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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2026

Cassazione n. 07795/2026

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo con cui si è parzialmente riformata, escludendo la circostanza aggravante della esposizione alla pubblica fede, la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di concorso in tentato furto;

2. Considerato che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

In particolare, l'unico motivo del ricorso presentato nell'interesse di Sannmartino — che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'entità della pena irrogata - oltre ad essere aspecifico, in quanto difetta della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), è manifestamente infondato.

Ed invero, il giudice d'appello che, a seguito di gravame proposto dal solo imputato, pur escludendo la sussistenza di un'aggravante, lasci inalterata la misura della pena inflitta in primo grado, quando siffatta esclusione comporta la necessità di un rinnovato giudizio comparativo tra circostanze aggravanti ed attenuanti, conserva piena facoltà di conferma della precedente operazione di bilanciamento, secondo una valutazione insindacabile in cassazione, se congruamente motivata (Sez. 2, n. 33480 del 07/05/2021, Ticci, Rv 281917).

Nel caso di specie, emergono chiaramente dal provvedimento impugnato gli elementi valorizzati dalla Corte territoriale per confermare il bilanciamento e tenere ferma l'entità della pena irrogata, peraltro inferiore al minimo edittale.

3. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 gennaio 2026 Il consigliere estensore 27 2076 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo con cui si è parzialmente riformata, escludendo la circostanza aggravante della esposizione alla pubblica fede, la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di concorso in tentato furto; 2. Considerato che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. In particolare, l'unico motivo del ricorso presentato nell'interesse di Sannmartino — che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'entità della pena irrogata - oltre ad essere aspecifico, in quanto difetta della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), è manifestamente infondato. Ed invero, il giudice d'appello che, a seguito di gravame proposto dal solo imputato, pur escludendo la sussistenza di un'aggravante, lasci inalterata la misura della pena inflitta in primo grado, quando siffatta esclusione comporta la necessità di un rinnovato giudizio comparativo tra circostanze aggravanti ed attenuanti, conserva piena facoltà di conferma della precedente operazione di bilanciamento, secondo una valutazione insindacabile in cassazione, se congruamente motivata (Sez. 2, n. 33480 del 07/05/2021, Ticci, Rv 281917). Nel caso di specie, emergono chiaramente dal provvedimento impugnato gli elementi valorizzati dalla Corte territoriale per confermare il bilanciamento e tenere ferma l'entità della pena irrogata, peraltro inferiore al minimo edittale. 3. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 gennaio 2026 Il consigliere estensore 27 2076 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07795/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris