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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 settembre 2023

Cassazione n. 27542/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5577/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Mestre, via Allegri, n. 30 presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , n. 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 5336/2019 depositata il 26/11/2019; Ric. 2020n. 5577sez.

S2 - ud. 1 9 /0 9 /202 3 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] citavano in giudizio dinanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] deducendo di avere acquistato da questi due immobili ad uso negozio siti in abitato di Mestre e che, nel rogito del 23 dicembre 2010 , il venditore aveva formalmente dichiarato che per detti immobili era stata presentata domanda di concessione in sanatoria avverso la quale non era stato espresso diniego dall’ente comunale competente, garantendo che oltre alle opere oggetto in sanatoria non vi fossero altre opere abusive.

Successivamente alla stipula del contratto era loro pervenuta la comunicazione del Comune di Venezia di diniego delle sanatorie, così avevano constatato che la pratica aveva ad oggetto opere diverse da quelle realizzate negli immobili acquistati.

Sulla base di tali fatti denunciavano il grave inadempimento della parte venditricee ne c hiedevano la condanna al risarcimento del danno commisurato all’ammontare della sanzione ed ai correlati costi sostenuti ovvero in subordine la risoluzione del contratto con condanna alla restituzionedel prezzo ed al risarcimento dei danni.

2. Si costituiva in giudizio parte convenuta che chiedeva il rigetto della domanda e allo stesso tempo formulava domanda di garanzia verso [OSCURATO:PERSONA], precedente proprietario degli immobili, chiedendo l’autorizzazione alla chiamata in causa.

Si costituiva anche D o rino Callegaro chiedendo tanto il rigetto della domanda principale quanto quello della chiamata in garanzia.

Ric. 2020n. 5577sez.

S2 - ud. 1 9 /0 9 /202 3

3. Il Tribunale di Venezia, accertata la situazione urbanistica dell’immobile sulla base di una consulenza tecnica, accoglieva parzialmente la domanda qualificandola in termini di riduzione del prezzo e commisurando l’ammontare in base a lle risultanze estimative della consulenza tec nica e rigettava nel resto la domanda formulata nei confronti del chiamato in causa.

4. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suddetta sentenza.

5. Gli appellati Pernice , Iannone e Callegaro resistevano a l gravame.

5. La C orte d’ A ppello di Venezia riget tava l’impugnazione e confermava la sentenza impugnata.

In particolare , la Corte escludeva la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in quanto è in potere del giudice assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio.

Nel contesto motivazionale evincibile dalla pronuncia gravata si poteva riscontrare che il Tribunale aveva fatto corretta e condivisibile applicazione interpretativa di tale principio.

Doveva ritenersi insussistente anche l’ipotizzato vizio di ultra-petizione considerando che il Tribunale, nel contenuto dispositivo della decisione,non si era pronunciato su questioni non formanti oggetto del giudizio, né aveva attribuito alla parte un bene giuridico non richiesto ovvero diverso da quello domandato, essendo invece immutati gli elementi fattuali costitutivi della pretesa azionata.

Quanto al concreto andamento della vicenda la Corte osservava che, a fronte dell’impropri a qualificazione risarcitoria della domandae de lle concrete ragioni esposte a sostegno della pretesa , era chiaramente riconducibile all’azione e stimator i a volta a Ric. 2020n. 5577sez.

S2 - ud. 1 9 /0 9 /202 3 ristabilire l’equilibrio economico tra le prestazioni corrispettive, sicché in piena coerenza con quella prospettazione, il primo giudicante aveva riconosciuto una somma pari al minor valore del bene oggetto della vendita.

La Corte d’Appello rigettava il secondo motivo di gravame in quanto la non conoscibilità del vizio urbanistico dei beni era stata ravvisata nel fatto che il venditore aveva espressamente e formalmente dichiarato nell’atto che, ad eccezione della pratica di sanatoria ivi indicata, non vi erano opere abusive, mentre era stato accertato che i local i oggetto di trasferimento non erano stati realizzati in coerenza con le originarie licenze edilizie.

