CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 maggio 2026
Cassazione n. 13879/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ra Militerno,elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore [OSCURATO:PERSONA];– ricorrente –controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata edifesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Romavia dei Portoghesi n. 12, elettivamente domicilia;– controricorrente –avverso la sentenza n. 1574/2019 della Commissione tributaria regionale delLazio (Sezione distaccata di Latina), depositata in data 14.3.2019 e nonnotificata.udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’8 aprile 2026 dal ConsigliereNumero registro generale 29723/2019Numero sezionale 2948/2026Numero di raccolta generale 13879/2026Data pubblicazione 13/05/2026L’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Latina, a seguito di attivitàistruttoria, emetteva e notificava a [OSCURATO:PERSONA] avviso di accertamento IRPEF(addizionali regionale e comunale) relativo all’anno d’imposta 2010, per omessadichiarazione di redditi da lavoro dipendente corrisposti dall’Ambasciata degliStati Uniti d’America in Italia (accertamento n. TKF0111102033).Il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provincialecompetente, che lo respingeva. Il gravame veniva quindi proposto dinanzi allaCommissione tributaria regionale del Lazio, Sezione distaccata di Latina, che,con la sentenza in epigrafe (n. 1574/2019, dep. 14 marzo 2019), decidevasull’impugnazione.Avverso tale sentenza Vavini ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tremotivi. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art.380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 15 e 19 dellaConvenzione tra Italia e [OSCURATO:PERSONA] contro le doppie imposizioni (firmata il 17aprile 1984 e ratificata con legge 11 dicembre 1985, n. 763), sostenendo che iredditi da lavoro percepiti quale dipendente dell’Ambasciata degli [OSCURATO:PERSONA] imponibili esclusivamente negli [OSCURATO:PERSONA], in forza dell’art. 19 dellaConvenzione, anche in considerazione della pretesa “extraterritorialità” dellasede diplomatica.Più nel dettaglio, il ricorrente sostiene che l'articolo 15 non troverebbeapplicazione perché soccorrerebbe l'articolo 19 della Convenzione, unicadisposizione conferente. L'articolo 19 stabilisce che le remunerazioni diversedalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua divisionepolitica/amministrativa o ente locale a una persona fisica per servizi svolti pressotale Stato o amministrazione, sono imponibili esclusivamente in quello Stato.Numero registro generale 29723/2019Numero sezionale 2948/2026Numero di raccolta generale 13879/2026Data pubblicazione 13/05/2026Pertanto, tali compensi, secondo il ricorrente, risulterebbero tassabili negli StatiUniti, ovvero lo Stato che eroga le remunerazioni. Questa regola soffrirebbeun’eccezione solo se la persona fisica risieda nell'altro Stato, cioè – nel caso delVavini – in Italia; tuttavia, nel caso specifico, pur non essendo contestata laresidenza in Italia del ricorrente, quest’ultimo presta però la propria attivitàlavorativa all'estero, poiché le ambasciate vanno considerate territorio straniero.Di conseguenza, deduce il ricorrente, si deve ritenere che l'attività lavorativa siastata svolta all'estero, rendendo quindi applicabile l'articolo 19. Ne deriva che ilricorrente correttamente non ha dichiarato le remunerazioni percepite in Italia,poiché esse sono imponibili soltanto negli [OSCURATO:PERSONA].1.1. Il motivo è infondato.Preliminarmente va rilevato come sia incontestata la cittadinanza italiana e laresidenza fiscale in Italia del contribuente.Quanto alla denunziata violazione della Convenzione, va rilevato al contrario chela CTR non ha errato ritenendo imponibili in Italia i redditi del ricorrente secondola regola generale che assegna la potestà impositiva allo Stato di residenza, nonrisultando, nella fattispecie, integrati presupposti convenzionali o di dirittointernazionale idonei a fondare un privilegio fiscale.In particolare, con riferimento all’art. 19 della Convenzione, nel caso di specierileva il primo capoverso della disposizione che prevede una deroga alla regoladel comma 1 qualora la prestazione sia effettuata nell’altro Stato (cioè, nel casodi specie l’Italia) e da soggetto ivi residente (com’è pure nel caso in esame).Sostenendo diversamente, la deroga indicata non opererebbe mai, sicché non visarebbe mai la situazione in cui la prestazione sia effettuata nell’altro Stato (loStato accreditatario).Ai fini della convenzione suddetta, dunque, e, in particolare, ai fini dell’art. 19,la prestazione effettuata dal cittadino italiano, ivi residente, presso l’ambasciatadegli Usa in Italia, va considerata effettuata in Italia, con la conseguenteoperatività della potestà impositiva dello stato italiano.Numero registro generale 29723/2019Numero sezionale 2948/2026Numero di raccolta generale 13879/20261.2. Queste conclusioni risultano, peraltro, coerenti con il quadro di dirittoData pubblicazione 13/05/2026internazionale richiamato dall’art. 27 della medesima Convenzione, anche allaluce della disciplina pattizia in materia di immunità ed esenzioni di cui allaConvenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18.04.1961.In particolare, come questa Corte ha già chiarito in riferimento al contiguosettore delle relazioni consolari (Cass., Sez. 5, n. 9009 del 5.4.2025), il regimedi esenzione previsto dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del24.02.1963 (e dalla corrispondente normativa di recepimento interna di cui allaL. 