CassazionedecretoSezione 6Decisione del 15 febbraio 2022
Cassazione n. 08958/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 15/02/2022 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria scritta del difensore dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza emessa in data 15 febbraio 2022 ha confermato quella del Tribunale di Palmi che con il rito abbreviato ha condannato Cucinotta alla pena ritenuta di giustizia per evasione dagli arresti domiciliari. 2. Avverso la condanna in appello ricorre, a mezzo del proprio difensore, l'imputato deducendo due motivi entrambi relativi al giudizio di appello: 2.1. Con il primo motivo si denuncia nullità assoluta del giudizio di secondo grado celebrato in assenza dell'imputato - agli arresti domiciliari - del quale era stata chiesta la traduzione in udienza. Nonostante la tardività della richiesta di trattazione orale, il rinvio dell'udienza per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio in appello avrebbe dovuto imporre di considerare comunque tempestiva la richiesta con conseguente traduzione del Cucinotta per l'udienza di trattazione dell'appello o, comunque, apprestamento di un collegamento in videoconferenza per consentire allo stesso di partecipare con detta modalità al processo a suo carico. 2.2. Con il secondo motivo si deduce nullità della sentenza impugnata non avendo la Corte di appello valutato la memoria che la difesa aveva ritualmente depositato con modalità telematiche il 7 dicembre 2021, nella quale veniva evidenziata e documentata l'incongruente motivazione del primo giudice in ordine alla imputabilità del Cucinotta, esclusa in altro processo per fatti temporalmente contigui all'evasione. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Dagli atti processuali - che questa Corte è legittimata ad esaminare essendo stata dedotta violazione di norme processuali avvenuta nel giudizio di appello - risulta quanto segue. 1.1. Con PEC trasmessa il 10 dicembre 2021 alla cancelleria della Corte di appello il difensore dell'imputato ha chiesto, in relazione all'udienza di trattazione del successivo 14 dicembre, la discussione orale manifestando la volontà dell'imputato - agli arresti domiciliari - di intervenire nel giudizio. Il 7 dicembre 2021 il predetto difensore ha inviato, sempre tramite PEC, una memoria difensiva nella quale insisteva per l'accoglimento dei motivi di appello in riferimento al vizio - quanto meno parziale - di mente dell'imputato, già dichiarato in altro processo per fatti di resistenza a pubblico ufficiale accaduti solo dieci giorni prima dell'evasione. Nella memoria si faceva presente che nel processo in questione era stata disposta perizia sull'imputato che nella memoria si dichiara di allegare, perizia in effetti indicata negli allegati elencati nella PEC, ma non presente nella documentazione versata nel ricorso. 1.2. Nella sentenza di appello di tali richieste non si fa alcun cenno (v. pag. 3: "il PG ha fatto pervenire conclusioni scritte (conferma), regolarmente notificate alla difesa, che, invece, non ha fatto pervenire le proprie né richiesta di trattazione orale"). 2. Ciò premesso, il primo motivo di ricorso è infondato. 2.1. La richiesta di trattazione orale del giudizio di appello formulata dalla difesa è tardiva, non essendo stato rispettato il termine di quindici giorni liberi prima dell'udienza di cui all'art. dall'art. 23 del d.l. n. 149/2020, poi riprodotto nell'art. 23 bis del d.l. n. 137/2020 ad opera della relativa legge di conversione, con modifiche, n. 176 del 18 dicembre 2020. Peraltro, di tale tardività appare consapevole la stessa difesa dell'imputato che nella memoria inviata alla cancelleria in vista dell'udienza del 14 dicembre la qualifica espressamente "UDIENZA CARTOLARE". 2.2. Né può ritenersi che il differimento dell'udienza di trattazione (secondo la deduzione difensiva - peraltro non documentata - dovuto alla mancata notifica del decreto di citazione in appello all'imputato) può valere a superare detta tardività, anche perché non risulta che per la successiva udienza (quella di discussione del 15 febbraio 2022) sia stata avanzata ulteriore richiesta di trattazione orale. 2.3. A tale riguardo, questa Corte (Sez. 6, n. 8588 del 12 gennaio 2022, Rossello, Rv. 283002) ha ritenuto che in tema di disciplina emergenziale per il contrasto alla pandemia da COVID-19 la richiesta di discussione orale ai sensi dell'art. 23, comma 3, del d.l. 9 novembre 2020, n. 149, riferendosi alla decisione dell'appello e non alla singola udienza, non va reiterata in caso di rinvio o differimento d'ufficio dell'udienza con la conseguenza che, se il processo venga nondimeno definito con rito camerale non partecipato, si radica una nullità generale a regime intermedio per violazione del principio del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione; ma a tal fine è necessario che la difesa abbia tempestivamente richiesto la trattazione orale in riferimento all'udienza fissata che poi era stata rinviata (richiesta nella specie, come visto, non intervenuta). 2.4. Neppure può sostenersi che essendo Cucinotta agli arresti domiciliari nei suoi confronti dovesse comunque disporsi la traduzione o la partecipazione all'udienza mediante videoconferenza, attesa la particolare disciplina dettata per il giudizio di appello che per lo svolgimento con la partecipazione delle parti presuppone comunque una rituale e tempestiva richiesta, nella specie inesistente. 3. Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso. 3.1. Dagli atti risulta che la Corte di appello non ha preso in considerazione la memoria difensiva, pur ritualmente inviata a mezzo PEC il 7 dicembre 2021 per la successiva udienza del 14, poi come detto rinviata (nella motivazione della sentenza si sostiene che la difesa non ha fatto pervenire conclusioni scritte ...). E' vero che - come rileva il PG - la memoria è reiterativa dei motivi di appello e che sulle relative questioni (già respinte dal giudice di primo grado) la sentenza impugnata motiva. 3.2. Pur tuttavia questa Corte ha precisato (v. Sez. 6, n. 3913 del 14 dicembre 2021 - dep. 2022, Sciuto, Rv. 282881) che "In tema di disciplina emergenziale da Covid-19, la mancata allegazione agli atti processuali delle conclusioni inviate dalla difesa a mezzo PEC, con la conseguente omessa valutazione delle stesse, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto l'intervento dell'imputato, cui è riconducibile la facoltà di presentare conclusioni scritte ex art. 23, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, deve essere inteso come partecipazione attiva e cosciente al processo". 3.4. Nel caso oggetto del presente ricorso, la nullità, integrata dall'omesso esame da parte dei giudici di appello delle deduzioni difensive contenute nella memoria, è stata tempestivamente dedotta con il primo atto utile ossia il ricorso per cassazione. 5. Per le suesposte considerazioni si impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra