CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 34597/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1773-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 97103880585, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricoffente - avverso la sentenza n. 1654/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 06/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 01773 sez. ML - ud. 14-12-2021 -2- R.G. n. 1773/2021 Rilevato che: 1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza pubblicata in data 6.7.2020, ha respinto il gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede con cui era stata accolta la domanda presentata in primo grado dal lavoratore - dipendente della predetta società, con mansioni di autista -, diretta ad ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla corresponsione della voce «agente unico», avendo svolto tali mansioni nel periodo gennaio 2009-dicembre 2011, nonché il pagamento della relativa indennità nella misura di legge; 2. per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha proposto ricorso affidato a due motivi ulteriormente illustrati da memoria; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; 3. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380-bis del codice di rito. Considerato che: 4. con il primo motivo si censura, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. in relazione all'interpretazione dell'Accordo nazionale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e della circolare n. 25/1995 che ne costituisce attuazione, dell'Accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dei successivi verbali di incontro (24.9.1997; 17.10.1997; 20.10.1997;29.10.1997, 22.12.1997; 29.1.1998;2.7.1998), nonché della circolare attuativa n. 23/1997, e si afferma che, a partire dall'anno 2011, l'organizzazione del settore trasporti e recapito aveva subito una radicale trasformazione sulla base di nuovi accordi sindacali che avevano espressamente mutato i precedenti accordi e che, pertanto, le pretese del dipendente «non potevano trovare più alcuna giustificazione», perché, in relazione al periodo per cui è causa, l'Accordo sindacale nazionale tra [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e le 00.SS. di categoria in data 27.7.2010 e l'Accordo sindacale regionale del 6.10.2010 hanno interamente ridefinito, superando gli accordi del 1996 in materia, la precedente organizzazione della rete logistica e dei trasporti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., determinando modifiche radicali degli orari di lavoro, dei turni e delle attività lavorative svolte da tutti i dipendenti applicati ai settori interessati, tra i quali quello presso il quale presta servizio il lavoratore di cui si tratta, che svolge le mansioni di «autista ed addetto allo smistamento di prodotti postali», come previsto nel vigente CCNL di categoria; in quest'ultimo è espressamente stabilito che «con il nuovo modello dei trasporti si intende superata la precedente organizzazione del settore», con ciò volendosi intendere che ogni richiamo a precedenti accordi sindacali risulta ormai inconferente ai fini del presente giudizio; pertanto, a parere della società ricorrente, in base ai nuovi accordi, sarebbe stata prevista la possibilità di impiegare gli operatori addetti ai trasporti, tra cui Ferrillo, ad altre attività collaterali, al fine di evitare possibili eccedenze e perdite di produttività derivanti dalla riduzione delle attività collegate al calo dei volumi della corrispondenza, nonché dai nuovi turni e dal nuovo orario di lavoro settimanale; 5. con il secondo motivo si censura, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2099 c.c.; 36 Cost. e 1362 c.c., in relazione all'interpretazione dell'Accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e della circolare n. 25/1995 che ne costituisce attuazione, nonché dell'Accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per avere la Corte territoriale erroneamente riconosciuto natura «retributiva>> all'indennità di cui si tratta; 6. i motivi - da trattare congiuntamente per ragioni di interferenza - non sono fondati. Al riguardo, va premesso che gli ormai consolidati arresti giurisprudenziali di legittimità (ai quali il Collegio intende dare continuità, non essendovi ragioni che inducano a discostarsene) hanno statuito che l'indennità di cui si tratta remunera le mansioni di ritiro e consegna di oggetti postali svolte unitamente a quelle di autista, «sicché ha causa retributiva, non esclusa dal motivo incentivante; è oggetto di un obbligo contrattuale e, dunque, in assenza di concorde volontà delle parti, non può essere ridotta e tanto meno abolita neppure ove - in ipotesi - siano mutate le condizioni economiche aziendali, non avendo la datrice di lavoro neppure invocato un'eventuale eccessiva onerosità sopravvenuta» (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 33715/2019; 33714/2019; 8458/2016;20651/2014; 11330/2014; 4561/2013; 17830/2011). Inoltre, questa Corte ha «già osservato che la scadenza del termine di un accordo o contratto collettivo gli toglie efficacia, ma non sottrae il datore di lavoro all'obbligo di retribuzione ex art. 36 Cost., comma 1, con riferimento all'importo già previsto dal contratto individuale, recettivo di quello collettivo>> (Cass., SS.UU., n. 11325/2005); 7. per tutte le considerazioni innanzi svolte, il ricorso va respinto; 8. le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo -e da distrarre, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario -, seguono la soccombenza; 9. avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, secondo quanto specificato in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, da distrarre, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistario.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -