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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 settembre 2025

Cassazione n. 28892/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 17897-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legisdall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA]; -intimato - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.17897/2022 Cron.

Rep.

Ud.10/09/2025 avverso la sentenza n. 5261/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/01/2022 R.G.N. 1562/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Con sentenza del 4 gennaio 2022, la Corte d’Appello di Napoli ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Napoli che, relativamente alle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca dell’[OSCURATO:PERSONA] della Campania – Ambito territoriale di Napoli, aveva rigettato quelle volte alla declaratoria del diritto degli istanti, dipendenti del Ministero in qualità di assistenti amministrativi con contratto a tempo indeterminato ed inquadramento nel profilo professionale ATA – Area B, al riconoscimento giuridico ed economico delle espletate mansioni superiori di Direttore dei [OSCURATO:PERSONA] ed Amministrativi ai sensi dell’art. 69 CCNL Scuola 1994/1997, richiamato espressamente dall’art. 146 del CCNL Scuola del 29.11.2007 nonché al riconoscimento del diritto ad ottenere il corrispondente inquadramento giuridico ed il relativo trattamento retributivo previsto dalla contrattazione di comparto per lo svolgimento delle superiori mansioni di DSGA mentre aveva accolto la domanda di condanna del MIUR alla corresponsione in loro favore dei benefici della posizione economica ex art 62 del CCNL 29.11.2007- ex art. 2 della [OSCURATO:PERSONA] nei periodi rispettivamente indicati. - La Corte territoriale, richiamata la disciplina contrattuale e quella normativa, ha evidenziato, in sintesi, che per gli anni scolastici successivi all'entrata in vigore della legge n. 228/2012 il trattamento da corrispondere agli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori non può che essere quello previsto dalla normativa sopravvenuta, della quale la Corte costituzionale ha escluso profili di illegittimità. - Ha evidenziato che gli originari ricorrenti avevano agito in giudizio sul presupposto erroneo della perdurante applicabilità dell’art. 69 del CCNL 1994/1997 e non avevano fornito elementi idonei a supportare un loro eventuale diritto a differenze a credito in base alla formulazione della legge vigente ratione temporis, che l'amministrazione aveva applicato, non corrispondendo alcunché evidentemente perché il trattamento già goduto dall'assistente amministrativo era quantomeno pari a quello previsto per ilDGSA di livello iniziale. - Per la cassazione di tale decisione ricorrono i soli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avendo gli altri originari istanti rinunciato agli atti del giudizio già anteriormente alla pronunzia della sentenza di appello, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il solo Ministero - I ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], costituitisi con atto del 28 luglio 2025, hanno poi presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] - Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 52, d.lgs. n. 165/2001 e 69, CCNL comparto Scuola del 4.8.1995 (richiamato dall’art. 146 CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA]), - Con il secondo motivo la censura si sostanzia nella denuncia di un vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. - Nel trattare congiuntamente i due motivi, i ricorrenti lamentano a carico della Corte territoriale il vizio motivazionale, dato dall’avere acriticamente aderito al pronunciamento del primo giudice ed erroneamente disconosciuto, con motivazione perplessa, l’autonomia delle distinte voci retributive rivendicate - l’indennità di funzioni superiori ai sensi dell’invocato art. 69 CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA], da ritenersi ancora in vigore in quanto richiamato dall’art. 146 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] e la posizione economica ex art. 62 CCNL 29.11.2007 – le quali, a detta dei medesimi, dovevano essere riconosciute entrambe, comportando la maturazione delle differenze retributive rideterminate e richieste con i conteggi alternativi di cui alle note autorizzate del 30.10.2021, che la Corte ha mancato di considerare, assumendo essere le differenze rivendicate frutto del mancato riferimento alla norma sopravvenuta di cui ai commi 44 e 45 dell’art. 1, l. n. 228/2012, viceversa tenuta presente e censurata come costituzionalmente illegittima, perché in contrasto con il principio di proporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro di cui all’art. 36 Cost. - Il ricorso, nella parte in cui denuncia nello sviluppo argomentativo il vizio motivazionale, è inammissibile in quanto i ricorrenti non formulano correttamente il motivo di censura ed, in particolare, non eccepiscono ex art. 360, n. 4, c.p.c. la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c. - Parimenti inammissibile è la denuncia del vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per non essere il vizio deducibile in questa sede, risultando i giudizi di merito definiti con pronunzie conformi e, comunque, perché non integra il vizio in parola la mancata considerazione dei conteggi alternativi volti a rideterminare le differenze retributive richieste. - Non sono pertinenti rispetto al decisum le considerazioni svolte in ricorso in merito alla ontologica diversità fra posizione economica e indennità per lo svolgimento di mansioni superiori ed alla possibilità giuridica del loro cumulo, atteso che dalla sentenza impugnata si desume che il Tribunale aveva riconosciuto il diritto all’emolumento previsto dall’art. 62 del CCNL 2007 ed aveva condannato l’amministrazione al pagamento delle conseguenti differenze retributive (quantificate per il Bara in € 8.723,08 e per la Russo in € 553,92). - Per il resto il ricorso deve ritenersi infondato alla luce dell’orientamento espresso da questa Corte (cfr. Cass. n. 15198/2024) secondo cui con la legge n. 228 del 2012 il legislatore ha introdotto una disposizione speciale rispetto alla disciplina generale dettata dal d.lgs. n. 165/2001, che deroga al principio della riserva in favore della contrattazione collettiva in materia di trattamento retributivo (artt. 2 e 45 del richiamato decreto), principio che ispira anche il sesto comma dell’art. 52 del decreto, nella parte in cui, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, legittima la contrattazione medesima a regolare gli effetti che derivano, sul piano economico, dall’esercizio di mansioni superiori. - Avvalendosi di detta delega i CCNL per il personale del comparto della scuola, a partire da quello sottoscritto il 25 agosto 1995 per il quadriennio normativo 1994/1997, avevano disciplinato l’indennità di funzioni superiori, da attribuire, tra gli altri, all'assistente amministrativo chiamato a sostituire il direttore o il responsabile amministrativo e ne avevano quantificato l’ammontare in misura «pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento». - La norma sopravvenuta, invece, se, da un lato, lascia immutato il minuendo, costituito dal trattamento previsto in favore del DGSA al livello iniziale della progressione economica, dall’altro modifica, rispetto alla previsione contrattuale, il sottraendo, perché valorizza, ai fini della quantificazione del differenziale, l’intero trattamento retributivo goduto dall’assistente chiamato a svolgere le mansioni superiori. - Ciò comporta che, calandosi in un sistema che valorizza l’anzianità di servizio ai fini della quantificazione del trattamento retributivo, previsto secondo fasce progressive di anzianità, l’indennità differenziale da corrispondere in caso di esercizio di mansioni superiori è destinata a ridursi a mano a mano che aumenta l’anzianità del dipendente assegnato allo svolgimento di compiti propri della qualifica superiore e può azzerarsi del tutto nel caso in cui sia chiamato ad effettuare la sostituzione un assistente che abbia già superato i 21 anni di anzianità di servizio (cfr. anche Corte Cost. n. 108/2016). - La disposizione in commento, dichiarata incostituzionale dalla pronuncia sopra citata «nella parte in cui non esclude dalla sua applicazione i contratti di conferimento delle mansioni superiori di direttore dei servizi generali ed amministrativi stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore», ha per il resto superato il vaglio di costituzionalità ed il Giudice delle leggi, dopo aver osservato che «il riconoscimento di una progressione economica indubbiamente valorizza - e, quindi, già in parte remunera - la maggior esperienza e professionalità maturata dal dipendente nel corso degli anni di lavoro», ha ritenuto non in contrasto con l’art. 36 Cost. né «manifestamente irragionevole che, nel caso di conferimento dell'incarico di DSGA, l'ordinamento preveda una retribuzione aggiuntiva via via decrescente, fino all'azzeramento, per il dipendente più anziano, dotato, sì, di maggiori esperienze, ma per esse già remunerato.

A diversamente opinare, peraltro, si giungerebbe ad affermare che, a parità di mansioni svolte, sia costituzionalmente necessario riconoscere all'assistente amministrativo con un'anzianità maggiore ai 21 anni un compenso più elevato di quello previsto per il DSGA a livello iniziale, sebbene quest'ultimo «sia titolare di quelle funzioni appartenendo ad un ruolo diverso ed essendo stata oggettivamente accertata con apposita selezione concorsuale la maggiore qualificazione professionale, significativa di una più elevata qualità del lavoro prestato» (sentenze n. 115 del 2003 e n. 273 del 1997).» ( Corte Cost.n. 71/2021). - All’esito della novella normativa, dunque, ai fini della quantificazione dell’indennità di mansioni superiori occorre tener conto dell’intero trattamento goduto dal dipendente assegnato a svolgere le funzioni di DGSA, nel quale deve essere inclusa, oltre allo stipendio tabellare già proporzionato all’anzianità di servizio, la posizione economica acquisita ai sensi dell’art. 2 del CCNL 25 luglio 2008.

L’indennità in parola sarà pertanto pari al differenziale fra quest’ultimo trattamento e quello spettante al direttore amministrativo di prima assunzione, differenziale che, lo si ripete, è destinato a ridursi a mano a mano che, per effetto dell’anzianità di servizio, si incrementa il sottraendo. - Una volta determinata con le modalità sopra indicate, fatta eccezione per i casi in cui l’operazione aritmetica dia esito negativo, l’indennità spettante per l’esercizio delle mansioni superiori va corrisposta in aggiunta al trattamento complessivo goduto dall’assistente, con la conseguenza che l’importo da liquidare deve comprendere lo stipendio tabellare per la qualifica di inquadramento in ragione della fascia di anzianità acquisita, la posizione economica e l’indennità aggiuntiva. - Dai richiamati principi non si è discostata la Corte territoriale la quale, dopo avere correttamente ricostruito il quadro normativo e contrattuale, ha evidenziato che il Ministero aveva fatto applicazione della normativa sopravvenuta mentre gli originari ricorrenti, che avevano fondato la domanda sull’erronea applicazione della normativa previgente, non avevano fornito elementi dai quali si potessero desumere differenze a credito secondo il nuovo regime. - Il ricorso va, dunque, rigettato. - Le spese, che seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. - P.Q.M - La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito. - Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore impor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17897-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legisdall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA]; -intimato - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.17897/2022 Cron. Rep. Ud.10/09/2025 avverso la sentenza n. 5261/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/01/2022 R.G.N. 1562/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Con sentenza del 4 gennaio 2022, la Corte d’Appello di Napoli ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Napoli che, relativamente alle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca dell’[OSCURATO:PERSONA] della Campania – Ambito territoriale di Napoli, aveva rigettato quelle volte alla declaratoria del diritto degli istanti, dipendenti del Ministero in qualità di assistenti amministrativi con contratto a tempo indeterminato ed inquadramento nel profilo professionale ATA – Area B, al riconoscimento giuridico ed economico delle espletate mansioni superiori di Direttore dei [OSCURATO:PERSONA] ed Amministrativi ai sensi dell’art. 69 CCNL Scuola 1994/1997, richiamato espressamente dall’art. 146 del CCNL Scuola del 29.11.2007 nonché al riconoscimento del diritto ad ottenere il corrispondente inquadramento giuridico ed il relativo trattamento retributivo previsto dalla contrattazione di comparto per lo svolgimento delle superiori mansioni di DSGA mentre aveva accolto la domanda di condanna del MIUR alla corresponsione in loro favore dei benefici della posizione economica ex art 62 del CCNL 29.11.2007- ex art. 2 della [OSCURATO:PERSONA] nei periodi rispettivamente indicati. - La Corte territoriale, richiamata la disciplina contrattuale e quella normativa, ha evidenziato, in sintesi, che per gli anni scolastici successivi all'entrata in vigore della legge n. 228/2012 il trattamento da corrispondere agli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori non può che essere quello previsto dalla normativa sopravvenuta, della quale la Corte costituzionale ha escluso profili di illegittimità. - Ha evidenziato che gli originari ricorrenti avevano agito in giudizio sul presupposto erroneo della perdurante applicabilità dell’art. 69 del CCNL 1994/1997 e non avevano fornito elementi idonei a supportare un loro eventuale diritto a differenze a credito in base alla formulazione della legge vigente ratione temporis, che l'amministrazione aveva applicato, non corrispondendo alcunché evidentemente perché il trattamento già goduto dall'assistente amministrativo era quantomeno pari a quello previsto per ilDGSA di livello iniziale. - Per la cassazione di tale decisione ricorrono i soli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avendo gli altri originari istanti rinunciato agli atti del giudizio già anteriormente alla pronunzia della sentenza di appello, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il solo Ministero - I ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], costituitisi con atto del 28 luglio 2025, hanno poi presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] - Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 52, d.lgs. n. 165/2001 e 69, CCNL comparto Scuola del 4.8.1995 (richiamato dall’art. 146 CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA]), - Con il secondo motivo la censura si sostanzia nella denuncia di un vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. - Nel trattare congiuntamente i due motivi, i ricorrenti lamentano a carico della Corte territoriale il vizio motivazionale, dato dall’avere acriticamente aderito al pronunciamento del primo giudice ed erroneamente disconosciuto, con motivazione perplessa, l’autonomia delle distinte voci retributive rivendicate - l’indennità di funzioni superiori ai sensi dell’invocato art. 69 CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA], da ritenersi ancora in vigore in quanto richiamato dall’art. 146 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] e la posizione economica ex art. 62 CCNL 29.11.2007 – le quali, a detta dei medesimi, dovevano essere riconosciute entrambe, comportando la maturazione delle differenze retributive rideterminate e richieste con i conteggi alternativi di cui alle note autorizzate del 30.10.2021, che la Corte ha mancato di considerare, assumendo essere le differenze rivendicate frutto del mancato riferimento alla norma sopravvenuta di cui ai commi 44 e 45 dell’art. 1, l. n. 228/2012, viceversa tenuta presente e censurata come costituzionalmente illegittima, perché in contrasto con il principio di proporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro di cui all’art. 36 Cost. - Il ricorso, nella parte in cui denuncia nello sviluppo argomentativo il vizio motivazionale, è inammissibile in quanto i ricorrenti non formulano correttamente il motivo di censura ed, in particolare, non eccepiscono ex art. 360, n. 4, c.p.c. la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c. - Parimenti inammissibile è la denuncia del vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per non essere il vizio deducibile in questa sede, risultando i giudizi di merito definiti con pronunzie conformi e, comunque, perché non integra il vizio in parola la mancata considerazione dei conteggi alternativi volti a rideterminare le differenze retributive richieste. - Non sono pertinenti rispetto al decisum le considerazioni svolte in ricorso in merito alla ontologica diversità fra posizione economica e indennità per lo svolgimento di mansioni superiori ed alla possibilità giuridica del loro cumulo, atteso che dalla sentenza impugnata si desume che il Tribunale aveva riconosciuto il diritto all’emolumento previsto dall’art. 62 del CCNL 2007 ed aveva condannato l’amministrazione al pagamento delle conseguenti differenze retributive (quantificate per il Bara in € 8.723,08 e per la Russo in € 553,92). - Per il resto il ricorso deve ritenersi infondato alla luce dell’orientamento espresso da questa Corte (cfr. Cass. n. 15198/2024) secondo cui con la legge n. 228 del 2012 il legislatore ha introdotto una disposizione speciale rispetto alla disciplina generale dettata dal d.lgs. n. 165/2001, che deroga al principio della riserva in favore della contrattazione collettiva in materia di trattamento retributivo (artt. 2 e 45 del richiamato decreto), principio che ispira anche il sesto comma dell’art. 52 del decreto, nella parte in cui, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, legittima la contrattazione medesima a regolare gli effetti che derivano, sul piano economico, dall’esercizio di mansioni superiori. - Avvalendosi di detta delega i CCNL per il personale del comparto della scuola, a partire da quello sottoscritto il 25 agosto 1995 per il quadriennio normativo 1994/1997, avevano disciplinato l’indennità di funzioni superiori, da attribuire, tra gli altri, all'assistente amministrativo chiamato a sostituire il direttore o il responsabile amministrativo e ne avevano quantificato l’ammontare in misura «pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento». - La norma sopravvenuta, invece, se, da un lato, lascia immutato il minuendo, costituito dal trattamento previsto in favore del DGSA al livello iniziale della progressione economica, dall’altro modifica, rispetto alla previsione contrattuale, il sottraendo, perché valorizza, ai fini della quantificazione del differenziale, l’intero trattamento retributivo goduto dall’assistente chiamato a svolgere le mansioni superiori. - Ciò comporta che, calandosi in un sistema che valorizza l’anzianità di servizio ai fini della quantificazione del trattamento retributivo, previsto secondo fasce progressive di anzianità, l’indennità differenziale da corrispondere in caso di esercizio di mansioni superiori è destinata a ridursi a mano a mano che aumenta l’anzianità del dipendente assegnato allo svolgimento di compiti propri della qualifica superiore e può azzerarsi del tutto nel caso in cui sia chiamato ad effettuare la sostituzione un assistente che abbia già superato i 21 anni di anzianità di servizio (cfr. anche Corte Cost. n. 108/2016). - La disposizione in commento, dichiarata incostituzionale dalla pronuncia sopra citata «nella parte in cui non esclude dalla sua applicazione i contratti di conferimento delle mansioni superiori di direttore dei servizi generali ed amministrativi stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore», ha per il resto superato il vaglio di costituzionalità ed il Giudice delle leggi, dopo aver osservato che «il riconoscimento di una progressione economica indubbiamente valorizza - e, quindi, già in parte remunera - la maggior esperienza e professionalità maturata dal dipendente nel corso degli anni di lavoro», ha ritenuto non in contrasto con l’art. 36 Cost. né «manifestamente irragionevole che, nel caso di conferimento dell'incarico di DSGA, l'ordinamento preveda una retribuzione aggiuntiva via via decrescente, fino all'azzeramento, per il dipendente più anziano, dotato, sì, di maggiori esperienze, ma per esse già remunerato. A diversamente opinare, peraltro, si giungerebbe ad affermare che, a parità di mansioni svolte, sia costituzionalmente necessario riconoscere all'assistente amministrativo con un'anzianità maggiore ai 21 anni un compenso più elevato di quello previsto per il DSGA a livello iniziale, sebbene quest'ultimo «sia titolare di quelle funzioni appartenendo ad un ruolo diverso ed essendo stata oggettivamente accertata con apposita selezione concorsuale la maggiore qualificazione professionale, significativa di una più elevata qualità del lavoro prestato» (sentenze n. 115 del 2003 e n. 273 del 1997).» ( Corte Cost.n. 71/2021). - All’esito della novella normativa, dunque, ai fini della quantificazione dell’indennità di mansioni superiori occorre tener conto dell’intero trattamento goduto dal dipendente assegnato a svolgere le funzioni di DGSA, nel quale deve essere inclusa, oltre allo stipendio tabellare già proporzionato all’anzianità di servizio, la posizione economica acquisita ai sensi dell’art. 2 del CCNL 25 luglio 2008. L’indennità in parola sarà pertanto pari al differenziale fra quest’ultimo trattamento e quello spettante al direttore amministrativo di prima assunzione, differenziale che, lo si ripete, è destinato a ridursi a mano a mano che, per effetto dell’anzianità di servizio, si incrementa il sottraendo. - Una volta determinata con le modalità sopra indicate, fatta eccezione per i casi in cui l’operazione aritmetica dia esito negativo, l’indennità spettante per l’esercizio delle mansioni superiori va corrisposta in aggiunta al trattamento complessivo goduto dall’assistente, con la conseguenza che l’importo da liquidare deve comprendere lo stipendio tabellare per la qualifica di inquadramento in ragione della fascia di anzianità acquisita, la posizione economica e l’indennità aggiuntiva. - Dai richiamati principi non si è discostata la Corte territoriale la quale, dopo avere correttamente ricostruito il quadro normativo e contrattuale, ha evidenziato che il Ministero aveva fatto applicazione della normativa sopravvenuta mentre gli originari ricorrenti, che avevano fondato la domanda sull’erronea applicazione della normativa previgente, non avevano fornito elementi dai quali si potessero desumere differenze a credito secondo il nuovo regime. - Il ricorso va, dunque, rigettato. - Le spese, che seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. - P.Q.M - La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito. - Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore impor
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