9.8.1967, n. 804) costituisce un’eccezione alla regola generale dellatassazione nello Stato del territorio e trova giustificazione, quanto al personaledelle missioni consolari (art. 49 della Convenzione di Vienna), in ragione dellacondizione di “estraneità” del contribuente rispetto allo Stato accreditatario,tipicamente ravvisabile quando il soggetto non ne possieda la cittadinanza.Peraltro, va aggiunto che, con riferimento alle sole relazioni diplomatiche (comequella del caso in esame), la Convenzione di Vienna del 18.04.1961, recepitacon la medesima legge n. 804 del 1967, al comma 3 dell’art. 37 prevedetestualmente che: « 3. I membri del personale di servizio della missione che nonsono cittadini dello Stato accreditato o non vi hanno la loro residenzapermanente beneficiano dell'immunità per gli atti compiuti nell'esercizio delleloro funzioni e dell'esenzione dalle tasse sui salari che ricevono a causa dei loroservizi, nonché dell'esenzione prevista dall'articolo 33». Si tratta, come è chiarodi una deroga espressa al regime di esenzione.In definitiva, quanto al versante internazionale, la fattispecie di cui al presentericorso si inscrive perfettamente in un’ipotesi di non esenzione, bensì diapplicazione della generale potestà impositiva dello Stato territoriale.1.3 Nel caso in esame il ricorrente è cittadino italiano e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] collegamento con l’ordinamento statunitense è rappresentatodal datore di lavoro (l’ambasciata statunitense); circostanza che, di per sé, perquanto visto, non è idonea a fondare un privilegio fiscale o a spostare la potestàimpositiva al di fuori del criterio convenzionale della residenza.Numero registro generale 29723/2019Numero sezionale 2948/2026Numero di raccolta generale 13879/2026Data pubblicazione 13/05/2026Tra l’altro, come ha evidenziato la sentenza impugnata, non si pone neanche unproblema in concreto di doppia imposizione, in quanto il CUD emessodall’ambasciata statunitense aveva la sola funzione di comunicare all’Inps letrattenute previdenziali, senza che risultino effettuate le ritenute fiscali da partedell’ambasciata come sostituto di imposta.Ne consegue che la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto imponibili inItalia le remunerazioni in questione e ha escluso l’invocata esenzione, conconseguente rigetto del secondo motivo.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.,assumendo l’omessa pronuncia della CTR su una specifica doglianza relativa alladeducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali ai fini della determinazionedel reddito di lavoro dipendente (in riferimento all’art. 51 TUIR).Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 51 TUIR, sostenendo che icontributi previdenziali e assistenziali avrebbero dovuto essere esclusi dalreddito imponibile e che la CTR avrebbe errato nel non tenerne conto.2.1. I motivi possono essere esaminati congiuntamente perché pongonoentrambi la medesima questione, sotto diversi angoli prospettici.Essi censurano la sentenza impugnata in quanto non avrebbe tenuto conto dellacircostanza che i contributi previdenziali sono stati indebitamente inclusi nellabase imponibile, lì dove invece – ai sensi dell’art. 51 TUIR – andrebbero dedottidalla stessa non concorrendo a formare il reddito sul quale vanno poi calcolatele imposte dovute.Sul punto, in particolare, nonostante la doglianza fosse stata prospettata fin dalricorso dinanzi alla CTP, il giudice di appello non ne avrebbe tenuto conto,trascurando radicalmente la questione con conseguente omessa pronunzia,violando così da un lato l’art. 51 TUIR, sotto il profilo della violazione e/o falsaapplicazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c.; dall’altrocommettendo un error in procedendo, rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1,Numero registro generale 29723/2019Numero sezionale 2948/2026Numero di raccolta generale 13879/2026n. 4 c.p.c., non avendo risposto, con vizio di omessa pronunzia, su una questioneData pubblicazione 13/05/2026centrale per la regiudicanda.2.2. La Corte ritiene fondata la censura sotto il profilo dell’omessa pronunzia,con assorbimento di quella articolata come violazione di legge.In effetti, avendo la sentenza impugnata omesso di pronunziarsi del tutto suuna questione agitata fin dal primo grado di giudizio dal ricorrente, risultaintegrato un vizio della pronunzia che il contribuente ha correttamente evocatoai sensi del n. 4 dell’art. 360, c.p.c.Qui, a differenza di altri casi relativi al medesimo contribuente, è mancataqualsiasi pronunzia e dunque qualsiasi esame sulla questione, per cui, primaancora di una violazione di legge, l’errore commesso dalla CTR nel caso in esameconsiste nel non aver esaminato una questione centrale che, ove esaminata,avrebbe potuto condurre alla determinazione di un diverso imponibile econsequenzialmente di una diversa debitoria fiscale da parte del contribuente.Per queste ragioni si impone la cassazione della sentenza e il rinvio della stessaal giudice di appello perché esamini la questione sulla quale non risulta esservialcuna pronuncia.3. In definitiva il secondo motivo di ricorso va accolto e la sentenza impugnatava cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazioche, in diversa composizione, procederà a un nuovo esame nei limiti sin quiesposti, regolando all’esito anche le spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte, accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo ed assorbito ilterzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio perché, in diversacomposizione, nei limiti esposti, proceda a nuovo giudizio, e provveda anche aregolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria l’8 aprile2026.Numero registro generale 29723/2019Numero sezionale 2948/2026Numero di raccolta generale 13879/2026Data pubblicazione 13/05/2026La PresidenteAndreina Giudicepietro