CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 marzo 2026
Cassazione n. 29022/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale per il riesame di Catania ha disposto la misura degli arresti domiciliari in riforma dell'ordinanza emessa in data 10 marzo 2026 dal Giudice delle indagini preliminari presso il medesimo Tribunale con la quale era stata applicata la misura della custodia /cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 73 e 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere fatto parte di una associazione dedita alla commissione di delitti di detenzione, cessione e commercio di sostanza stupefacente, da marzo a maggio 2024, ascritta al capo1), facente capo a [OSCURATO:PERSONA], nonché per i delitti fine di cui ai capi 12), 13) e 14) relativi al trasporto di quantitativi rilevanti di sostanza stupefacente del tipo cocaina. 2. Con atto a firma del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento del provvedimento, deducendo vizio della motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento al reato associativo e per mancanza delle esigenze cautelari. 2.1. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione sotto il profilo della carenza di dimostrazione dell'elemento soggettivo del reato associativo per difetto dell'affectio societatis, essendo emerso che l'indagato si è prestato soltanto ad operare alcuni trasporti di sostanza stupefacente per la necessità di dover ripagare un proprio debito assunto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con impegno assunto solamente nei confronti del predetto associato, cessato a seguito della decisione di costui di collaborare con la giustizia. Si è trattato di consegne eseguite sulla base di un accordo individuale diretto ad estinguere un debito predeterminato, conseguendo una remunerazione di euro mille a trasporto, come gli altri corrieri, ma senza percepire lo stipendio fisso mensile di duemila euro riconosciuto ai membri stabili dell'organizzazione criminale, quali componenti della "famiglia [OSCURATO:PERSONA]-Palumbo". Viene, quindi, censurata la motivazione della ordinanza impugnata che ha ridimensionato la rilevanza di detta circostanza a mero movente della condotta associativa, anziché rilevare l'assenza dei caratteri strutturali della stabilità del vincolo associativo. 2./, Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in punto di esigenze cautelari sotto il profilo della sussistenza del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione, in considerazione del tempo decorso dalla commissione del reato, atteso che i fatti risalgono al maggio 2024 e considerato che mancano elementi che attestino una prosecuzione dell'attività criminosa ed una effettiva professionalità criminale dell'indagato, trasferitosi a Catania dal 2 ottobre 2025, dove ha iniziato una regolare attività lavorativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito indicati. Risulta inammissibile il primo motivo afferente alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a fronte di una puntuale e non manifestamente irragionevole motivazione del Tribunale, perché diretto a sostenere una diversa ricostruzione dei fatti, sulla base di argomentazioni che sono state adeguatamente affrontate e 2superate con osservazioni pertinenti e prive di contraddizioni nell'ordinanza impugnata. Il Tribunale ha evidenziato gli elementi dimostrativi del vincolo associativo tra il ricorrente ed il gruppo di persone gestito da [OSCURATO:PERSONA], dedito al trasporto di importanti quantitativi di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, dell'ordine di diversi chili, con condotte proseguite anche dopo l'arresto di alcuni dei corrieri, attraverso una efficiente organizzazione di tipo gerarchico, con l'assegnazione di compiti ai vari associati, per i rapporti con i fornitori, con basi logistiche per la custodia dello stupefacente, una cassa comune cui confluivano i proventi dell'illecita attività e con la movimentazione di quantitativi di diversi chili di sostanza stupefacente a settimana. Le ragioni dell'adesione al gruppo criminale dovute al debito assunto verso [OSCURATO:PERSONA], che il ricorrente assume essere indicative di una precarietà dell'adesione, sono state coerentemente degradate a movente della sua decisione di prendere parte ai traffici gestiti dall'associazione criminale, per la ravvisata tendenziale stabilità del vincolo associativo desunta dalla reiterazione dei trasporti di sostanza stupefacente cui il predetto ha preso parte, sia pure in un breve arco temporale, rapportandosi anche con gli altri affiliati coinvolti nelle operazioni di consegna (in particolare con [OSCURATO:PERSONA]). La stabilità di detta adesione è stata ritenut in modo non illogico) avvalorata dalla circostanza che la cessazione dell'attività di trasportatore è dipesa dalla ~azione di [OSCURATO:PERSONA] per la decisione di quest'ultimo di collaborare