Risultati per «Diritto costituzionale»
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2026

Cassazione n. 35524/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

di appello di Napolivisti gli atti e la sentenza impugnata;esaminati i motivi dei ricorsi;dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO1.

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava lasentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 31/10/2023, che – inesito a rito abbreviato - aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cuiall’articolo 10 comma 2 d.l. 14/2017 (c.d.

“DASPO urbano”) alla pena di mesi 4di arresto.2.

Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione, in cuilamenta, con un primo motivo, la nullità del provvedimento del Questore e, conun secondo motivo, la mancanza di prova della commissione del fatto.3.

Il ricorso è inammissibile.3.1.

La prima doglianza costituisce pedissequa reiterazione di censuradedotta con i motivi di appello e motivatamente disattesa dai giudici del merito.È infatti inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che sirisolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello epuntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare nonspecifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipicafunzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez.2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, non massimata e Sez. 2, n. 7986 del18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217)La funzione tipica dell'impugnazione, d’altro canto, è quella della criticaargomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata sirealizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt.581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e glielementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto diimpugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale(cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto chefondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo sicontesta (testualmente Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv 254584 eSez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, cit.).Se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d'appello, quindi, per ciòsolo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per laquale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto checon siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente 'attaccato',lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tuttoignorato (sempre, da ultimo, Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, cit.).La doglianza, nel denunciare l’illegittimità del provvedimento questorile, èassolutamente generica, non andando oltre generiche contestazioni sullacapacità dell’attività di parcheggiatore abusivo di ledere il decoro urbano.Scendendo in concreto, la sentenza, a fronte di analoga censura propostacon l’atto di appello, evidenzia come l’imputato fosse stato reiteratamente coltonell’atto di operare quale parcheggiatore abusivo, per cui ragioni di sicurezza etutela del decoro urbano hanno spinto il Questore alla legittima emanazione delprovvedimento.Il provvedimento richiama poi la sentenza della Corte costituzionale n. 47 del2024, la quale era stata chiamata a valutare della legittimità costituzionale dellanorma in questione.Nel caso scrutinato dal Giudice delle leggi, il remittente riteneva che lanorma censurata, nel subordinare la misura alla sussistenza di un possibilepericolo per la sicurezza, farebbe riferimento – secondo il rimettente – a unconcetto di «sicurezza» molto più ampio di quello ora indicato.Nel frangente, il sostantivo avrebbe evocato, il concetto di «sicurezzaurbana», quale risultante dalla definizione offerta dall’art. 4 dello stesso d.l. n.14 del 2017, come convertito: definizione che fa perno su nozioni, quali quelli di«vivibilità» e «decoro», evocative (specie la seconda) anche di profili inerentiall’estetica e ai costumi, componendosi poi di un elenco non tassativo («anche»)di interventi per il perseguimento dei fini considerati nel quale convivono – comeemerge dalla relazione al disegno di legge di conversione – un’idea di «sicurezzaprimaria», intesa alla prevenzione dei reati («prevenzione della criminalità, inparticolare di tipo predatorio»), e un’idea di «sicurezza secondaria», volta allarimozione di situazioni di degrado e al promovimento di fattori di coesione sociale(«riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale», «recupero delle aree odei siti degradati», «eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusionesociale», «promozione della cultura del rispetto della legalità», «affermazione dipiù elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile»).Si sarebbe trattato, dunque, di un concetto «onnivoro», quasi«onnicomprensivo»: in ogni caso, largamente esorbitante dalla salvaguardiadelle condizioni per un ordinato vivere civile.La Corte costituzionale ha tuttavia ritenuto che l’approdo ermeneutico delrimettente non fosse suscettibile di avallo e che, nel contesto della normasottoposta a scrutinio il termine «sicurezza» dovesse essere inteso in un sensopiù ristretto e coerente con la natura di misura di prevenzione personale atipica,generalmente riconosciuta all’istituto in discussione, e al tempo stesso in lineacon il dettato costituzionale: vale a dire propriamente nel senso di garanzia dellalibertà dei cittadini di svolgere le loro lecite attività al riparo da condottecriminose: «affinché il divieto di accesso sia legittimamente disposto, non bastache la presenza del soggetto possa apparire non consona al decoro dell’areaconsiderata, ma è necessario che la condotta sia associata ad un concretopericolo di commissione di reati».Tornando al caso in esame, va rammentato che il comma 15-bis dell’articolo7 del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, dispone che «salvo che il fatto costituiscareato, coloro che esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di altrepersone, ovvero determinano altri ad esercitare senza autorizzazione l’attività diparcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa delpagamento di una somma da 769 a 3.095 euro.

Se nell’attività sono impiegatiminori, o se il soggetto è già stato sanzionato per la medesima violazione conprovvedimento definitivo, si applica la pena dell’arresto da sei mesi a un anno edell’ammenda da 2.000 a 7.000 euro.

È sempre disposta la confisca delle sommepercepite».Pertanto, se la reiterazione dell’attività di «parcheggiatore abusivo»costituisce reato, la finalità del DASPO urbano di «impedire al [OSCURATO:PERSONA] … di ritornarein quelle aree e ripetere tali comportamenti contrario, per l’appunto, allasicurezza e al decoro urbano» (pag. 3 sentenza impugnata), costituisce attovolto a scongiurare il pericolo della commissione di reati, coerentemente con ildictum della Corte costituzionale.3.2.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto, correttamente, lasentenza impugnata evidenzia come la violazione contestata si perfeziona con lamera presenza all’interno del territorio urbano (Sez. 3, n. 41240 del 22/10/2024,colto a confabulare con altri in Maddaloni, piazza [OSCURATO:PERSONA]Angelo, luogointerdetto dal provvedimento questorile.4.

Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Cortecostituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi perritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione del la causa di inammissibi l i tà», al la declaratoriadell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 18/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di appello di Napolivisti gli atti e la sentenza impugnata;esaminati i motivi dei ricorsi;dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava lasentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 31/10/2023, che – inesito a rito abbreviato - aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cuiall’articolo 10 comma 2 d.l. 14/2017 (c.d. “DASPO urbano”) alla pena di mesi 4di arresto.2. Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione, in cuilamenta, con un primo motivo, la nullità del provvedimento del Questore e, conun secondo motivo, la mancanza di prova della commissione del fatto.3. Il ricorso è inammissibile.3.1. La prima doglianza costituisce pedissequa reiterazione di censuradedotta con i motivi di appello e motivatamente disattesa dai giudici del merito.È infatti inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che sirisolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello epuntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare nonspecifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipicafunzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez.2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, non massimata e Sez. 2, n. 7986 del18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217)La funzione tipica dell'impugnazione, d’altro canto, è quella della criticaargomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata sirealizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt.581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e glielementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto diimpugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale(cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto chefondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo sicontesta (testualmente Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv 254584 eSez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, cit.).Se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d'appello, quindi, per ciòsolo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per laquale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto checon siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente 'attaccato',lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tuttoignorato (sempre, da ultimo, Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, cit.).La doglianza, nel denunciare l’illegittimità del provvedimento questorile, èassolutamente generica, non andando oltre generiche contestazioni sullacapacità dell’attività di parcheggiatore abusivo di ledere il decoro urbano.Scendendo in concreto, la sentenza, a fronte di analoga censura propostacon l’atto di appello, evidenzia come l’imputato fosse stato reiteratamente coltonell’atto di operare quale parcheggiatore abusivo, per cui ragioni di sicurezza etutela del decoro urbano hanno spinto il Questore alla legittima emanazione delprovvedimento.Il provvedimento richiama poi la sentenza della Corte costituzionale n. 47 del2024, la quale era stata chiamata a valutare della legittimità costituzionale dellanorma in questione.Nel caso scrutinato dal Giudice delle leggi, il remittente riteneva che lanorma censurata, nel subordinare la misura alla sussistenza di un possibilepericolo per la sicurezza, farebbe riferimento – secondo il rimettente – a unconcetto di «sicurezza» molto più ampio di quello ora indicato.Nel frangente, il sostantivo avrebbe evocato, il concetto di «sicurezzaurbana», quale risultante dalla definizione offerta dall’art. 4 dello stesso d.l. n.14 del 2017, come convertito: definizione che fa perno su nozioni, quali quelli di«vivibilità» e «decoro», evocative (specie la seconda) anche di profili inerentiall’estetica e ai costumi, componendosi poi di un elenco non tassativo («anche»)di interventi per il perseguimento dei fini considerati nel quale convivono – comeemerge dalla relazione al disegno di legge di conversione – un’idea di «sicurezzaprimaria», intesa alla prevenzione dei reati («prevenzione della criminalità, inparticolare di tipo predatorio»), e un’idea di «sicurezza secondaria», volta allarimozione di situazioni di degrado e al promovimento di fattori di coesione sociale(«riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale», «recupero delle aree odei siti degradati», «eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusionesociale», «promozione della cultura del rispetto della legalità», «affermazione dipiù elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile»).Si sarebbe trattato, dunque, di un concetto «onnivoro», quasi«onnicomprensivo»: in ogni caso, largamente esorbitante dalla salvaguardiadelle condizioni per un ordinato vivere civile.La Corte costituzionale ha tuttavia ritenuto che l’approdo ermeneutico delrimettente non fosse suscettibile di avallo e che, nel contesto della normasottoposta a scrutinio il termine «sicurezza» dovesse essere inteso in un sensopiù ristretto e coerente con la natura di misura di prevenzione personale atipica,generalmente riconosciuta all’istituto in discussione, e al tempo stesso in lineacon il dettato costituzionale: vale a dire propriamente nel senso di garanzia dellalibertà dei cittadini di svolgere le loro lecite attività al riparo da condottecriminose: «affinché il divieto di accesso sia legittimamente disposto, non bastache la presenza del soggetto possa apparire non consona al decoro dell’areaconsiderata, ma è necessario che la condotta sia associata ad un concretopericolo di commissione di reati».Tornando al caso in esame, va rammentato che il comma 15-bis dell’articolo7 del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, dispone che «salvo che il fatto costituiscareato, coloro che esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di altrepersone, ovvero determinano altri ad esercitare senza autorizzazione l’attività diparcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa delpagamento di una somma da 769 a 3.095 euro. Se nell’attività sono impiegatiminori, o se il soggetto è già stato sanzionato per la medesima violazione conprovvedimento definitivo, si applica la pena dell’arresto da sei mesi a un anno edell’ammenda da 2.000 a 7.000 euro. È sempre disposta la confisca delle sommepercepite».Pertanto, se la reiterazione dell’attività di «parcheggiatore abusivo»costituisce reato, la finalità del DASPO urbano di «impedire al [OSCURATO:PERSONA] … di ritornarein quelle aree e ripetere tali comportamenti contrario, per l’appunto, allasicurezza e al decoro urbano» (pag. 3 sentenza impugnata), costituisce attovolto a scongiurare il pericolo della commissione di reati, coerentemente con ildictum della Corte costituzionale.3.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto, correttamente, lasentenza impugnata evidenzia come la violazione contestata si perfeziona con lamera presenza all’interno del territorio urbano (Sez. 3, n. 41240 del 22/10/2024,colto a confabulare con altri in Maddaloni, piazza [OSCURATO:PERSONA]Angelo, luogointerdetto dal provvedimento questorile.4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Cortecostituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi perritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione del la causa di inammissibi l i tà», al la declaratoriadell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 18/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 35524/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris