CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 20558/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in data 20/01/2023 della Corte di appello di Bari visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Bari in riforma di quella del Tribunale di Foggia in data 23/09/2019, ha disposto la sostituzione della pena detentiva inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di resistenza con quella della detenzione domiciliare. 2. Ha proposto ricorso Bocola tramite il suo difensore. Denuncia mancanza di motivazione e maturazione del termine di prescrizione. A seguito della proposta di concordato con rinuncia ai motivi, incentrata sulla sostituzione della pena detentiva, era stata formulata comunque istanza di applicazione della pena sostitutiva anche in caso di mancato accoglimento della proposta da parte del Procuratore generale. A seguito del dissenso di quest'ultimo, si era dato corso alla discussione, all'esito della quale la Corte aveva disposto la sostituzione della pena detentiva, ma aveva poi omesso di provvedere sugli altri originari motivi di appello, riguardanti il giudizio di penale responsabilità, la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen e il trattamento sanzionatorio, erroneamente ritenendo che il riferimento alla pena sostitutiva in caso di mancato consenso del Procuratore generale sottendesse comunque la conferma della rinuncia ai motivi originari. Si tratta di erronea valutazione, cui consegue la mancanza di motivazione sui motivi di appello. Ma nelle more è ormai maturato il termine di prescrizione decorrente dal 21/08/2015, con la conseguenza che il reato deve ritenersi estinto. 3. Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria, concludendo per l'inammissibilità del ricorso nel presupposto che la Corte aveva comunque accolto la richiesta dell'imputato, pur in assenza del consenso del Procuratore generale, e che all'eventuale nullità avrebbe dunque dato causa lo stesso ricorrente. 4. Il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, in base alla proroga disposta dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 150 del 2022, come via via modificato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il difensore del ricorrente aveva nel giudizio di appello formulato una proposta di concordato, incentrata sulla rinuncia ai motivi in funzione della applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare. In particolare, la proposta era formulata nei seguenti termini: «Previa rinuncia ai motivi di impugnazione, si chiede di convertirsi la pena comminata.....in caso di mancato consenso alla richiesta di concordato si insta affinché la corte provveda in tal senso all'esito del giudizio». Tenendo conto del fatto che si trattava di proposta di concordato, la rinuncia avrebbe dovuto essere intesa come strumentale alla definizione del concordato, fermo restando che la richiesta di sostituzione della pena avrebbe dovuto ritenersi comunque valida ai fini della decisione all'esito del giudizio svolto in forma ordinaria. Poiché il Procuratore generale non aveva aderito alla proposta di concordato, la rinuncia ai motivi non avrebbe potuto dirsi efficace, con la conseguenza che la Corte avrebbe dovuto comunque valutare gli originari motivi, salva la facoltà di provvedere poi sulla base della richiesta alla sostituzione della pena. Ma in concreto la Corte ha dato per presupposta la rinuncia e ha omesso di motivare in ordine agli originari motivi, non potendosi reputare bastevole l'accoglimento della richiesta di sostituzione della pena. 3. A fronte di tale vizio, deve rilevarsi che è nelle more decorso il termine di prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei, decorrente dal 21/08/2015, cosicché la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è