con la giustizia, e, quindi, per un evento sopravvenuto, indipendente dalla volontà del ricorrente, e che non contraddice la tendenziale disponibilità del contributo offerto agli scopi del sodalizio, sia personalmente e sia mettendo a disposizione le autovetture del servizio di autonoleggio dallo stesso gestito. Le valutazioni del Tribunale non contengono illogicità, ma appaiono sorrette da argomentazioni congrue e coerenti alle risultanze istruttorie acquisite ed anche la valenza delle intercettazioni è stata motivatamente riconosciuta sulla base di argomentazioni logiche e coerenti. Del tutto generiche sono anche le considerazioni difensive sulla insufficienza di un certo numero di transazioni illecite in ragione della misura temporale data dalla durata delle operazioni di intercettazione, per desumerne la diversa propugnata qualificazione del concorso di persone nel reato, senza alcun confronto con le argomentate valutazioni del Tribunale in merito al carattere aperto del programma criminoso ed alla stabilità del vincolo. Secondo l'incontrastata giurisprudenza di legittimità, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata al giudice di merito, 3senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. 2. Appare, invece, fondata la censura d'insufficienza ed inadeguatezza mossa alla motivazione rassegnata dal Tribunale del riesame in punto di esigenze cautelari. Nella valutazione del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede il Tribunale ha desunto la pericolosità dell'imputato dalla riconosciuta capacità criminale dimostrata dallo stesso durante il periodo di tempo in cui si è occupato dei trasporti di cocaina. Venendo in rilievo un reato per ihualgopera la doppia presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. il Tribunale ha ritenuto che, a fronte di P un quadro indiziario come sopra delineato, sia attuale il periculum libertatis correlato alla possibilità di ricaduta nel delitto. È stata, quindi, correttamente richiamata la giurisprudenza di questa Suprema Corte secondo cui il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. f 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767). Fermvestando la correttezza di tali criteri di valutazione, deve rilevarsi che il Tribunale però non ha fornito adeguata spiegazione della ritenuta professionalità P I (*) criminale di un soggetto incensurato, risultato coinvolto in traffici indubbiamente molto gravi ed allarmanti, ma per un periodo di tempo che lo stesso Tribunale ha circoscritto a soli tre mesi, senza dare conto degli elementi da cui è stata desunta l'affermata capacità criminale rispetto alle iniziative assunte dal predetto in relazione allo svolgimento di compiti meramente esecutivi. Sebbene con riguardo al reato di associazione finalizzata al narcotraffico, la prognosi di péricolosità non si rapporta solo all'operatività della stessa o alla data ultima dei reati-fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza, essa postula comunque una valutazione complessiva, nell'ambito della quale il tempo trascorso assume un peso rilevante a fronte della riconosciuta rescissione 4del vincolo associativo tra il ricorrente e gli altri sodali già affermata nella stessa ordinanza impugnata (a pag. 10 della motivazione), tanto da essere stata ritenuta idonea a superare la presunzione della necessità della custodia cautelare in carcere ma non quella, sempre relativa, riferita all'attualità delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Quindi, sotto il profilo della presunzione della sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., collegata alla ipotesi di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, la motivazione appare carente nella misura in cui ha valorizzato la professionalità criminale come indice di attualità del pericolo, dopo avere dato conto della limitata durata della partecipazione dell'indagato all'associazione, iniziata nel marzo del 2024 e cessata a decorrere dal maggio del 2024, che tale professionalità sembra, invece, contraddire. 3 , Si impone, pertanto, l'annullamento sul punto dell'ordinanza impugnata che dovrà dare conto della rilevanza del tempo decorso dai fatti (cd. tempo silente) in rapporto non solo alla oggettiva gravità dei reati per cui si procede, ma soprattutto avuto riguardo allo spessore criminale dell'odierno ricorrente, potendosi giustificare la ritenuta validità della presunzione (relativa) di attualità del pericolo di reiterazione dei reati, correlata al titolo di reato per cui si procede, solo dandosi conto degli elementi concreti da cui è stata desunta la riconosciuta professionalità ed inclinazione a delinquere dell'indagato, una volta riconosciuta la sopravvenuta certa rescissione del suo legame con il sodalizio criminale. P.Q.MIl Co • ere estensore Il Presidente o [OSCURATO:PERSONA])cis [OSCURATO:PERSONA] 3 O LUG 2026 [OSCURATO:PERSONA] O GIUDIZIAR Don s seppina Cirimele 5