CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 febbraio 2022
Cassazione n. 05043/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, emessa in data 28 febbraio 2022, la Corte d'Appello di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato avanzata da [OSCURATO:PERSONA], con riguardo ai fatti giudicati con le seguenti sentenze: 1) sentenza emessa dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Modena in data 4 giugno 2015, confermata dalla Corte di Bologna e irrevocabile il 10 novembre 2018, che condannava l'istante ad anni 2 di reclusione per il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti commesso dall'Il gennaio 2011 al 16 giugno 2011 in Vignola; 2) sentenza resa dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Bologna in data 26 luglio 2017, confermata dalla Corte di Bologna e irrevocabile il 1 luglio 2020, che condannava l'istante alla pena di anni uno di reclusione per i reati di bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice commessi il 23 ottobre 2012 in Bologna, quest'ultima già posta in continuazione con la sentenza sub 1 con ordinanza del Tribunale di Bologna del 26 gennaio 2021; 3) sentenza emessa dal Tribunale di Rimini parzialmente riformata dalla sentenza della Corte di Appello di Bologna del 25 febbraio 2020, irrevocabile il 12 gennaio 2022, di condanna alla pena di anni 3 e mesi due di reclusione, per i reati di bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice, nonché per dichiarazioni fraudolente mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, commessi, quanto alle bancarotte, il 25 febbraio 2010, e, quanto alle dichiarazioni fraudolente, il 30 ottobre 2006 e il 28 settembre 2007 in Rimini; 4) sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 30 settembre 2011, confermata dalla Corte di Appello di Napoli, di condanna alla pena di anni 3 di reclusione per il reato di bancarotta commesso il 27 ottobre 1993. Il giudice dell'esecuzione, con ampia ed articolata motivazione, ha evidenziato che l'istanza non poteva trovare accoglimento in quanto il riconoscimento del vincolo della continuazione era precluso dal notevole lasso di tempo intercorrente tra gli episodi criminosi, dalla diversità dei soggetti concorrenti e dal diverso /ocus commissi delicti. La Corte territoriale valorizzava, altresì, ai fini dell'esclusione della sussistenza di un'unica e preesistente programmazione criminosa, l'arresto intervenuto nel dicembre 2006 in conseguenza dei fatti di cui alla sentenza sub 3), quale momento di cesura tale da connotare la commissione dei delitti di cui alle sentenze sub 1) e sub 2), realizzati negli anni 2011 e 2012, come frutto di un'autonoma risoluzione criminosa. Alla luce di tali elementi, il giudice affermava che i diversi fatti di reato allegati nell'istanza erano da ritenersi espressione di una generica inclinazione di Gugliotta 2 g a commettere reati della stessa specie e non dell'attuazione di un unitario ed iniziale disegno criminoso. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore, adducendo quale unico motivo di doglianza violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare, la difesa si duole del fatto che il giudice dell'esecuzione non abbia tenuto in debito conto che le diverse condotte delittuose, seppur distribuite in un ampio arco temporale (a partire dagli anni '90 e sino al 2012), sono legate dal medesimo filo conduttore in quanto tutte ascrivibili alla gestione occulta di attività imprenditoriali, finalizzata alla commissione di reati societari e reati tributari, con la complicità di familiari ed amici che fungevano da meri "prestanome" del ricorrente. Si osserva che, nel caso delle vicende accertate dalle sentenze sub 1) e sub 2), le condotte criminose erano state poste in essere dal ricorrente utilizzando la ditta individuale "Bellagioia", formalmente intestata al figlio Adriano, ma da lui di fatto amministrata, mentre, quanto ai reati da ultimo giudicati con la sentenza sub 3), essi avevano visto il coinvolgimento della moglie [OSCURATO:PERSONA] e del fedele amico [OSCURATO:PERSONA], coimputato del Gugliotta in ordine ai fatti commessi nell'ottobre 1993. La motivazione dell'ordinanza impugnata, a dire della difesa, risulta pertanto apparente e contraddittoria in quanto non si sarebbe confrontata con gli indici sintomatici della continuazione posti alla base dell'istanza: l'omogeneità delle violazioni (tutti i fatti hanno ad oggetto reati fallimentari e tributari); il bene giuridico offeso (patrimonio dei creditori privati e diritto di imposizione fiscale dello Stato), l'utilizzo di modalità operative del tutto sovrapponibili, che riflettono sempre lo stesso copione per cui alla decozione di una impresa ne subentra un suo clone, sempre operante nello stesso settore commerciale (autotrasporti); la causale delle violazioni (lucro imprenditoriale spregiudicato, a scapito dei creditori e del fisco); la sistematicità delle condotte; il contesto spaziale (circoscritto ad una sola Regione); il contenuto intervallo temporale intercorrente tra le varie condotte. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta, ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, evidenziando la palese infondatezza delle censure difensive in quanto tendenti ad invocare un nuovo e diverso (quanto infondato) apprezzamento fattuale dei medesimi elementi valorizzati dal giudice come in sé escludenti il legame della continuazione criminosa tra i diversi fatti di reato allegati nell'istanza (arresti, diversità di luoghi e di complici), in quanto significativi della estemporaneità ed occasionalità delle condotte e, dunque, rivelatori della inclinazione del ricorrente a reiterare delitti della stessa specie, e non di un'unitarietà progettuale sottostante. 