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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 giugno 2022

Cassazione n. 31640/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso 29402-2016 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e 2022 difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, ANTONINO 2434 SGROI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' CAVALIERI 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 72/2016 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 13/06/2016 R.G.N. 154/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 13.6.2016, la Corte d'appello di Trieste ha confermato la pronuncia di primo grado che, per quanto rileva in questa sede, aveva accolto l'opposizione proposta dall'[OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Trieste avverso l'avviso di addebito con cui l'INPS le aveva ingiunto il pagamento dei contributi per malattia sul personale dipendente con qualifica di operaio e per maternità su tutto il personale per i periodi maggio-dicembre 2011 e febbraio e maggio 2012; che avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che l'[OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Trieste ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria; [OSCURATO:PERSONA] che, con l'unico motivo di censura, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 9,

I. n. 138/1943, 21,

I. n. 1204/1971, e 20, d.l. n. 112/2008 (conv. con I. n. 133/2008), nonché della legge regionale Friuli-[OSCURATO:PERSONA] n. 24/1999, per avere la Corte di merito ritenuto che l'[OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Trieste non fosse assoggettato al pagamento della contribuzione de qua per non essere qualificabile come impresa ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 2, d.l. n. 112/2008, cit.; che il motivo è fondato, essendo stato chiarito che l'espressione "imprese dello Stato", di cui all'art. 20, comma 2, d.l. n. 112/2008, cit., non può che essere intesa in senso atecnico, ossia come riferita alle "imprese partecipate, in tutto o in parte, dallo Stato", e che analoga valenza atecnica va attribuita alla restante parte dell'elencazione contenuta nel citato comma 2, la cui portata precettiva va pertanto individuata nel senso di assoggettare alla contribuzione ivi prevista: a) tutte le imprese degli enti pubblici e degli enti locali (di cui al d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni) che sono state interessate, per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione, da processi di privatizzazione avviati nel corso degli anni Novanta ed ancora in via di completamento e che hanno continuato ad essere assoggettate ad un regime previdenziale di tipo pubblicistico, nonché a regimi speciali riconosciuti alle medesime in forza di specifiche disposizioni normative; b) tutte le imprese a capitale misto degli enti pubblici e degli enti locali; c) tutte le imprese costituite a seguito di trasformazioni di enti ed istituti di diritto pubblico, i cui dipendenti, già assoggettati a regimi previdenziali speciali, sono poi confluiti nell'INPDAP (così Cass. n. 18395 del 2019); che avendo i giudici territoriali escluso l'obbligo di [OSCURATO:PERSONA] di versare i contributi in argomento non soltanto sulla base di un'errata interpretazione dell'art. 20, comma 2, cit., ma altresì di un'interpretazione non condivisibile della legislazione regionale di riferimento, che configura le [OSCURATO:PERSONA] come enti pubblici economici aventi personalità giuridica e autonomia imprenditoriale, gestionale, patrimoniale e contabile, soggetti alla normativa generale in materia di società per azioni in quanto compatibile (così ancora Cass.n. 18395 del 2019, cit.), il ricorso va accolto e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto in parte qua dell'opposizione proposta dall'odierna controricorrente;che la complessità delle questioni trattate e l'assenza di specifici precedenti di legittimità all'epoca della proposizione dell'opposizione suggeriscono la compensazione delle spese dell'intero processo; P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Trieste nei confronti dell'avviso di addebito con cui le è stato richiesto il pagamento dei contributi per malattia sul personale dipendente con qualifica di operaio e per maternità su tutto il personale per i periodi maggio- dicembre 2011 e febbraio e maggio 2012.

Compensa le spese dell'intero processo.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 29402-2016 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e 2022 difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, ANTONINO 2434 SGROI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' CAVALIERI 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 72/2016 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 13/06/2016 R.G.N. 154/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 13.6.2016, la Corte d'appello di Trieste ha confermato la pronuncia di primo grado che, per quanto rileva in questa sede, aveva accolto l'opposizione proposta dall'[OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Trieste avverso l'avviso di addebito con cui l'INPS le aveva ingiunto il pagamento dei contributi per malattia sul personale dipendente con qualifica di operaio e per maternità su tutto il personale per i periodi maggio-dicembre 2011 e febbraio e maggio 2012; che avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che l'[OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Trieste ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria; [OSCURATO:PERSONA] che, con l'unico motivo di censura, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 9, I. n. 138/1943, 21, I. n. 1204/1971, e 20, d.l. n. 112/2008 (conv. con I. n. 133/2008), nonché della legge regionale Friuli-[OSCURATO:PERSONA] n. 24/1999, per avere la Corte di merito ritenuto che l'[OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Trieste non fosse assoggettato al pagamento della contribuzione de qua per non essere qualificabile come impresa ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 2, d.l. n. 112/2008, cit.; che il motivo è fondato, essendo stato chiarito che l'espressione "imprese dello Stato", di cui all'art. 20, comma 2, d.l. n. 112/2008, cit., non può che essere intesa in senso atecnico, ossia come riferita alle "imprese partecipate, in tutto o in parte, dallo Stato", e che analoga valenza atecnica va attribuita alla restante parte dell'elencazione contenuta nel citato comma 2, la cui portata precettiva va pertanto individuata nel senso di assoggettare alla contribuzione ivi prevista: a) tutte le imprese degli enti pubblici e degli enti locali (di cui al d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni) che sono state interessate, per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione, da processi di privatizzazione avviati nel corso degli anni Novanta ed ancora in via di completamento e che hanno continuato ad essere assoggettate ad un regime previdenziale di tipo pubblicistico, nonché a regimi speciali riconosciuti alle medesime in forza di specifiche disposizioni normative; b) tutte le imprese a capitale misto degli enti pubblici e degli enti locali; c) tutte le imprese costituite a seguito di trasformazioni di enti ed istituti di diritto pubblico, i cui dipendenti, già assoggettati a regimi previdenziali speciali, sono poi confluiti nell'INPDAP (così Cass. n. 18395 del 2019); che avendo i giudici territoriali escluso l'obbligo di [OSCURATO:PERSONA] di versare i contributi in argomento non soltanto sulla base di un'errata interpretazione dell'art. 20, comma 2, cit., ma altresì di un'interpretazione non condivisibile della legislazione regionale di riferimento, che configura le [OSCURATO:PERSONA] come enti pubblici economici aventi personalità giuridica e autonomia imprenditoriale, gestionale, patrimoniale e contabile, soggetti alla normativa generale in materia di società per azioni in quanto compatibile (così ancora Cass.n. 18395 del 2019, cit.), il ricorso va accolto e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto in parte qua dell'opposizione proposta dall'odierna controricorrente;che la complessità delle questioni trattate e l'assenza di specifici precedenti di legittimità all'epoca della proposizione dell'opposizione suggeriscono la compensazione delle spese dell'intero processo; P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Trieste nei confronti dell'avviso di addebito con cui le è stato richiesto il pagamento dei contributi per malattia sul personale dipendente con qualifica di operaio e per maternità su tutto il personale per i periodi maggio- dicembre 2011 e febbraio e maggio 2012. Compensa le spese dell'intero processo. Così deciso in
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