Di conseguenza,ogni altra prospettazione in ordine alla conoscibilità dello stato dell’immobile si risolveva in argomenti meramente congetturali.

7. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenzasulla base di due motivi.

8. Vito P ernice e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso.

9. Il ricorrente con memoria depositata in prossimità dell’udienza ha insistito nellarichiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 113 c.p.c. nonché dell’articolo 100 c.p.c.

Gli attori non avevano inteso mantenere la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita avendo manifestato l’interesse prevalente a conservare i beni.

Per ciò stesso la Corte, a fronte della sola richiesta degli attori di Ric. 2020n. 5577sez.

S2 - ud. 1 9 /0 9 /202 3 accertamento dell’inadempimento del convenuto e senza che fosse stata promossa azione estimatoria per la riduzione del prezzo , avrebbeerroneamente confermato la sentenza di primo grado con condanna del ricorrente al pagamento di euro 26.000 senza neanche indicare la norma giuridica regolatrice del caso concreto e senza qualificare la natura della somma imposta all’appellante.

Secondo parte ricorrente, in tal modo risulterebbe violato il fondamentale principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato oltre all’onere di motivazione che impone al giudice di pronunciarsi egiustificare la propria decisione.

Sarebbe erronea la motivazione secondo cui, nonostante l’impropria qualificazione risarcitoria della domanda formulata dagli attori, in ogni caso le concrete ragioni esposte a sostegno della loro pretesa erano chiaramente riconducibili all’azione estimatoria volta a ristabilire l’equilibrio economico tra le prestazioni.

Inoltre, aseguito dell’istanza al Comune di Venezia di verifica della conformità urbanistica degli immobili, gli attori sapevano perfettamente quale fosse la situazione urbanistica dei beni che andavano ad acquistare accollandosene i relativi rischi.

Parte resistente aveva già preteso un prezzo basso a causa dell’esistenza di condoni da definire, traendone ora ulteriore profitto con la riduzione di ulteriori euro

26.000. La scelta fra l’azione di risoluzione e quell a e stimator ia diviene irrevocabile per l’effetto preclusivo di cui al secondo comma dell’articolo 1492 c.c. sia che la domanda sia proposta in via di azione sia che essa venga avanzata in via riconvenzionale.

Con l’atto di citazione gli attori avevano chiesto in via principal e i l risarcimento del danno d a inadempimento e in via subordinata la risoluzione del contratto e Ric. 2020n. 5577sez.

S2 - ud. 1 9 /0 9 /202 3 la restituzione del prezzo pagato, domande quest’ultime rinunciate in corso di causa.

Gli stessi non avevano quindi agito per la riduzione del prezzo di compravendita ma solo ed esclusivamente per il risarcimento dei danni da asserito inadempimento.

Pertanto, in assenza di dannoe nonostante l’omessa proposiz ione dell’azione estimatoria, il giudice ha erroneamente pronunciato su una domanda non espressamente formulata di riduzione del prezzo di compravendita. 1.1 Il primo motivo di ricorso è infondato.

Il motivo è sostanzialmente ripetitivo di quello proposto con l’atto di appello e rigettato dalla Corte d’Appello, che ha ritenuto corretta l’interpretazione del giudice di primo gradodella originaria domanda attorea come richiesta di riduzione del prezzo ed ha escluso la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato essendo in potere del giudice assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio.

Infatti, come evidenziato anche dal ricorrente secondo la Corte d'Appello, a fronte dell’impropria qualificazione risarcitoria della domanda, le concrete ragioni esposte a sostegno della pretesa erano chiaramente riconducibili all’azione e stimator ia volta a ristabilire l’equilibrio economico tra le prestazioni corrispettive, sicché in piena coerenza con quella prospettazione, il primo giudicante aveva riconosciuto una somma pari al minor valore del bene oggetto della vendita. 1.2 La sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui: La qualificazione della domanda è compito del giudice del merito che non è condizionato dalle parole e dalle formule utilizzate dalla parte ma deve tener conto dell'intero Ric. 2020n. 5577sez.

