CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 giugno 2024
Cassazione n. 17819/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22485/2019 R.G. proposto da -ricorrente - contro elettivamente domiciliata in Roma, viaEnnio [OSCURATO:PERSONA] n. 20 , presso lo studio dell ’ avv . [OSCURATO:PERSONA]Arezzo, già rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], cui è subentrata l’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 2147/2018 della Corte d’Appello di Bari, depositata il17. 1. 201 9;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6.6.2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’attuale contro ricorrent e , già dipendente del [OSCURATO:PERSONA] di Foggia (C.P.H.), poi transitata all’U.S.L. FG/8 e, infine, all’[OSCURATO:PERSONA]/3, si rivolse al Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del lavoro, per chiedere : l’accertamento del proprio diritto all’inquadramento nella categoria D del CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 7.4.1999; la condanna dell’Azienda al pagamento delle differenze retributive e delle indennità professionali maturate; il riconoscimento degli scatti di anzianità, con riserva di agire in separato processo per la quantificazione delle differenze maturate. Il Tribunale di Foggia accolse solo in parte il ricorso, limitatamente alla domanda relativa al riconoscimento degli scatti biennali di anzianità, secondo il trattamento economico previsto per il personale dipendente degli enti locali e senza alcuna limitazione temporale. La sentenza di primo grado venne impugnata dall’[OSCURATO:PERSONA] e la Corte d’Appello di Bari respinse il gravame, confermando integralmente la decisione del Tribunale. Contro la sentenza d’appello l’[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico , seppure articolato,motivo. La lavoratrice si èdifesa con controricorso . Il ricorso è trattato incamera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia «violazione dell’art. 112 c.p.c. per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato- violazione e falsa applicazione dell’art. 9 d.P.R. n.44 del 1990 e della deliberazione A.S.L. n. 365/1991 - violazionee falsa applicazione dell a legge regionale n. 388 del 2000,art. 51 comma 3 » . La ricorrente rilevache la Corte territoriale, confermando sul punto la decisione del Tribunale, hariconosciuto il diritto agli scatti di anzianità secondo il CCNL comparto funzioni locali, e non secondo il CCNL comparto sanità, come invece richiesto nel ricorso introduttivo. Inoltre, lamenta che la Corte d’appello avrebbe omesso di applicare il combinato disposto dell’art. 9 d.P.R. n. 44 del 1990 e dell’art. 51 , comma 3 , legge n. 388 del 2000 (erroneamente indicata in rubrica come legge «regionale»), che aveva determinato la soppressione degli aumenti del R.I.A. ([OSCURATO:PERSONA] di Anzianità)a far tempo dal 31.12.1990e dunque in data antecedente alla instaurazione del rapporto di lavoro oggetto di causa. 2. Il motivo è inammissibile, per una pluralità di ragioni concorrenti. 2.1. Con riferimento alla violazione dell’art. 112 c.p.c., rilevante sotto il profilo dell’art. 360 , comma 1, n. 4, c.p.c., giova osservare che la deduzione del vizio di omessa pronuncia postula: a) che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate; b) che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi.Ciò in considerazione del fatto che «non essendo detto vizio rilevabile d’ufficio, la Corte di Cassazione, quale giudice del “fatto processuale”, intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all’onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un’autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi» (Cass.n. 28072/2021). Secondo la stessa prospettazione della ricorrente il vizio lamentato afferirebbe già alla pronuncia del giudice di prime cure e vale dunque il consolidato assetto processuale secondo cui «il vizio di ultra o extra petizione della sentenza di primo grado non può essere prospettato per la prima volta nel ricorso per cassazione ove il ricorrente non l’abbia dedotto come specifico motivo di gravame nel giudizio d’appello» (Cass. 24 maggio 2011, n. 11382; Cass. 21 maggio 