CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 13304/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2021 del TRIBUNALE di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Firenze e, in udienza, ha concluso ribadendo la richiesta di annullamento con rinvio; l'avv. U. Schiavotti del foro di Firenze per BALDINI Boris ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Firenze ha dichiarato BALDINI Boris colpevole del reato di cui all'art. 590, c. 2 e 3, cod. pen., per avere, nella qualità di datore di lavoro, omesso di adottare adeguate misure tecniche e organizzative intese a ridurre al minimo i rischi derivanti dalle attrezzature per i lavoratori, così cagionando a VOJVODA Sefer, impegnato nella sistemazione di tavole di legno nel cantiere, mentre altro lavoratore stava manovrando un montacarichi, le lesioni descritte nella imputazione (in Firenze, il 20 febbraio 2017). 2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto violazione di legge per integrale mancanza della motivazione della sentenza. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Francesca COSTANTINI, ha . depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Firenze, concludendo conformemente all'udienza. Considerato in diritto 1. Il ricorso va accolto nei termini che si vanno a esporre. 2. Il Tribunale ha ricostruito lo svolgimento del processo e, quanto alla motivazione, ha dato atto del mancato deposito di essa da parte del giudice monocratico, titolare del procedimento e della disposta riassegnazione con decreto presidenziale del 11/7/2022. Ha, quindi, articolato le sue osservazioni, intese a superare il diritto vivente, in ordine al potere sostitutivo attribuito al presidente del tribunale, in caso di impedimento del giudice monocratico, concludendo nel senso di doversi limitare alla sola sottoscrizione del documento, costituito dallo svolgimento del processo e dal dispositivo. 3. Il motivo è fondato. Il Tribunale si è dichiarato ben edotto del diritto vivente che ha già regolato la questione del potere di sostituzione del giudice da parte del presidente del tribunale: esso, infatti, in caso di impedimento del giudice monocratico, non è circoscritto alla sola sottoscrizione della sentenza, ma si estende alla stesura dei motivi della decisione (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244117). Tale principio è stato anche successivamente e recentemente ribadito (sez. F., n. 39182 del 27/8/2013, Pierantoni, Rv. 256719; sez. 2, n. 41437 del 19/9/2019, Titone, Rv. 277108; sez. 2, n. 50992 del 14/10/2016, n.m., Bartorilla). Quel giudice ha, tuttavia, ritenuto di doversene consapevolmente discostare, rilevando alcuni profili di criticità nella interpretazione giurisprudenziale. Le lunghe osservazioni articolate dal giudice nominato in sostituzione non hanno però aggiunto alcun elemento di novità rispetto al quadro esaminato dalle Sezioni Unite del 2009, i cui principi sono stati ripresi, anche di recente, come emerge dai richiami giurisprudenziali suindicati. In quella sede, infatti, il Supremo organo di nomofilachia ha esaminato la questione devoluta («se il potere sostitutivo attribuito al presidente del Tribunale, in caso di impedimento del magistrato, attenga soltanto alla sottoscrizione della motivazione o possa essere esteso alla redazione integrale della motivazione della sentenza pronunciata da un giudice monocratico»), risolvendo il contrasto in favore dell'orientamento che ritiene legittima, in forza degli artt. 546, c. 2 e 559, c. 4, cod. proc. pen., la redazione dell'intera motivazione da parte del presidente del tribunale o di giudice da questi delegato, in caso di impedimento del decidente, non considerando ostativi, ai fini di tale interpretazione estensiva, il tenore letterale delle disposizioni citate e il principio di immediatezza di cui all'art. 525 dello stesso codice di rito. 4. Quanto agli argomenti svolti dal giudice di merito al fine di giustificare la violazione dell'obbligo di redigere i motivi della decisione impugnata, sia quello di tipo formale, così come quello definito "teleologico" e quello "ordinamentale", non sono persuasivi e, soprattutto, sono formulati a prescindere da un effettivo confronto con le ragioni della decisione sopra richiamata, resa dalla Corte di legittimità all'esito della valutazione comparata dei due orientamenti a confronto, attraverso considerazioni intese ad approfondire e meglio specificare le ragioni dell'opzione interpretativa alla quale in quella sede si è aderito. Quanto al principio di immutabilità del giudice (art. 525, c. 2, cod. proc. pen.), infatti, il Supremo collegio ha precisato che lo stesso va riferito al giudice procedente e deliberante e non anche al giudice "motivante", in tal senso richiamando il giudice delle leggi, per il quale il principio di immediatezza, attuato dalla regola di immutabilità del giudice, esige "l'identità .tra il giudice che acquisisce le prove e quello che decide". Una interpretazione estensiva del principio, volta a ricomprendere nel momento della "deliberazione" anche la fase della redazione non contestuale della motivazione, si baserebbe sui presupposti della intrinseca connessione e della necessaria compenetrazione tra atto del decidere e atto del motivare, smentita però dalla funzione della motivazione (rendere conoscibili le ragioni logico-giuridiche che hanno condotto alla decisione, permettendo alle parti di dedurre ed esporre eventuali motivi di impugnazione), adempimento contemplato dal codice di rito negli "atti successivi alla deliberazione". Quanto all'esigenza, in quella sede prospettata, di evitare una motivazione meramente "cartolare", che prescinda cioè dalla diretta percezione di quanto avvenuto in udienza, la Corte di legittimità ha ricordato che il codice di rito conosce molteplici ipotesi di "giudizio cartolare", ovvero di giudizio caratterizzato da una decisione assunta sulla base della lettura di atti formatisi dinanzi ad altri, rientrando in tale novero, ad esempio, l'ipotesi del giudizio abbreviato "non condizionato" e, in maniera ancora più eclatante, il giudizio d'appello, ritenuto del tutto compatibile con le linee fondanti del giusto processo. Infine, in merito alla sostituibilità del giudice, ha osservato che il nostro sistema non conosce meccanismi di emersione delle dissenting opinions e che la Corte Europea dei diritti dell'uomo si è già pronunciata (con la sentenza 10 giugno 2003, Sofri ed altri c. Italia) nel senso che non costituisce violazione del diritto all'equo processo il fatto che il giudice estensore della motivazione della sentenza sia "in disaccordo" con la decisione, rilevando, comunque, anche con riferimento al giudice monocratico, per il quale non può evocarsi alcun profilo di tutela del dissenso, la necessità di porre in essere un "atto dovuto", essendo fisiologico, se non addirittura costituzionalmente imposto (art. 111, 6° comma, Cost.), che ad ogni dispositivo debba seguire una motivazione. 5. Tanto premesso, la sentenza va annullata, ma il rinvio va disposto, in adesione ad orientamento ormai consolidatosi in tal senso, al giudice d'appello. La mancanza assoluta di motivazione della sentenza, infatti, non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604, cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, Amorico, Rv. 271735; sez. 5, n. 43170 del 25/9/2012, Singh, Rv. 254131, in cui si è affermato che, in ipotesi di ricorso per saltum, come nella specie, all'annullamento della sentenza per mancanza assoluta di motivazione non segue il rinvio al giudice di primo grado ma al giudice di appello che ha il dovere di redigere la motivazione, non rientrando tale caso tra quelli tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen.; sez. 6, n. 43973 del 1/10/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256923; n. 24059 del 14/5/2014, Spigarelli, Rv. 259979, in cui, in motivazione, la Corte ha per l'appunto precisato che il giudice di appello cui il processo è rinviato non è privo di devolutum, ma, al contrario, dovendo redigere ex novo il provvedimento decisorio, ha una devoluzione totale, che gli impone di esaminare completamente nel merito la vicenda; in tal senso anche sez. F., n. 38927 del 19/8/2014, Rusu, Rv. 261237; e, di recente, anche sez. 5, n. 1076 del 21/10/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA]/la, Rv. 283894). 6. Pertanto, la sentenza deve essere annullata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze per il giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio alla Corte d'appello di Firenze. Deciso il 16 marzo 2023 Il Consigliere estens