4. Il ricorrente ha depositato, il 13 dicembre 2022, memoria difensiva riepilogativa delle doglianze sviluppate con il libello introduttivo del presente giudizio, insistendo per l'accoglimento dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene il Collegio, in piena sintonia con i rilievi espressi dal Procuratore Generale, che l'impugnazione sia manifestamente infondata e vada, quindi, dichiarata inammissibile. 2. Questa Corte ha costantemente affermato che la continuazione presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti alla mente del reo nella loro specificità, almeno a grandi linee, situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una determinata scelta di vita o ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità (Sez. 1, n. 49902 del 14/10/2015, Imperatrice, non massimata; Sez. 2, n. 18037 del 07/04/2004, Tuzzeo, Rv. 229052). La prova di detta congiunta previsione - ritenuta meritevole di più benevolo trattamento sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anziché di spinte criminose indipendenti e reiterate - investendo l'inesplorabile interiorità psichica del soggetto, deve di regola essere ricavata da indici esteriori significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere. Tali indici, di cui la giurisprudenza ha fornito esemplificative elencazioni (fra gli altri, l'omogeneità condotte, il bene giuridico offeso, il contenuto intervallo temporale, la sistematicità e le abitudini programmate di vita), hanno normalmente un carattere sintomatico, e non direttamente dimostrativo; l'accertamento, pur offìcioso e non implicante oneri probatori, deve assumere il carattere di effettiva dimostrazione logica, non potendo essere affidato a semplici congetture o presunzioni. Detto accertamento, infine, è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti.Il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio - temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). In tema di reato continuato, la mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, anche se dovuta ad una determinata scelta di vita, o ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità, non integra di per sé l'unitaria e anticipata ideazione di più condotte costituenti illecito penale, già insieme presenti alla mente del reo, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen. (Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896). 3. Dalla lettura del provvedimento impugnato si evince che il giudice dell'esecuzione ha puntualmente applicato i principi sopra richiamati, con provvedimento articolato in termini congrui e adeguati. Il giudice a quo, infatti, ha ben interpretato la nozione di unicità del disegno criminoso, propria della disciplina di cui all'art. 81 cod. pen., distinguendola dalla generica inclinazione a commettere reati a ciò indotti da occasionalità ovvero da una vera e propria scelta di vita, come oggettivamente appare nel caso di specie e come accreditato del tutto logicamente dal giudicante. La Corte di appello ha compiutamente spiegato le ragioni per le quali gli episodi criminosi dovevano essere considerati estemporanei e non unificabili sotto il vincolo della continuazione, evidenziando il lunghissimo arco temporale intercorrente tra i fatti di reato (oltre dieci anni), la diversità dei soggetti concorrenti nei medesimi e le differenti località in cui questi ultimi sono stati realizzati. A ragione il giudice ha altresì posto a fondamento dell'impossibilità di ravvisare la sussistenza di un medesimo programma delittuoso tra i fatti illeciti di cui alle sentenze sub 1) e sub 2), e quelli di cui alla sentenza sub 3), l'ulteriore circostanza che nel dicembre 2006, a seguito dell'indagine avviata dalla Procura della Repubblica di Firenze in ordine agli illeciti riscontrati nella gestione della società "[OSCURATO:SOCIETA]", che veniva sottoposta a vincoli penali (fatti giudicati dalla sentenza sub 3), si procedeva all'arresto del condannato. Il ricorrente era COSÌ costretto ad abbandonare il precedente progetto criminoso e a costituire un anno dopo, insieme al figlio Adriano, una nuova società denominata "Bellagioia", intestata formalmente a quest'ultimo ma da lui di fatto amministrata, società che sarebbe stata in seguito coinvolta nelle vicende delittuose giudicate dalle sentenze sub 1) e sub 2); come giustamente osservato dalla Corte di Appello, tale circostanza rende ancora più inverosimile l'ipotesi di una preesistente e unitaria deliberazione tra i diversi episodi criminosi di cui alle citate sentenze. Ed infine, quanto all'evocata esistenza del legame criminoso tra i fatti suindicati e quelli oggetto della sentenza sub 4), risalenti all'ottobre 1993, il giudice dell'esecuzione ha escluso la continuazione in considerazione dell'ampissimo iato temporale che separa le condotte (oltre dieci anni), rilevando peraltro che, durante tale lunghissimo intervallo di tempo, il Gugliotta si è dedicato alla commissione di reati anche di tutt'altra natura (associazione a delinquere finalizzata a spaccio, fatti commessi dal novembre 2000 al giugno 2006). Orbene, appare evidente che le spiegazioni fornite dalla Corte territoriale si profilano tali da contrapporre ai vari argomenti di critica sviluppati dal ricorrente, pure in modo articolato, un'interpretazione logica e congrua dei dati di fatto emergenti dalle vicende accertate nei processi di cognizione: interpretazione che le doglianze difensive non riescono a destrutturare in modo determinante. Tali censure, al di là dei punti in cui finiscono per sollecitare un'inammissibile interpretazione alternativa degli elementi di fatto, si rivelano, infatti, non idonee a superare i dati circostanziali di rilevante peso decisionale valorizzati dal giudice dell'esecuzione, che li ha considerati significativi della mera proclività a delinquere del reo e non dell'esecuzione di un unico programma criminoso. 5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il r