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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06913/2025

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uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge è manifestamente infondato e riproduttivo di identica questione già sottoposta al vaglio ed adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha evidenziato, con motivazione logica e completa, come la minaccia di atti autolesionistici costituisse minaccia idonea ad ostacolare il compimento dell'atto dell'ufficio (cfr. Sez. 6, n. 42951 del 09/09/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268719 secondo cui sussiste il delitto di resistenza a pubblico ufficiale in presenza di una condotta autolesionistica dell'agente, quando la stessa sia finalizzata ad impedire o contrastare il compimento di un atto dell'ufficio ad opera del pubblico ufficiale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20/01/20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge è manifestamente infondato e riproduttivo di identica questione già sottoposta al vaglio ed adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha evidenziato, con motivazione logica e completa, come la minaccia di atti autolesionistici costituisse minaccia idonea ad ostacolare il compimento dell'atto dell'ufficio (cfr. Sez. 6, n. 42951 del 09/09/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268719 secondo cui sussiste il delitto di resistenza a pubblico ufficiale in presenza di una condotta autolesionistica dell'agente, quando la stessa sia finalizzata ad impedire o contrastare il compimento di un atto dell'ufficio ad opera del pubblico ufficiale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/01/20
Sentenza Cassazione n. 06913/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris