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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 20351/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di SASSARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/-e le conclusioni del PG G. CASELLA, che ha chiesto l'annullamento con rinvio(eqm il.(.9„uhji7ottirl QUA ( J4Uttinftr, Z,3 OL.

ÌfV}/19/0 [OSCURATO:PERSONA]. '[OSCURATO:PERSONA] in fatto

1. Il Tribunale di Sassari, in funzione di giudice del riesame, ha confermato, con provvedimento del 3 novembre 2022 notificato al difensore il 14 novembre successivo, l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Nuoro ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di illegale detenzione e porto in luogo pubblico di un fucile e ciò per compiere il danneggiamento dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA], in Budoni il 7 dicembre 2021.

Illustrati i dati di gravità indiziaria e le ragioni che impongono il mantenimento della misura carceraria in termini di adeguatezza alle esigenze cautelari e di proporzionalità, il Tribunale ha affermato che la dedotta incompatibilità dello stato di salute con il regime carcerario costituisce questione sopravvenuta al provvedimento generico, mai sottoposta al vaglio del Giudice per le indagini preliminari, quindi inammissibile per tardività.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso, con atto pervenuto alla cancelleria del Tribunale di Sassari il 9 dicembre 2022, il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

Il Tribunale è incorso nei denunciati vizi per non aver preso in esame i due elaborati peritali di altri procedimenti penali, depositati nell'udienza di convalida dinnanzi al Giudice per le indagini preliminari e riprodotti nell'udienza di riesame, in punto di mancanza di imputabilità di [OSCURATO:PERSONA].

I rilievi difensivi afferivano al tema della imputabilità e non solo alla compatibilità delle condizioni di salute con la detenzione carceraria.

Sull'imputabilità il Tribunale ha omesso ogni considerazione nonostante vi sia la prova che il ricorrente è affetto da infermità totale di mente, movendo dall'errato presupposto che gli elaborati non fossero stati depositati tempestivamente.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.

2. Il ricorso è stato tardivamente proposto.

A fronte della notificazione del provvedimento operata il 14 novembre 2022, il difensore ha proposto ricorso con atto pervenuto alla cancelleria del giudice a quo in data 9 dicembre successivo, e il A quindi ben oltre il termine di dieci giorni previsto a pena di inammissibilità dall'art. 311, comma 1, cod. proc. pen.

Come prescritto dal successivo comma 3, entro il termine di dieci giorni il ricorso deve essere presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento e, come chiarito da Sez.

U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Rv. 280167, "il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo".

3. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso, il 7 marz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di SASSARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/-e le conclusioni del PG G. CASELLA, che ha chiesto l'annullamento con rinvio(eqm il.(.9„uhji7ottirl QUA ( J4Uttinftr, Z,3 OL. ÌfV}/19/0 [OSCURATO:PERSONA]. '[OSCURATO:PERSONA] in fatto 1. Il Tribunale di Sassari, in funzione di giudice del riesame, ha confermato, con provvedimento del 3 novembre 2022 notificato al difensore il 14 novembre successivo, l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Nuoro ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di illegale detenzione e porto in luogo pubblico di un fucile e ciò per compiere il danneggiamento dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA], in Budoni il 7 dicembre 2021. Illustrati i dati di gravità indiziaria e le ragioni che impongono il mantenimento della misura carceraria in termini di adeguatezza alle esigenze cautelari e di proporzionalità, il Tribunale ha affermato che la dedotta incompatibilità dello stato di salute con il regime carcerario costituisce questione sopravvenuta al provvedimento generico, mai sottoposta al vaglio del Giudice per le indagini preliminari, quindi inammissibile per tardività. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso, con atto pervenuto alla cancelleria del Tribunale di Sassari il 9 dicembre 2022, il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Il Tribunale è incorso nei denunciati vizi per non aver preso in esame i due elaborati peritali di altri procedimenti penali, depositati nell'udienza di convalida dinnanzi al Giudice per le indagini preliminari e riprodotti nell'udienza di riesame, in punto di mancanza di imputabilità di [OSCURATO:PERSONA]. I rilievi difensivi afferivano al tema della imputabilità e non solo alla compatibilità delle condizioni di salute con la detenzione carceraria. Sull'imputabilità il Tribunale ha omesso ogni considerazione nonostante vi sia la prova che il ricorrente è affetto da infermità totale di mente, movendo dall'errato presupposto che gli elaborati non fossero stati depositati tempestivamente. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte. 2. Il ricorso è stato tardivamente proposto. A fronte della notificazione del provvedimento operata il 14 novembre 2022, il difensore ha proposto ricorso con atto pervenuto alla cancelleria del giudice a quo in data 9 dicembre successivo, e il A quindi ben oltre il termine di dieci giorni previsto a pena di inammissibilità dall'art. 311, comma 1, cod. proc. pen. Come prescritto dal successivo comma 3, entro il termine di dieci giorni il ricorso deve essere presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento e, come chiarito da Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Rv. 280167, "il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo". 3. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 7 marz
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