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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 10284/2024

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18519-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat i in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 78 , nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO D’ITALIA n. 102, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende -controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza n. 2932 / 202 2 del la CORTE DI APPELLO di ROMA, depositata il 04/05/2022; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazionedel 30.7.2007 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano in giudizio innanzi il Tribunale di Latina, sezione distaccata di Gaeta, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] ed il Comune di Gaeta, per sentirli condannare al risarcimento del danno derivante dall’esecuzione di alcune opere in violazione delle norme urbanistiche e paesaggistiche.

Nella resistenza dei convenuti il Tribunale, con sentenza n. 2226/2018, rigettava la domanda.

Con la sentenza impugnata, n. 2932/2022, la Corte di Appello di Roma riformava la decisione di prime cure, accogliendo la domanda nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e di [OSCURATO:PERSONA], che condannava al risarcimento del danno, quantificato in € 225.000; dichiarava invece inammissibile l’appello proposto nei confronti del Comune di Gaeta.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo.Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.

In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., la parte ricorrente ha depositato memoria [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente il collegio dà atto che, a seguito della pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 9611 del 10 aprile 2024, non sussiste alcuna incompatibilità del presidente della sezione o del consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, a far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, atteso che la proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta del giudizio di cassazione, con carattere di autonomia e contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa.

Passando all’esame dei motivi di ricorso, con l’unico motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.2697 c.c. e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ravvisato la sussistenza di un danno risarcibile.

La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. è del seguente tenore:“INAMMISSIBILITA’ o comunque [OSCURATO:PERSONA] del ricorso, proposto avverso statuizione di accoglimento della domanda di risarcimento del danno derivante dalla lesione delle distanze.

Unico motivo: inammissibile, o comunque manifestamente infondato, perché i ricorrenti contestano la sussistenza di un danno risarcibile e la sufficienza delle risultanze della C.T.U. esperita nel corso del giudizio di merito ai fini della sua quantificazione.

La Corte di Appello, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, non ha fondato la propria valutazione sulla sola scorta degli esiti della C.T.U., ma anche sull’apprezzamento della prova documentale e testimoniale acquisita agli atti (cfr. in particolare pag. 15 della sentenza impugnata, ove si fa espresso riferimento sia ai documenti attestanti l’assenza dei titoli legittimanti l’edificazione, il sequestro penale del manufatto, la sospensione dei lavori e demolizione ordinate dal Comune e la remissione in pristino disposta dal Consiglio di Stato, sia alle risultanze delle deposizioni testimoniali).

Al riguardo, va ribadito che “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez.3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595; conf.

Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez.

L , Sentenza n. 13485del 13/06/2014, Rv. 631330 ).

Né sussiste dubbio sulla risarcibilità del danno.

La violazione delle norme sulle distanze nelle costruzioni consente l'azione risarcitoria per il danno determinatosi prima della riduzione in pristino, senza la necessità di una specifica attività probatoria, perché il danno che il proprietario subisce –da qualificare come danno conseguenza, e non danno evento– è l'effetto certo della limitazione del godimento del fondo, che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà“. [OSCURATO:PERSONA] condivide il contenuto della proposta ex art. 380 - bis c.p.c.

La memoria della parte ricorrente non offre argomenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorso.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., vanno applicati –come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bisc.p.c.–il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒nei limiti di legge‒in favore della cassa delle ammende.

Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazionedichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 8.500per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, iva, cassa avvocati, ed agli esborsi, liquidati in € 200 con accessori tutti come perlegge.

Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di € 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18519-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat i in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 78 , nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO D’ITALIA n. 102, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende -controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza n. 2932 / 202 2 del la CORTE DI APPELLO di ROMA, depositata il 04/05/2022; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazionedel 30.7.2007 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano in giudizio innanzi il Tribunale di Latina, sezione distaccata di Gaeta, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] ed il Comune di Gaeta, per sentirli condannare al risarcimento del danno derivante dall’esecuzione di alcune opere in violazione delle norme urbanistiche e paesaggistiche. Nella resistenza dei convenuti il Tribunale, con sentenza n. 2226/2018, rigettava la domanda. Con la sentenza impugnata, n. 2932/2022, la Corte di Appello di Roma riformava la decisione di prime cure, accogliendo la domanda nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e di [OSCURATO:PERSONA], che condannava al risarcimento del danno, quantificato in € 225.000; dichiarava invece inammissibile l’appello proposto nei confronti del Comune di Gaeta. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo.Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso. In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., la parte ricorrente ha depositato memoria [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente il collegio dà atto che, a seguito della pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 9611 del 10 aprile 2024, non sussiste alcuna incompatibilità del presidente della sezione o del consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, a far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, atteso che la proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta del giudizio di cassazione, con carattere di autonomia e contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa. Passando all’esame dei motivi di ricorso, con l’unico motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.2697 c.c. e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ravvisato la sussistenza di un danno risarcibile. La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. è del seguente tenore:“INAMMISSIBILITA’ o comunque [OSCURATO:PERSONA] del ricorso, proposto avverso statuizione di accoglimento della domanda di risarcimento del danno derivante dalla lesione delle distanze. Unico motivo: inammissibile, o comunque manifestamente infondato, perché i ricorrenti contestano la sussistenza di un danno risarcibile e la sufficienza delle risultanze della C.T.U. esperita nel corso del giudizio di merito ai fini della sua quantificazione. La Corte di Appello, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, non ha fondato la propria valutazione sulla sola scorta degli esiti della C.T.U., ma anche sull’apprezzamento della prova documentale e testimoniale acquisita agli atti (cfr. in particolare pag. 15 della sentenza impugnata, ove si fa espresso riferimento sia ai documenti attestanti l’assenza dei titoli legittimanti l’edificazione, il sequestro penale del manufatto, la sospensione dei lavori e demolizione ordinate dal Comune e la remissione in pristino disposta dal Consiglio di Stato, sia alle risultanze delle deposizioni testimoniali). Al riguardo, va ribadito che “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez.3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. 13485del 13/06/2014, Rv. 631330 ). Né sussiste dubbio sulla risarcibilità del danno. La violazione delle norme sulle distanze nelle costruzioni consente l'azione risarcitoria per il danno determinatosi prima della riduzione in pristino, senza la necessità di una specifica attività probatoria, perché il danno che il proprietario subisce –da qualificare come danno conseguenza, e non danno evento– è l'effetto certo della limitazione del godimento del fondo, che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà“. [OSCURATO:PERSONA] condivide il contenuto della proposta ex art. 380 - bis c.p.c. La memoria della parte ricorrente non offre argomenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorso. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., vanno applicati –come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bisc.p.c.–il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒nei limiti di legge‒in favore della cassa delle ammende. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazionedichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 8.500per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, iva, cassa avvocati, ed agli esborsi, liquidati in € 200 con accessori tutti come perlegge. Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di € 3.000 in favore della cassa delle ammende. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così de
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