CassazionedecretoSezione 5Decisione del 11 febbraio 2021
Cassazione n. 04892/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso n. 11462/2022proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttorepro tempore , elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del l.r.p.t.; -intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, n. 3511/2/2021, depositata il 29 ottobre 2021. visto l’atto depositato in cancelleria il 16 marzo 2023 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 20/02/2024 [OSCURATO:PERSONA]