CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 07624/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 5 agosto 2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in sede di rinvio quale Giudice del riesame delle misure cautelari personali, ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere, siccome disposta a carico di [OSCURATO:PERSONA] - indagato per il reato di cui agli artt. 99 e 110 cod. pen. nonché 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere, in concorso con ignoti, illecitamente coltivato una piantagione di canapa indiana composta da 740 piantine - con ordinanza del 15 settembre 2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un complesso motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, il ricorrente - preso atto delle ragioni del precedente annullamento da parte di questa Corte di legittimità - ha osservato che i Giudici del rinvio si erano comunque riportati a congetture legate a procedimenti, a carico dello stesso Mangiola, non ancora definiti, nonché alla condotta tenuta da costui e non rispettosa delle regole carcerarie, non tenendo conto dei criteri introdotti dalla legge 47 del 2015 e quindi confermando la sussistenza delle esigenze cautelari esclusivamente in ragione del titolo del reato. Al contrario, non era stata valutata l'incidenza del tempo trascorso sulla possibilità di reiterazione del reato, mentre era stato valutato il titolo del reato quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, senza tenere conto da un lato degli elementi difensivi circa l'insussistenza del pericolo, e dall'altro invocando la pendenza di altri e distinti procedimenti penali senza considerare la probabilità di nuove occasioni di delitto. Facevano pertanto difetto i requisiti di concretezza e di attualità del pericolo di rica,duta nel delitto, secondo l'interpretazione assunta da questa Corte. Per quanto riguardava la condotta irrispettosa delle regole carcerarie, non era stato chiarito quali sarebbero stati i contatti del ricorrente con soggetti inseriti nel narcotraffico, dai quali rilevare l'inaffidabilità della detenzione domiciliare. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è infondato. 4.1. La Quarta Sezione di questa Corte ha annullato il precedente provvedimento del Tribunale osservando che "per affermare il pericolo di recidiva i giudici di merito valorizzano il, non meglio precisato, coinvolgimento dell'odierno ricorrente in una operazione di polizia giudiziaria (giornalisticamente) soprannominata "Ma lefix ", in quanto gravemente indiziato di avere assunto un ruolo direttivo all'interno della cosca denominata Libri, senza fornire altre informazioni circa la portata del "coinvolgimento" - che non è un termine tecnico - cioè circa l'accusa o le accuse in ipotesi mosse ad [OSCURATO:PERSONA], se esse siano confluite o meno in un'imputazione cautelare o in una decisione giurisdizionale e sull'eventuale sviluppo successivo. Se il riferito passaggio argomentativo è insufficientemente sviluppato, palesemente contraddittorio è ... il successivo, traendo i giudici di merito il pericolo di recidiva dalle imputazioni (relative al proc. n. 3105/2004) di associazione mafiosa e di estorsione, imputazioni dalle quali però [OSCURATO:PERSONA]/a, secondo quanto riferisce lo stesso Tribunale, è stato assolto dalla Corte di appello.... Non meno insoddisfacente è la motivazione che sorregge la scelta della misura del carcere, anziché un'altra meno afflittiva ..., in distonia con /Incipit del comma 3 dell'art.275 cod. proc. pen.: infatti, il ragionamento portante del diniego degli arresti domiciliari, pur eventualmente assistiti da controllo elettronico, sta nella ritenuta inidoneità di tale misura a «creare un vero e proprio distacco dell'indagato dal territorio teatro delle condotte, che si collocano sicuramente in un contesto criminale di più ampia portata», affermazione questa che non risulta suffragata da alcun elemento e che, anzi, è contraddetta dalla riferita assoluzione dell'imputato. Né risulta adeguatamente giustificata la ritenuta presenza di complici" (così, complessivamente, Sez. 4, n. 27461 del 9 giugno 2021). 4.1.1. Ciò premesso, l'ordinanza impugnata ha in primo luogo ricordato la condanna del ricorrente alla pena di anni cinque di reclusione, nelle more intervenuta in primo grado in esito a giudizio abbreviato. 4.1.2. Accanto a ciò il Tribunale del rinvio, ulteriormente confrontandosi con la sentenza di annullamento, ha precisato che - quanto al "coinvolgimento" dell'odierno ricorrente in altri procedimenti già evocati col loro soprannome giornalistico, avuto ovviamente riguardo al tempo di redazione del provvedimento impugnato - egli era stato attinto dalla misura della custodia cautelare in carcere e nei suoi confronti era stata altresì formulata richiesta di rinvio a giudizio, ciò in relazione al procedimento complessivamente denominato Epicentro e quanto ai reati di cui all'art. 416-bis e all'art. 629, comma 2 cod. pen., aggravato a norma dell'art. 416-bis.1 cod. pen.. Espunto altresì, all'evidenza, il riferimento ad altra vicenda per la quale il Mangiola era stato assolto, il Tribunale reggino ha dato inoltre conto, quanto all'esistenza di seguiti giudiziari, della richiesta di ulteriore rinvio a giudizio per il reato di associazione mafiosa finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, e dell'esistenza di ulteriori indagini per fatti di omicidio, di armi e di occultamento di cadaveri, laddove - in tesi - i relativi fatti sarebbero avvenuti tutti nella vigenza - a carico dell'odierno ricorrente - della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. 4.1.3. In ordine poi alla ritenuta idiosincrasia del ricorrente alle regole - con ogni relativa conseguenza anche sulla scelta della misura custodiale - è stato dato conto del rinvenimento in carcere di un telefono cellulare, che l'uomo teneva nella tasca dei pantaloni della tuta che indossava. Il ricorrente, tra l'altro, nell'immediatezza del suo arrivo nella nuova casa di reclusione cui era stato destinato aveva invero reclamato la disponibilità di batterie del tipo stilo, nella verosimile intenzione di ricaricare la batteria dello stesso telefono, appunto rintracciato il giorno successivo, 19 febbraio 2021, nella disponibilità della persona. 4.1.4. Ciò posto, quanto ai rilievi del ricorrente circa l'esistenza di esigenze cautelari (ferma naturalmente la gravità indiziaria), in tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566; cfr. anche Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216). 4.1.5. In proposito l'ordinanza coglie nel segno, e fornisce adeguata risposta ai rilievi a suo tempo evidenziati da questa Corte. Vero è, infatti, che il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative - alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti -, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242). In specie, il ricorrente è stato condannato - nel procedimento di cognizione - a non irrilevante pena detentiva, ancorché non definitiva, mentre la stessa ordinanza impugnata - riportandosi allo stato e alla qualità dei procedimenti a suo carico, nonché all'emissione di provvedimenti sfavorevoli - ha dato implicito ma univoco conto, quantomeno ai fini cautelari, della personalità dell'indagato e del milieu di sostanziale riferimento illecito (cfr., in relazione a tali aspetti, Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216). In tal senso - come è stato correttamente evidenziato dal provvedimento impugnato - la non consentita detenzione in carcere dell'apparecchio di telefonia mobile appare oltremodo indicativa dell'intenzione del ricorrente di mantenere i contatti con ambienti esterni di dubbia legalità (laddove, in caso contrario, egli avrebbe ben potuto usufruire delle modalità lecite di rapporto con l'esterno, siccome fissate dall'ordinamento), e della manifesta impossibilità di contenimento delle esigenze cautelari con misure più blande rispetto alla custodia carceraria.4.1.6. In definitiva, pertanto, e contrariamente ai rilievi contenuti in ricorso, il Tribunale reggino ha completato e corredato il panorama cautelare dando conto della condanna del Mangiola in primo grado, dei negativi provvedimenti giudiziari e cautelari assunti in altri procedimenti a carico del ricorrente, della grave e sintomatica violazione delle regole carcerarie, tra l'altro assai ravvicinata temporalmente (sì da elidere ed assorbire ogni questione legata al decorso del tempo dalla commissione del reato in contestazione, e alla conseguente astratta possibilità di attenuazione dei pericula libertatis). 5. In definitiva, pertanto, l'impugnazione non merita accoglimento, conseguendone il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si manda infine alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'ar