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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 24246/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2021 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], depositata ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte d'appello di Torino, in riforma della sentenza del Tribunale di Torino emessa in data 21 maggio 2019 che aveva assolto l'imputato perché il fatto non sussiste, decidendo sull'appello proposto dal Pubblico Ministero, ha riqualificato il reato contestato di cui all'art.337 cod. pen, ai sensi degli artt. 341-bis cod. pen, e lo ha condannato alla pena di un mese e giorni venti di reclusione.

In particolare la Corte di appello ha ritenuto che i fatti accertati non integrassero il reato di cui all'art. 337 cod. pen., in mancanza di correlazione delle condotte minacciose con l'esercizio di un atto dell'ufficio da parte dei pubblici agenti, ma ravvisando in tali condotte anche gli estremi dell'offesa all'onore e al prestigio dei Carabinieri ha ritenuto integrato il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen., avendone verificato anche la sussistenza degli altri elementi necessari della presenza di più persone e del luogo pubblico. 2.

Nel ricorso a firma del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento del provvedimento deducendo due motivi Con il primo deduce la nullità della sentenza a norma dell'art. 522 cod. proc. pen., avendo la Corte di appello proceduto non già ad una consentita diversa qualificazione giuridica dello stesso fatto contestato, avendo emesso una condanna per un fatto radicalmente diverso con pregiudizio dei diritti di difesa, attesa la novità degli elementi del "luogo pubblico o aperto al pubblico" e della "presenza di più persone," che non sono richiesti per l'integrazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art.341-bis cod. pen., per avere i Giudici della cognizione riconosciuto la penale responsabilità dell'imputato nonostante la mancanza del requisito della pubblicità dell'offesa che richiede la presenza di più soggetti' oltre alle persone offese che devono essere estranei al corpo di appartenenza delle persone offese, come affermato dalla Corte di Cassazione - Sez. 6, n. 30136 del 09/06/2021.

Al riguardo si censura la motivazione della Corte di appello che ha fatto riferimento alla presenza di persone "riunitesi a capannello", sebbene i testi escussi non abbiano chiarito se altre persone abbiano assistito ai fatti percependone il disvalore, non essendo stata condotta alcuna istruttoria mirata su tale punto, essendo diversa l'imputazione contestata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato ed impone l'annullamento della sentenza impugnata.Nella contestazione manca la descrizione di fatti coerente con l'accusa per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. nel rispetto dei criteri previsti dall'art.521 cod. proc. pen. che impongono la correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza di condanna.

Si deve, infatti, evidenziare come tra il reato di resistenza a pubblico ufficiale di cui all'art. 337 cod. pen., oggetto della contestazione, ed il reato di oltraggio a pubblico ufficiale di cui all'all'art.341-bis cod. pen., per il quale è intervenuta la condanna nel giudizio di appello, non sussiste un rapporto di specialità, trattandosi di condotte strutturalmente diverse non omogenee tra loro e che offendono beni giuridici diversi.

In ogni caso, al di là della diversità strutturale delle. fattispecie penali considerate, ciò che rileva è la radicale mancanza nella contestazione di elementi descrittivi fattuali del diverso reato di oltraggio che imponeva al giudice procedente di disporre a norma del secondo comma dell'art. 521 cod. proc. pen. la trasmissione degli atti al pubblico minisl:ero per l'esercizio dell'azione penale per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, costituendo fatto nuovo rispetto a quello per cui si procede.

Si deve ricordare che a norma dell'art. 518 cod. proc. pen. il fatto é "nuovo", se ontologicamente ulteriore, aggiuntivo o alternativo, rispetto a quello contestato, e se vi é una radicale eterogeneità del perimetro della contestazione nell'ambito del quale l'imputato é chiamato a esercitare il suo diritto di difesa, mentre per "fatto diverso", si intende non solo un fatto che integri una imputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, rendendo necessaria una puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato.

Ne deriva la nullità della sentenza prevista dall'art. 522 cod. proc. pen., tempestivamente dedotta perché verificatasi nel giudizio di appello ed impugnata con il ricorso per cassazione.

L'annullamento con riferimento alla condanna per il fatto nuovo deve essere disposto senza rinvio a norma dell'art. 620, lett. f), cod. proc. pen.

È noto che, nel caso in cui il fatto emerso dall'istruttoria risulti diverso rispetto a quello enunciato nell'imputazione, il giudice deve disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero senza pronunciare sentenza assolutoria sul fatto, diversamente rimanendo precluso dal giudicato il nuovo esercizio dell'azione penale (da ultimo v.

Sez. 6, n. 3762:6 del 25/06/2019, Bragagni, Rv. 277200); ma, qualora il fatto risulti nuovo rispetto a quello contestato, la pronunzia assolutoria riferita a quest'ultimo non copre il fatto nuovo, rispetto al quale resta possibile esercitare l'azione penale.

2. Nel caso di specie per il fatto contestato il Giudice di primo grado ha assolto per insussistenza del fatto ed il Giudice dell'appello, sebbene abbia ritenuto di confermare l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato di resistenza a pubblico ufficiale, ha erroneamente applicato la disciplina prevista dal primo comma dell'art. 521 cod. proc. pen. per l'ipotesi della diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto.

Pertanto, per correggere l'errore di diritto in cui è incorsa la sentenza impugnata, deve essere disposta l'assoluzione per il reato di cui al 337 cod. pen. perché il fatto non sussiste e con riferimento al fatto nuovo, di cui la Corte di appello ha ravvisato la sussistenza, non va disposta la trasmissione degli atti al pubblico ministero prevista dall'art. 621, cod. proc. pen. perché il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. è già estinto per intervenuta prescrizione.

Con riferimento al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. va , infatti, osservato che vertendosi nell'ipotesi di "fatto nuovo" non considerato nella contestazione dell'imputazione per cui si procede, non possono trovare applicazione gli effetti dell'interruzione e della sospensione della prescrizione correlati al compimento degli atti del procedimento penale che si riferiscono esclusivamente ai fatti-reato per cui si procede e non si estendono ai fatti materiali difformi da quelli descritti nella contestazione.

Pertanto, tenuto conto del tempo di consumazione del reato in data 2 dicembre 2014, il termine di prescrizione di anni sei previsto dall'art. 160 è già decorso.

La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio per insussistenza del fatto contestato e senza trasmissione degli atti al pubblico ministero per il fatto nuovo ritenuto in sentenza perché il relativo reato è estinto per prescrizione.

Annulla senza rinvio la sentenza imp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2021 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], depositata ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte d'appello di Torino, in riforma della sentenza del Tribunale di Torino emessa in data 21 maggio 2019 che aveva assolto l'imputato perché il fatto non sussiste, decidendo sull'appello proposto dal Pubblico Ministero, ha riqualificato il reato contestato di cui all'art.337 cod. pen, ai sensi degli artt. 341-bis cod. pen, e lo ha condannato alla pena di un mese e giorni venti di reclusione. In particolare la Corte di appello ha ritenuto che i fatti accertati non integrassero il reato di cui all'art. 337 cod. pen., in mancanza di correlazione delle condotte minacciose con l'esercizio di un atto dell'ufficio da parte dei pubblici agenti, ma ravvisando in tali condotte anche gli estremi dell'offesa all'onore e al prestigio dei Carabinieri ha ritenuto integrato il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen., avendone verificato anche la sussistenza degli altri elementi necessari della presenza di più persone e del luogo pubblico. 2. Nel ricorso a firma del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento del provvedimento deducendo due motivi Con il primo deduce la nullità della sentenza a norma dell'art. 522 cod. proc. pen., avendo la Corte di appello proceduto non già ad una consentita diversa qualificazione giuridica dello stesso fatto contestato, avendo emesso una condanna per un fatto radicalmente diverso con pregiudizio dei diritti di difesa, attesa la novità degli elementi del "luogo pubblico o aperto al pubblico" e della "presenza di più persone," che non sono richiesti per l'integrazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art.341-bis cod. pen., per avere i Giudici della cognizione riconosciuto la penale responsabilità dell'imputato nonostante la mancanza del requisito della pubblicità dell'offesa che richiede la presenza di più soggetti' oltre alle persone offese che devono essere estranei al corpo di appartenenza delle persone offese, come affermato dalla Corte di Cassazione - Sez. 6, n. 30136 del 09/06/2021. Al riguardo si censura la motivazione della Corte di appello che ha fatto riferimento alla presenza di persone "riunitesi a capannello", sebbene i testi escussi non abbiano chiarito se altre persone abbiano assistito ai fatti percependone il disvalore, non essendo stata condotta alcuna istruttoria mirata su tale punto, essendo diversa l'imputazione contestata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato ed impone l'annullamento della sentenza impugnata.Nella contestazione manca la descrizione di fatti coerente con l'accusa per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. nel rispetto dei criteri previsti dall'art.521 cod. proc. pen. che impongono la correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza di condanna. Si deve, infatti, evidenziare come tra il reato di resistenza a pubblico ufficiale di cui all'art. 337 cod. pen., oggetto della contestazione, ed il reato di oltraggio a pubblico ufficiale di cui all'all'art.341-bis cod. pen., per il quale è intervenuta la condanna nel giudizio di appello, non sussiste un rapporto di specialità, trattandosi di condotte strutturalmente diverse non omogenee tra loro e che offendono beni giuridici diversi. In ogni caso, al di là della diversità strutturale delle. fattispecie penali considerate, ciò che rileva è la radicale mancanza nella contestazione di elementi descrittivi fattuali del diverso reato di oltraggio che imponeva al giudice procedente di disporre a norma del secondo comma dell'art. 521 cod. proc. pen. la trasmissione degli atti al pubblico minisl:ero per l'esercizio dell'azione penale per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, costituendo fatto nuovo rispetto a quello per cui si procede. Si deve ricordare che a norma dell'art. 518 cod. proc. pen. il fatto é "nuovo", se ontologicamente ulteriore, aggiuntivo o alternativo, rispetto a quello contestato, e se vi é una radicale eterogeneità del perimetro della contestazione nell'ambito del quale l'imputato é chiamato a esercitare il suo diritto di difesa, mentre per "fatto diverso", si intende non solo un fatto che integri una imputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, rendendo necessaria una puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato. Ne deriva la nullità della sentenza prevista dall'art. 522 cod. proc. pen., tempestivamente dedotta perché verificatasi nel giudizio di appello ed impugnata con il ricorso per cassazione. L'annullamento con riferimento alla condanna per il fatto nuovo deve essere disposto senza rinvio a norma dell'art. 620, lett. f), cod. proc. pen. È noto che, nel caso in cui il fatto emerso dall'istruttoria risulti diverso rispetto a quello enunciato nell'imputazione, il giudice deve disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero senza pronunciare sentenza assolutoria sul fatto, diversamente rimanendo precluso dal giudicato il nuovo esercizio dell'azione penale (da ultimo v. Sez. 6, n. 3762:6 del 25/06/2019, Bragagni, Rv. 277200); ma, qualora il fatto risulti nuovo rispetto a quello contestato, la pronunzia assolutoria riferita a quest'ultimo non copre il fatto nuovo, rispetto al quale resta possibile esercitare l'azione penale. 2. Nel caso di specie per il fatto contestato il Giudice di primo grado ha assolto per insussistenza del fatto ed il Giudice dell'appello, sebbene abbia ritenuto di confermare l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato di resistenza a pubblico ufficiale, ha erroneamente applicato la disciplina prevista dal primo comma dell'art. 521 cod. proc. pen. per l'ipotesi della diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto. Pertanto, per correggere l'errore di diritto in cui è incorsa la sentenza impugnata, deve essere disposta l'assoluzione per il reato di cui al 337 cod. pen. perché il fatto non sussiste e con riferimento al fatto nuovo, di cui la Corte di appello ha ravvisato la sussistenza, non va disposta la trasmissione degli atti al pubblico ministero prevista dall'art. 621, cod. proc. pen. perché il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. è già estinto per intervenuta prescrizione. Con riferimento al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. va , infatti, osservato che vertendosi nell'ipotesi di "fatto nuovo" non considerato nella contestazione dell'imputazione per cui si procede, non possono trovare applicazione gli effetti dell'interruzione e della sospensione della prescrizione correlati al compimento degli atti del procedimento penale che si riferiscono esclusivamente ai fatti-reato per cui si procede e non si estendono ai fatti materiali difformi da quelli descritti nella contestazione. Pertanto, tenuto conto del tempo di consumazione del reato in data 2 dicembre 2014, il termine di prescrizione di anni sei previsto dall'art. 160 è già decorso. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio per insussistenza del fatto contestato e senza trasmissione degli atti al pubblico ministero per il fatto nuovo ritenuto in sentenza perché il relativo reato è estinto per prescrizione. Annulla senza rinvio la sentenza imp
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