CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2023
Cassazione n. 23241/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Denis ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza del GUP del Tribunale cittadino di condanna per il reato di cui agli artt. 73, d.P.R. n. 309/1990 relativo alla detenzione di gr. 118,3 di cocaina (in Torino, il 16/2/2022); considerato che il ricorrente ha dedotto nullità della sentenza per inosservanza dell'art. 129, cod. proc. pen.; ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 20 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] d te [OSCURATO:PERSONA] e Dovere 2t42'9--&2e0~9Q