S2 - ud. 1 9 /0 9 /202 3 contesto dell'atto, senza alterarne il senso letterale ma, allo stesso tempo, valutandone la formulazione testuale e il contenuto sostanziale in relazione all'effettiva finalità che la parte intende perseguire (Sez.

L- , Ordinanza n. 19435 del 20/07/2018, Rv. 649970 -01).

Dunque, la censura di violazione dell’art. 112 c.p.c. è inammissibile in quanto l’interpretazione della domanda è attività propria del giudice di merito che ha motivato in ordine allo specifico punto posto con il motivo di appello evidenziando che il giudicedi primo gradoaveva interpretato correttamente la domanda attorea.

Peraltro, deve ribadirsi che: Nel giudizio di legittimità va tenuta distinta l'ipotesi in cui si lamenti l'omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l'interpretazione che ne ha dato il giudice del merito.

Nel primo caso, si verte in tema di violazione dell'articolo 112 c.p.c. e si pone un problema di natura processuale, per la soluzione del quale la S.C. ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta.

Nel secondo caso, invece, poiché l'interpretazione della domanda e l'individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito, in sede di legittimità va solo effettuato il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata(Sez. 6 - 5, Ord. n. 30684 del 2017).

Nella specie l’interpretazione della domanda operata dal Tribunale e oggetto della doglianza del ricorrente dinanzi la Corte d’Appello è pienamente corrispondente a quanto emerge dagli atti di causa e, come si è detto,è conforme al principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo il quale il giudice di merito Ric. 2020n. 5577sez.

S2 - ud. 1 9 /0 9 /202 3 nell'interpretazione della domanda giudiziale, deve tenere contodella reale volontà dell'attore risultante dall'intero contenuto dell'atto e dallo scopo pratico perseguito.

Sul punto il collegio intende dare continuità al seguente principio di diritto: Il giudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta.

Il relativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se sono stati travalicati i detti limiti o per vizio della motivazione (Sez. 3, Ord. n. 13602 del 2019).

2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : violazi one e falsa applicazione degli articoli 1491 c.c. e 1494 c.c.

La Corte d’appello ha escluso che gli acquirenti, in ragione della sola presenza dell’articolo 3del contratto di vendita, fossero a conoscenza della condizione di abusività degli immobili di cui è causa.

Gli acquirenti erano ben consapevoli della situazione urbanistica dell’immobile come si evince dal fatto che avevano promosso una causa avente ad oggetto la violazione della normativa urbanistica edilizia con riferimento ad altra porzione del Ric. 2020n. 5577sez.

S2 - ud. 1 9 /0 9 /202 3 medesimo fabbricato conclusa con una transazione e con la riscossione da parte loro di un assegno di euro 11.500,oltre al fatto che hanno un figlio architetto non sono degli sprovveduti e hanno avuto accesso alla perizia di stima dell’immobile effettuata poco tempo prima del contratto.

Infine, gli attori hanno presentato la domanda di verifica della regolarità urbanistica solo pochi giorni prima del rogito ben sapendo che la risposta sarebbe giunta dopo la firma.Peraltro, la comunicazione inviata d al Comune di Venezia agli attori dopo la stipula del contratto e riguardanti i beni compravendutinon ha comportato alcuna valutazione definitiva di illiceità urbanistica degli stessi. 2.1 Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

La censura investe accertamenti di fatto circa la conoscenza dei vizi urbanistici del bene che hanno determinato la riduzione del prezzooltre all’interpretazione del contratto e in particolare dell’art. 3.

Infatti , la Corte d'Appello ha rigettato il motivo di gravame avente ad oggetto la medesima questione riproposta in questa sede evidenziando che correttamente il giudice di primo grado aveva ritenuto non conosciuto il vizio urbanistico dei beni in capo alla parte acquirente in quanto la parte venditrice aveva espressamente e formalmente dichiarato nell’atto che, ad eccezione della pratica di sanatoria ivi indicata, non vi erano opere abusive, mentre era stato accertato che i locali oggetto di trasferimento non erano stati realizzati in coerenza con le originarie licenze edilizie.

Di conseguenza ogni altra prospettazione in ordine alla conoscibilità dello stato dell’immobile si risolveva in argomenti meramente congetturali.

Ric. 2020n. 5577sez.

S2 - ud. 1 9 /0 9 /202 3 La Corte territoriale è giunta alle dette conclusioni con corretto apprezzamento di merito esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento.

Deve ribadirsi, pertanto, che la valutazione della gravità dell'inadempimento -prendendo le mosse dall'esame dei fatti e delle prove inerenti al processo -è rimessa all'esame del giudice del merito, le cui valutazioni, alle quali il ricorrente contrappone le proprie, non sono sindacabili in sede di legittimità, ciò comportando un nuovo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione.

In altri termini la censura proposta dal ricorrente si risolve nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, cosi mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dal giudice di appello non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa potessero ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità.

Le censure, pertanto, anche là dove denunciano il vizio di violazione e falsa applicazione di legge si appalesano inammissibili a fronte dell'anzidetto accertamento compiuto dalla Corte territoriale, la quale ha individuato le fonti del proprio convincimento e valutato le risultanze probatorie, dando conto dell'iter logico e deduttivo seguito.

Infatti, come questa Corte ha più volte sottolineato, compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione Ric. 2020n. 5577sez.

S2 - ud. 1 9 /0 9 /202 3 impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito (Sez. 3, Sentenza n. 3267 del 12/02/2008, Rv. 601665), dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che, come primadetto, nel caso di specie è dato riscontrare.

3. Il ricorso è rigettato.

4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 3400,più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17,

I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5577/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Mestre, via Allegri, n. 30 presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , n. 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 5336/2019 depositata il 26/11/2019; Ric. 2020n. 5577sez. S2 - ud. 1 9 /0 9 /202 3 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] citavano in giudizio dinanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] deducendo di avere acquistato da questi due immobili ad uso negozio siti in abitato di Mestre e che, nel rogito del 23 dicembre 2010 , il venditore aveva formalmente dichiarato che per detti immobili era stata presentata domanda di concessione in sanatoria avverso la quale non era stato espresso diniego dall’ente comunale competente, garantendo che oltre alle opere oggetto in sanatoria non vi fossero altre opere abusive. Successivamente alla stipula del contratto era loro pervenuta la comunicazione del Comune di Venezia di diniego delle sanatorie, così avevano constatato che la pratica aveva ad oggetto opere diverse da quelle realizzate negli immobili acquistati. Sulla base di tali fatti denunciavano il grave inadempimento della parte venditricee ne c hiedevano la condanna al risarcimento del danno commisurato all’ammontare della sanzione ed ai correlati costi sostenuti ovvero in subordine la risoluzione del contratto con condanna alla restituzionedel prezzo ed al risarcimento dei danni. 2. Si costituiva in giudizio parte convenuta che chiedeva il rigetto della domanda e allo stesso tempo formulava domanda di garanzia verso [OSCURATO:PERSONA], precedente proprietario degli immobili, chiedendo l’autorizzazione alla chiamata in causa. Si costituiva anche D o rino Callegaro chiedendo tanto il rigetto della domanda principale quanto quello della chiamata in garanzia. Ric. 2020n. 5577sez. S2 - ud. 1 9 /0 9 /202 3 3. Il Tribunale di Venezia, accertata la situazione urbanistica dell’immobile sulla base di una consulenza tecnica, accoglieva parzialmente la domanda qualificandola in termini di riduzione del prezzo e commisurando l’ammontare in base a lle risultanze estimative della consulenza tec nica e rigettava nel resto la domanda formulata nei confronti del chiamato in causa. 4. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suddetta sentenza. 5. Gli appellati Pernice , Iannone e Callegaro resistevano a l gravame. 5. La C orte d’ A ppello di Venezia riget tava l’impugnazione e confermava la sentenza impugnata. In particolare , la Corte escludeva la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in quanto è in potere del giudice assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio. Nel contesto motivazionale evincibile dalla pronuncia gravata si poteva riscontrare che il Tribunale aveva fatto corretta e condivisibile applicazione interpretativa di tale principio. Doveva ritenersi insussistente anche l’ipotizzato vizio di ultra-petizione considerando che il Tribunale, nel contenuto dispositivo della decisione,non si era pronunciato su questioni non formanti oggetto del giudizio, né aveva attribuito alla parte un bene giuridico non richiesto ovvero diverso da quello domandato, essendo invece immutati gli elementi fattuali costitutivi della pretesa azionata. Quanto al concreto andamento della vicenda la Corte osservava che, a fronte dell’impropri a qualificazione risarcitoria della domandae de lle concrete ragioni esposte a sostegno della pretesa , era chiaramente riconducibile all’azione e stimator i a volta a Ric. 2020n. 5577sez. S2 - ud. 1 9 /0 9 /202 3 ristabilire l’equilibrio economico tra le prestazioni corrispettive, sicché in piena coerenza con quella prospettazione, il primo giudicante aveva riconosciuto una somma pari al minor valore del bene oggetto della vendita. La Corte d’Appello rigettava il secondo motivo di gravame in quanto la non conoscibilità del vizio urbanistico dei beni era stata ravvisata nel fatto che il venditore aveva espressamente e formalmente dichiarato nell’atto che, ad eccezione della pratica di sanatoria ivi indicata, non vi erano opere abusive, mentre era stato accertato che i local i oggetto di trasferimento non erano stati realizzati in coerenza con le originarie licenze edilizie. Di conseguenza,ogni altra prospettazione in ordine alla conoscibilità dello stato dell’immobile si risolveva in argomenti meramente congetturali. 7. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenzasulla base di due motivi. 8. Vito P ernice e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. 9. Il ricorrente con memoria depositata in prossimità dell’udienza ha insistito nellarichiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 113 c.p.c. nonché dell’articolo 100 c.p.c. Gli attori non avevano inteso mantenere la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita avendo manifestato l’interesse prevalente a conservare i beni. Per ciò stesso la Corte, a fronte della sola richiesta degli attori di Ric. 2020n. 5577sez. S2 - ud. 1 9 /0 9 /202 3 accertamento dell’inadempimento del convenuto e senza che fosse stata promossa azione estimatoria per la riduzione del prezzo , avrebbeerroneamente confermato la sentenza di primo grado con condanna del ricorrente al pagamento di euro 26.000 senza neanche indicare la norma giuridica regolatrice del caso concreto e senza qualificare la natura della somma imposta all’appellante. Secondo parte ricorrente, in tal modo risulterebbe violato il fondamentale principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato oltre all’onere di motivazione che impone al giudice di pronunciarsi egiustificare la propria decisione. Sarebbe erronea la motivazione secondo cui, nonostante l’impropria qualificazione risarcitoria della domanda formulata dagli attori, in ogni caso le concrete ragioni esposte a sostegno della loro pretesa erano chiaramente riconducibili all’azione estimatoria volta a ristabilire l’equilibrio economico tra le prestazioni. Inoltre, aseguito dell’istanza al Comune di Venezia di verifica della conformità urbanistica degli immobili, gli attori sapevano perfettamente quale fosse la situazione urbanistica dei beni che andavano ad acquistare accollandosene i relativi rischi. Parte resistente aveva già preteso un prezzo basso a causa dell’esistenza di condoni da definire, traendone ora ulteriore profitto con la riduzione di ulteriori euro 26.000. La scelta fra l’azione di risoluzione e quell a e stimator ia diviene irrevocabile per l’effetto preclusivo di cui al secondo comma dell’articolo 1492 c.c. sia che la domanda sia proposta in via di azione sia che essa venga avanzata in via riconvenzionale. Con l’atto di citazione gli attori avevano chiesto in via principal e i l risarcimento del danno d a inadempimento e in via subordinata la risoluzione del contratto e Ric. 2020n. 5577sez. S2 - ud. 1 9 /0 9 /202 3 la restituzione del prezzo pagato, domande quest’ultime rinunciate in corso di causa. Gli stessi non avevano quindi agito per la riduzione del prezzo di compravendita ma solo ed esclusivamente per il risarcimento dei danni da asserito inadempimento. Pertanto, in assenza di dannoe nonostante l’omessa proposiz ione dell’azione estimatoria, il giudice ha erroneamente pronunciato su una domanda non espressamente formulata di riduzione del prezzo di compravendita. 1.1 Il primo motivo di ricorso è infondato. Il motivo è sostanzialmente ripetitivo di quello proposto con l’atto di appello e rigettato dalla Corte d’Appello, che ha ritenuto corretta l’interpretazione del giudice di primo gradodella originaria domanda attorea come richiesta di riduzione del prezzo ed ha escluso la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato essendo in potere del giudice assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio. Infatti, come evidenziato anche dal ricorrente secondo la Corte d'Appello, a fronte dell’impropria qualificazione risarcitoria della domanda, le concrete ragioni esposte a sostegno della pretesa erano chiaramente riconducibili all’azione e stimator ia volta a ristabilire l’equilibrio economico tra le prestazioni corrispettive, sicché in piena coerenza con quella prospettazione, il primo giudicante aveva riconosciuto una somma pari al minor valore del bene oggetto della vendita. 1.2 La sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui: La qualificazione della domanda è compito del giudice del merito che non è condizionato dalle parole e dalle formule utilizzate dalla parte ma deve tener conto dell'intero Ric. 2020n. 5577sez. S2 - ud. 1 9 /0 9 /202 3 contesto dell'atto, senza alterarne il senso letterale ma, allo stesso tempo, valutandone la formulazione testuale e il contenuto sostanziale in relazione all'effettiva finalità che la parte intende perseguire (Sez. L- , Ordinanza n. 19435 del 20/07/2018, Rv. 649970 -01). Dunque, la censura di violazione dell’art. 112 c.p.c. è inammissibile in quanto l’interpretazione della domanda è attività propria del giudice di merito che ha motivato in ordine allo specifico punto posto con il motivo di appello evidenziando che il giudicedi primo gradoaveva interpretato correttamente la domanda attorea. Peraltro, deve ribadirsi che: Nel giudizio di legittimità va tenuta distinta l'ipotesi in cui si lamenti l'omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l'interpretazione che ne ha dato il giudice del merito. Nel primo caso, si verte in tema di violazione dell'articolo 112 c.p.c. e si pone un problema di natura processuale, per la soluzione del quale la S.C. ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta. Nel secondo caso, invece, poiché l'interpretazione della domanda e l'individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito, in sede di legittimità va solo effettuato il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata(Sez. 6 - 5, Ord. n. 30684 del 2017). Nella specie l’interpretazione della domanda operata dal Tribunale e oggetto della doglianza del ricorrente dinanzi la Corte d’Appello è pienamente corrispondente a quanto emerge dagli atti di causa e, come si è detto,è conforme al principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo il quale il giudice di merito Ric. 2020n. 5577sez. S2 - ud. 1 9 /0 9 /202 3 nell'interpretazione della domanda giudiziale, deve tenere contodella reale volontà dell'attore risultante dall'intero contenuto dell'atto e dallo scopo pratico perseguito. Sul punto il collegio intende dare continuità al seguente principio di diritto: Il giudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta. Il relativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se sono stati travalicati i detti limiti o per vizio della motivazione (Sez. 3, Ord. n. 13602 del 2019). 2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : violazi one e falsa applicazione degli articoli 1491 c.c. e 1494 c.c. La Corte d’appello ha escluso che gli acquirenti, in ragione della sola presenza dell’articolo 3del contratto di vendita, fossero a conoscenza della condizione di abusività degli immobili di cui è causa. Gli acquirenti erano ben consapevoli della situazione urbanistica dell’immobile come si evince dal fatto che avevano promosso una causa avente ad oggetto la violazione della normativa urbanistica edilizia con riferimento ad altra porzione del Ric. 2020n. 5577sez. S2 - ud. 1 9 /0 9 /202 3 medesimo fabbricato conclusa con una transazione e con la riscossione da parte loro di un assegno di euro 11.500,oltre al fatto che hanno un figlio architetto non sono degli sprovveduti e hanno avuto accesso alla perizia di stima dell’immobile effettuata poco tempo prima del contratto. Infine, gli attori hanno presentato la domanda di verifica della regolarità urbanistica solo pochi giorni prima del rogito ben sapendo che la risposta sarebbe giunta dopo la firma.Peraltro, la comunicazione inviata d al Comune di Venezia agli attori dopo la stipula del contratto e riguardanti i beni compravendutinon ha comportato alcuna valutazione definitiva di illiceità urbanistica degli stessi. 2.1 Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. La censura investe accertamenti di fatto circa la conoscenza dei vizi urbanistici del bene che hanno determinato la riduzione del prezzooltre all’interpretazione del contratto e in particolare dell’art. 3. Infatti , la Corte d'Appello ha rigettato il motivo di gravame avente ad oggetto la medesima questione riproposta in questa sede evidenziando che correttamente il giudice di primo grado aveva ritenuto non conosciuto il vizio urbanistico dei beni in capo alla parte acquirente in quanto la parte venditrice aveva espressamente e formalmente dichiarato nell’atto che, ad eccezione della pratica di sanatoria ivi indicata, non vi erano opere abusive, mentre era stato accertato che i locali oggetto di trasferimento non erano stati realizzati in coerenza con le originarie licenze edilizie. Di conseguenza ogni altra prospettazione in ordine alla conoscibilità dello stato dell’immobile si risolveva in argomenti meramente congetturali. Ric. 2020n. 5577sez. S2 - ud. 1 9 /0 9 /202 3 La Corte territoriale è giunta alle dette conclusioni con corretto apprezzamento di merito esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento. Deve ribadirsi, pertanto, che la valutazione della gravità dell'inadempimento -prendendo le mosse dall'esame dei fatti e delle prove inerenti al processo -è rimessa all'esame del giudice del merito, le cui valutazioni, alle quali il ricorrente contrappone le proprie, non sono sindacabili in sede di legittimità, ciò comportando un nuovo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione. In altri termini la censura proposta dal ricorrente si risolve nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, cosi mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dal giudice di appello non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa potessero ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità. Le censure, pertanto, anche là dove denunciano il vizio di violazione e falsa applicazione di legge si appalesano inammissibili a fronte dell'anzidetto accertamento compiuto dalla Corte territoriale, la quale ha individuato le fonti del proprio convincimento e valutato le risultanze probatorie, dando conto dell'iter logico e deduttivo seguito. Infatti, come questa Corte ha più volte sottolineato, compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione Ric. 2020n. 5577sez. S2 - ud. 1 9 /0 9 /202 3 impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito (Sez. 3, Sentenza n. 3267 del 12/02/2008, Rv. 601665), dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che, come primadetto, nel caso di specie è dato riscontrare. 3. Il ricorso è rigettato. 4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 3400,più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contr
Sentenza Cassazione n. 27542/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris