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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 marzo 2023

Cassazione n. 25219/2023

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a seguente ORDINANZA yOuLe) sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/07/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] t(L) dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che i ricorsi attingono la sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia„ nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti, nella misura di anni due mesi dieci di reclusione, per il primo, nonché di anni tre mesi dieci di reclusione, per il secondo, nella parte in cui non sarebbe stata data esauriente motivazione circa l'esatta qualificazione giuridica dei reati sub capi 4) e 5).

Considerato che i motivi proposti (erronea qualificazione giuridica del reato di rapina di cui al capo 4), da derubricare in quello di cui all'art. 624-bis cod. pen., per Zarouki ed erronea qualificazione del reato sub capo 5), contestato come delitto di cui all'art. 495 cod. pen. e non quale sostituzione di persona, ai sensi dell'art. 494 cod. pen.) non sono consentiti, dopo la modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017, posto che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.).

Rilevato, altresì, che sotto tale ultimo profilo, il giudice è chiamato ad esercitare il proprio potere di controllo sulla proposta di pena concordata, con la finalità esclusiva di impedire distorsioni dello strumento processuale del rito speciale prescelto, limitando l'intervento a rilevare errori macroscopici — non presenti nel caso al vaglio — senza che gli sia richiesta una particolare attività di analisi e verifica del compendio processuale ben noto, invece, alle parti.

Considerato, infatti, che corretta appare la qualificazione giuridica del capo 4), considerata la condotta violenta, esercitata sulla persona offesa, consistita nel colpirla con una bottiglia e nel bloccarla afferrandola, descritta nel capo di imputazione.

Reputato, del pari, corretta la qualificazione giuridica del reato di cui al capo 5), tenuto conto che è pacifico che il delitto di sostituzione di persona ex art. 494 cod. pen. ha carattere sussidiario, sicché, allorquando l'induzione in errore, al fine di vantaggio o di danno, sia commessa mediante l'attribuzione di un falso nome in una dichiarazione resa ad un pubblico ufficiale in un atto pubblico, ovvero all'autorità giudiziaria, è configurabile soltanto il più grave reato previsto dall'art. 495 cod. pen., restando in esso assorbito quello, sussidiario, di sostituzione di persona (Sez. 5, n. 45527 del 15/06/2016, Moglianesi, Rv. 268468).Ritenuto che, quindi, i ricorsi sono affetti da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 30 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA yOuLe) sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/07/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] t(L) dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che i ricorsi attingono la sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia„ nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti, nella misura di anni due mesi dieci di reclusione, per il primo, nonché di anni tre mesi dieci di reclusione, per il secondo, nella parte in cui non sarebbe stata data esauriente motivazione circa l'esatta qualificazione giuridica dei reati sub capi 4) e 5). Considerato che i motivi proposti (erronea qualificazione giuridica del reato di rapina di cui al capo 4), da derubricare in quello di cui all'art. 624-bis cod. pen., per Zarouki ed erronea qualificazione del reato sub capo 5), contestato come delitto di cui all'art. 495 cod. pen. e non quale sostituzione di persona, ai sensi dell'art. 494 cod. pen.) non sono consentiti, dopo la modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017, posto che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.). Rilevato, altresì, che sotto tale ultimo profilo, il giudice è chiamato ad esercitare il proprio potere di controllo sulla proposta di pena concordata, con la finalità esclusiva di impedire distorsioni dello strumento processuale del rito speciale prescelto, limitando l'intervento a rilevare errori macroscopici — non presenti nel caso al vaglio — senza che gli sia richiesta una particolare attività di analisi e verifica del compendio processuale ben noto, invece, alle parti. Considerato, infatti, che corretta appare la qualificazione giuridica del capo 4), considerata la condotta violenta, esercitata sulla persona offesa, consistita nel colpirla con una bottiglia e nel bloccarla afferrandola, descritta nel capo di imputazione. Reputato, del pari, corretta la qualificazione giuridica del reato di cui al capo 5), tenuto conto che è pacifico che il delitto di sostituzione di persona ex art. 494 cod. pen. ha carattere sussidiario, sicché, allorquando l'induzione in errore, al fine di vantaggio o di danno, sia commessa mediante l'attribuzione di un falso nome in una dichiarazione resa ad un pubblico ufficiale in un atto pubblico, ovvero all'autorità giudiziaria, è configurabile soltanto il più grave reato previsto dall'art. 495 cod. pen., restando in esso assorbito quello, sussidiario, di sostituzione di persona (Sez. 5, n. 45527 del 15/06/2016, Moglianesi, Rv. 268468).Ritenuto che, quindi, i ricorsi sono affetti da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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