel ritenere che: - «in tema di diffamazione, l'esimente del diritto di critica postula una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione, ma non vieta l'utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, hanno anche iil significato di mero giudizio critico negativo di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato» (Sez. 5, n. 17243 del 19/02/2020, Lunghini, Rv. 279133 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 15089 del 29/11/2019 - dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279084 - 01; Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010 - dep. 2011, Simeone, Rv. 249239 — 01); - difatti, «la nozione di "critica", quale espressione della libera manifestazione del pensiero» rimanda «anche e soprattutto» all'area «della disputa e della contrapposizione, oltre che della disapprovazione e del biasimo anche con toni aspri e taglienti, non essendovi limiti astrattamente concepibili all'oggetto della libera manifestazione del pensiero, se non quelli specificamente indicati dal legislatore. I limiti sono rinvenibili, secondo le linee ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza e dalla dottrina, nella difesa dei diritti inviolabili, quale è quello previsto dall'art. 2 Cost., onde non è consentito» - per quel che qui importa - «trasmodare nella invettiva gratuita, salvo che la offesa sia necessaria e funzionale alla costruzione del giudizio critico» (Sez. 5, n. 12180 del 31/01/2019, Valente, Rv. 276033 - 01, che richiama, tra le altre, Sez. 5 n. 37397 del 24/06/2016, C., Rv. 267866; cfr. pure Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017 - dep. 2018, Coppola, Rv. 272432 - 01; Sez. 1, n. 40930 del 27/09/2013, Travaglio, Rv. 257794 - 01); - al riguardo, «occorre contestualizzare le espressioni intrinsecamente ingiuriose, ossia valutarle in relazione al contesto spazio - temporale e dialettico nel quale sono state profferite, e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur forti e sferzanti, non risultino meramente gratuiti, ma siano invece pertinenti al tema in discussione e proporzionati al fatto narrato e al concetto da esprimere» (Sez. 5, n. 12180/2019, cit.; Sez. 5 n. 32027 del 23/03/2018, Maffioletti, Rv. 273573); e il giudice è chiamato a «verificare se il negativo giudizio di valore espresso possa essere, in qualche modo, giustificabile nell'ambito di un contesto critico e funzionale all'argomentazione, così da escludere la invettiva personale volta ad aggredire personalmente il destinatario [...], con espressioni inutilmente umilianti e gravemente infamanti» che trascendono in un attacco personale (Sez. 5, n. 12180/2019, cit.; cfr. pure Sez. 5 n. 31669 del 14/04/2015, Marcialis, Rv. 264442; Sez. 5 n. 15060 del 23/02/2011, Dessì, Rv. 250174; cfr. da ultimo, proprio in tema di critica politica, Sez. 5, n. 4530 del 10/11/2022 - dep. 2023, Alloro, Rv. 283964 - 029. Deve, altresì, ribadirsi che «in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato» (Sez. 5, n. 486 del 19/09/2014, Demofonti, Rv. 261284; cfr. pure Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013, Fabrizio, Rv. 256706). Nel caso in esame la Corte territoriale ha escluso i presupposti del diritto di critica, ritenendo che l'imputato abbia impiegato espressioni gratuitamente diffamatorie, avulse dal contesto in cui esse si inserivano (le consultazioni elettorali comunali e le candidature per esse), negando pertanto che potessero costituire esercizio del diritto di critica politica. Tale ricostruzione è con evidenza corretta alla luce del tenore delle espressioni in discorso (con le quali la persona offesa è stata definita un individuo subdolo e penoso e privo di scrupoli al punto da essere capace di strumentalizzare falsamente il padre e di rivolgersi ai malati terminali pur di avere un voto). Tale ricostruzione non può dirsi utilmente censurata dal ricorso, che ha perorato un diverso apprezzamento senza neppure confrontarsi compiutamente con tale iter. Ancora, nell'ambito della motivazione non è rilevante il denunciato travisamento della relazione tra l'Alzari e le parti, poiché la Corte territoriale ha richiamato il narrato della teste per dar conto degli inviti da lei rivolti all'imputato a moderare i toni (dopo aver letto i commenti) e del fatto che ella avesse espresso disappunto per gli appellativi usati verso il Losito, dato questo che non inficia con evidenza la motivazione e che, dunque, non consente di ravvisare l'utilizzazione di un dato probatorio travisato decisivo nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01). Quanto, infine, alla sussistenza dell'elemento soggettivo, il ricorso è manifestamente infondato e versato in fatto, in quanto la Corte di merito ha correttamente rilevato che perché ricorra il dolo generico del delitto in contestazione non è necessario Vanimus iniuriandi (Sez. 5, n. 4364 del 12/12/2012 - dep. 2013, Arcadi, Rv. 254:390 - 01: «ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di diffamazione, non si richiede che sussista 6 ti" l'animus iniurandi vel diffamandi, essendo sufficiente il dolo generico (che può anche assumere la forma del dolo eventuale), in quanto è sufficiente che l'agente, consapevolmente, faccia uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, ossia adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere, senza un diretto riferimento alle intenzioni dell'agente») e ne ha tratto la sussistenza dalla reiterazione delle espressioni da parte dell'imputato, pur a fronte dell'invito a desistere ricevuto dall'Alzari (non rilevando neppure sotto detto profilo il SUD specifico rapporto con l'imputato e con la persona offesa), profilo con il quale il ricorso non si è confronta compiutamente, finendo col prospettare un diverso apprezzamento di merito a questa Certe di legittimità. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ziitteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).ù L'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che si liquidano in complessivi euro 3.400,00, oltre accessori di legge. P.Q.MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'i
Decreto Cassazione n. 30723/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris