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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 2025

Cassazione n. 03894/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2025 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto in abitazione.

Il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'erronea applicazione dell'art. 81 c.p. e la non correttezza della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della continuazione tra i fatti in contestazione e quelli oggetto della sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Modena in data 27/09/2023, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento.

La motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 1) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ed anzi dà adeguatamente conto dell'inesistenza di elementi indicativi dell'unicità di un disegno criminoso, rispetto a condotte che si presentano, viceversa, come la naturale espressione della dedizione dell'imputato alla commissione di reati contro il patrimonio. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 17/12/2025 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2025 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto in abitazione. Il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'erronea applicazione dell'art. 81 c.p. e la non correttezza della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della continuazione tra i fatti in contestazione e quelli oggetto della sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Modena in data 27/09/2023, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento. La motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 1) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ed anzi dà adeguatamente conto dell'inesistenza di elementi indicativi dell'unicità di un disegno criminoso, rispetto a condotte che si presentano, viceversa, come la naturale espressione della dedizione dell'imputato alla commissione di reati contro il patrimonio. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 17/12/2025 Il Consigliere estens
Sentenza Cassazione n. 03894/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris