CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 00185/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA UsrU/D(U1-9és—lq sul ricorso 20548-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 02438750586, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.21 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2075/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 30/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2020 n. 20548 sez. S2 - ud. 16/06/2021 [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] rdi ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma che ha rigettato l'opposizione a 44 verbali di violazione del codice della strada a carico dell'autovettura tg.[OSCURATO:TARGA] adibita a taxi per passaggio su zona riservata ai mezzi pubblici. 2. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita con controricorso. 3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380- bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta fondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. 4. Non risultano presentate memorie. [OSCURATO:PERSONA]: Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: La licenza di taxi ha validità illimitata ed è soggetta a vidimazione quinquennale condizionata al permanere delle condizioni di validità in capo al titolare dei requisiti di legge e del regolamento per il rilascio del titolo. Ne consegue che il quinquennio in caso di cessione di licenza decorre dal momento della cessione che deve essere autorizzato dal Comune (27 giugno 2012) e non dal momento del primo rilascio. È erronea la statuizione che le vicende successive non incidono sul periodo di validità della stessa. In ogni caso anche volendo ritenere il termine decorrente dal primo rilascio il ricorrente sarebbe incorso in un errore scusabile. L'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto, assume rilievo nella specie sussistendo elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato, per avere egli tenuto una condotta il più possibile conforme al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso" (Cfr. Cass. 4927/1998; n. 1873/1995, n. 10508/1995, n. 10893/1996). Pertanto, lo stato di ignoranza della violazione deve ritenersi Ric. 2020 n. 20548 sez. S2 - ud. 16/06/2021 incolpevole viste le circostanze del caso concreto di ripetuta violazione per un periodo continuativo della medesima disposizione con una condotta strettamente correlata con il lavoro di taxista del ricorrente; il Collegio ritiene necessario demandare la decisione del ricorso alla pubblica udienza, stante la novità della questione circa la decorrenza della vidimazione quinquennale della licenza di taxi in caso di cessione di licenza. il ricorso, pertanto, deve essere discusso in pubblica udienza; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione Rinvia la trattazione del ricorso alla pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, in data 16 giugno 2021. IL PRESIDENTE enzo [OSCURATO:PERSONA] t DEPOSITATA CANCaLERIA - 5 GEN 2022 [OSCURATO:PERSONA]