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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 dicembre 2022

Cassazione n. 37170/2022

Testo disponibile della fonte

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 887-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliate in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calce al ricorso -controricorrenti – avverso la sentenza n. 3216/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 24/5/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 24857/2017 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma, che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposto avverso avviso di accertamento mediante il quale l'Agenzia del territorio aveva provveduto al nuovo classamento di due unità immobiliare di proprietà delle ricorrenti; le contribuenti resistono con controricorso ed hanno da ultimo depositato memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA]

1.1. con il primo mezzo si denuncia violazione di norme di diritto (art. l, comma 335, della L. n. 331/2004) per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente annullato l’atto impugnato per carenza di motivazione applicando le norme dianzi richiamate pur trattandosi di nuovo classamento, su richiesta della parte contribuente, di immobili di categoria speciale (categoria D/8) con applicazione della rendita catastale mediante stima diretta;

1.2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia «nullità della sentenza o del procedimento» per avere la [OSCURATO:PERSONA] contraddittoriamente, da una parte, affermato che l’atto impositivo impugnato non aveva ad oggetto il riclassamento ex art. 1 comma 335 L. n. 311/2014, e dall’altra posta a fondamento della decisione tale norma; 2.1 le censure di cui al primo motivo sono inammissibili per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c.;

2.2. risulta già affermato da questa Corte che «in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall'art. 366 c.p.c., nel giudizio tributario, qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo del vizio di motivazione nel giudizio sulla congruità della motivazione dell'avviso di accertamento, è necessario che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso, che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica della censura esclusivamente mediante l'esame del ricorso» (cfr. Cass. n. 16147 del 2017 e n. 9536 del 2013, nonché Cass. n. 28570 del 2019 in riferimento alla cartella di pagamento), ed ancora che «in tema di contenzioso tributario, è inammissibile, per difetto di autosufficienza, il ricorso per cassazione ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., avverso la sentenza che abbia ritenuto correttamente motivato l'atto impositivo, qualora non sia trascritta la motivazione di quest'ultimo, precludendo, pertanto, al giudice di legittimità ogni valutazione» (cfr. Cass. n. 2928 del 2015);

2.3. come ribadito, inoltre, dalla Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sent. n. 34469/2019), in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità;

2.4. il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., quale corollario del requisito di specificità dei motivi -anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c.

Italia del 28 ottobre 2021 - n on deve invero essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (cfr. Cass.

SU. n. 8950/2022), ovvero deve ritenersi rispettato ogni qualvolta l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali (cfr. Cass. n. 12481/2022), e non può invece ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorso faccia rinvio agli atti allegati e contenuti nel fascicolo di parte senza riassumerne il contenuto al fine di soddisfare il requisito ineludibile dell'autonomia del ricorso per cassazione, fondato sull’idoneità del contenuto delle censure a consentire la decisione (cfr. Cass. n. 6769/2022);

2.5. nella specie l’Ufficio finanziario, pur contestando la valutazione espressa dalla [OSCURATO:PERSONA] circa la carenza di motivazione dell’attoimpugnato sulla scorta di quanto previsto dall’art. 1, comma 336, L. n. 311/2004, sostenendo trattarsi di classamento di immobili non dichiarati compresi nella categoria (D8) mediante stima diretta, ha tuttavia omesso di riportare nel corpo del ricorso p er cassazione la motivazione dell'avviso di classamento di cui censura la carenza per i profili innanzi indicati, neppure riassunta nel suo specifico contenuto, non consentendo così a questa Corte di esprimere il suo giudizio in proposito alla correttezza o meno della valutazione compiuta dalla [OSCURATO:PERSONA];

3.1. il secondo motivo va parimenti disatteso atteso che la [OSCURATO:PERSONA], pur avendo erroneamente richiamato in premessa, l’orientamento della giurisprudenza di legittimità in merito alla motivazione degli atti emessi ai sensidell’art. l, comma 335, della L. n. 331/2004, ha poi respinto il gravame sulla scorta della carenza di motivazione dell’atto riscontrata ai sensi dell’art.l, comma 336, della L. n. 331/2004,parimenti richiamato, analizzando specificamente i relativi profili ad esso inerenti;

3. il ricorso va conseguentemente respinto;

4. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di questo giudizio in favore delle controricorrenti che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 887-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliate in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calce al ricorso -controricorrenti – avverso la sentenza n. 3216/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 24/5/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 24857/2017 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma, che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposto avverso avviso di accertamento mediante il quale l'Agenzia del territorio aveva provveduto al nuovo classamento di due unità immobiliare di proprietà delle ricorrenti; le contribuenti resistono con controricorso ed hanno da ultimo depositato memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con il primo mezzo si denuncia violazione di norme di diritto (art. l, comma 335, della L. n. 331/2004) per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente annullato l’atto impugnato per carenza di motivazione applicando le norme dianzi richiamate pur trattandosi di nuovo classamento, su richiesta della parte contribuente, di immobili di categoria speciale (categoria D/8) con applicazione della rendita catastale mediante stima diretta; 1.2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia «nullità della sentenza o del procedimento» per avere la [OSCURATO:PERSONA] contraddittoriamente, da una parte, affermato che l’atto impositivo impugnato non aveva ad oggetto il riclassamento ex art. 1 comma 335 L. n. 311/2014, e dall’altra posta a fondamento della decisione tale norma; 2.1 le censure di cui al primo motivo sono inammissibili per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c.; 2.2. risulta già affermato da questa Corte che «in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall'art. 366 c.p.c., nel giudizio tributario, qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo del vizio di motivazione nel giudizio sulla congruità della motivazione dell'avviso di accertamento, è necessario che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso, che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica della censura esclusivamente mediante l'esame del ricorso» (cfr. Cass. n. 16147 del 2017 e n. 9536 del 2013, nonché Cass. n. 28570 del 2019 in riferimento alla cartella di pagamento), ed ancora che «in tema di contenzioso tributario, è inammissibile, per difetto di autosufficienza, il ricorso per cassazione ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., avverso la sentenza che abbia ritenuto correttamente motivato l'atto impositivo, qualora non sia trascritta la motivazione di quest'ultimo, precludendo, pertanto, al giudice di legittimità ogni valutazione» (cfr. Cass. n. 2928 del 2015); 2.3. come ribadito, inoltre, dalla Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sent. n. 34469/2019), in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità; 2.4. il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., quale corollario del requisito di specificità dei motivi -anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - n on deve invero essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (cfr. Cass. SU. n. 8950/2022), ovvero deve ritenersi rispettato ogni qualvolta l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali (cfr. Cass. n. 12481/2022), e non può invece ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorso faccia rinvio agli atti allegati e contenuti nel fascicolo di parte senza riassumerne il contenuto al fine di soddisfare il requisito ineludibile dell'autonomia del ricorso per cassazione, fondato sull’idoneità del contenuto delle censure a consentire la decisione (cfr. Cass. n. 6769/2022); 2.5. nella specie l’Ufficio finanziario, pur contestando la valutazione espressa dalla [OSCURATO:PERSONA] circa la carenza di motivazione dell’attoimpugnato sulla scorta di quanto previsto dall’art. 1, comma 336, L. n. 311/2004, sostenendo trattarsi di classamento di immobili non dichiarati compresi nella categoria (D8) mediante stima diretta, ha tuttavia omesso di riportare nel corpo del ricorso p er cassazione la motivazione dell'avviso di classamento di cui censura la carenza per i profili innanzi indicati, neppure riassunta nel suo specifico contenuto, non consentendo così a questa Corte di esprimere il suo giudizio in proposito alla correttezza o meno della valutazione compiuta dalla [OSCURATO:PERSONA]; 3.1. il secondo motivo va parimenti disatteso atteso che la [OSCURATO:PERSONA], pur avendo erroneamente richiamato in premessa, l’orientamento della giurisprudenza di legittimità in merito alla motivazione degli atti emessi ai sensidell’art. l, comma 335, della L. n. 331/2004, ha poi respinto il gravame sulla scorta della carenza di motivazione dell’atto riscontrata ai sensi dell’art.l, comma 336, della L. n. 331/2004,parimenti richiamato, analizzando specificamente i relativi profili ad esso inerenti; 3. il ricorso va conseguentemente respinto; 4. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di questo giudizio in favore delle controricorrenti che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti. Così deciso