1987, n. 4623). In forza dei citati principi, pertanto, avuto riguardo al principio della conversione delle nullità in motivi di impugnazione come previsto dall’art.161, comma 1, c.p. c. , la parte ricorrente avrebbe dov uto riportare nel ricorso per cassazione l’atto d’appello e in ogni caso le difese spiegate avanti al giudice del gravame con riferimento alla pretesa violazione dell’articolo 112 c.p.c. Invece, n ulla ha riportato a questo proposito ed anzi,dalla sintesi dei motivi d’appello di cui alle pagine 7 ed 8 del ricorso per cassazione, non risulta che avanti alla Corte d’Appello abbia eccepito la nullità della sentenza del giudice di prime cure per violazione dell’art. 112 c.p.c. Al contrario, da tale sintesi risulta che la sentenza del giudice di prime cure venneimpugnata per la asserita violazione del combinato disposto dell’art. 9 del d.P.R. n. 44 del 1990 e dell’art.51 , comma 3 , della legge n. 388 del 2000 . Questione riproposta anche in questa sede. 2.2. Per quanto concerne la pretesa violazione dell’art.9 del d.P.R. n. 44del 1990 e dell’art. 51 , comma 3 , della legge n. 388 del 2000, rilevante ex art. 360 , comma 1, n. 3 , c.p. c ., il motivo è del pari inammissibile, siccome inconferente rispetto alla ratio decidendidella sentenza impugnata. Giova ricordare che il motivo d’impugnazione è di necessitàcostituito dall’enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo; tale nullità si risolve in un «non motivo» del ricorso per cassazione ed è conseguentemente sanzionata con l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 366, n. 4, c.p.c. (Cass.n. 1341/2024). La corte territoriale ha riconosciuto il diritto agli scatti di anzianità sulla sola base della disparità di trattamento tra i dipendenti occupati presso il C.P.H.di Foggia ed i dipendenti del servizio sanitario nazionale, ritenuta ingiustificata in quanto entrambe le categorie risultavano soggette – nel medesimo lasso temporale– al medesim o orario di lavoro e alle medesime modalità di verifica della presenza in servizio, oltre che soggetti al medesimo potere disciplinare e di controllo. Su questo presupposto, e solo su di esso, la Corte d’Appello ha rigettato il gravame, considerando decisivo il «difetto di deduzioni e prove adeguate, con onere a carico dell’[OSCURATO:PERSONA], circa [le] possibil i giustificazioni del trattamento diversificato per talune categorie di lavoratori».La ricorrente si è limitata, in questa sede, a riproporre le medesime difese e deduzioni già svolte nei primi due gradi di giudizio con riferimento agli effetti del combinato disposto dell’art.9 d.P.R. n. 44 del 1990 e dell’art. 51 , comma 3 , legge n. 388 del 2000, senza però muovere censure specifiche alla ratio decidendi adottata dalla Corte d’Appello , o vvero sia all’applicazione del principio di parità del trattamento tra dipendenti pubblici. In questa prospettiva appare del tutto irrilevante la questione della fondatezza o meno dell’interpretazione delle disposizioni di legge sostenuta dalla parte ricorrente, posto che il bene della vita è stato attribuito all’attuale controricorrente sulla base di ragioni giuridiche affatto diverse. 2.3. È appena il caso aggiungere che la « deliberazione A.S.L. n. 365/1991», indicata nella rubrica del motivo, non è una «norma di diritto»la cui violazione possa essere denunciata in sede di legittimità (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). In ogni caso, quella delibera non è stata valorizzata dalla Corte d’Appello a fondamento della decisione assunta, avendo sul punto espressamente modificato la motivazione del giudice di primo grado. 3. Dichiarato inammissibileil ricorso, le spese del presente giudizio di legittimitàseguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 4. Si dà atto che, stante l’esito del ricorso, sussist ono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002. P.Q.M. La Corte: dichiara inammissibileil ricors o e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrent e , delle spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in € 2.500, oltre a spese generali al 15%, € 200 per esborsi e accessori di legge; dà atto che sussiste il presupposto per il