CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 giugno 2023
Cassazione n. 21303/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8615-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; Oggetto R.G.N. 8615/2019 Cron. Rep. Ud. 22/06/2023 CC - controricorrente - avverso la sentenza n. 1544/2018 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 14/12/2018 R.G.N. 313/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con la sentenza impugnata, in parziale riforma della pronunzia del Tribunale di Catanzaro, veniva rideterminato in € 46.179,69 l’importo a titolo di compenso per lavoro straordinario dovuto dalla “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]” in favore di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al rapporto di lavoro intercorso tra le parti per il periodo dal 21 giugno 1999 al 29 novembre 2008; per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’impesa individuale “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]”, affidatoa quattro motivi ; [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso; il P.G. non ha formulato richieste; chiamata la causa all’adunanza camerale del 22 giugno 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis 1, secondo comma, c.p.c.). Considerato che: con il primo articolato motivo la ricorrente- denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2107 c.c., 2108 c.c., 2697 c.c., 99 c.p.c., 112 c.p.c., 115 c.p.c., 116 c.p.c. e 414 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si d uole che il giudice di appello abbia accertato il diritto al compenso per lavoro straordinario in difetto di una prova rigorosa e sulla base di una allegazione del tutto generica - con conseguente nullità del ricorso ex art. 414 c.p.c.- perché priva di indicazione circa il numero di ore di lavoro straordinario effettivamente svolte nel complesso e della relativa collocazione temporale (essendosi la lavoratrice limitata a dedurre di aver osservato il seguente orario di lavoro: nei mesi da settembre a giugno, da lunedì al venerdì, dalle ore 7,00 alle 12,00 e dalle 13,00 alle 18,50, con estensione alla giornata del sabato nella prima metàdel mese di luglio e nella seconda metà anche alla domenica; nel mese di agosto, dalle ore 7,00 alle 12,00 e dalle 13,00 alle 20,00, comprese le giornate di sabato e domenica; nelle due settimane antecedenti Natale e nella settimana antecedente la Pasqua, dalle ore 7,00 alle 12,00 e dalle 13,00 alle 18,50 dal lunedì al sabato), nonché in virtù di generici conteggi elaborati dai consulenti, di primo e secondo grado, in assenza di indicazioni delle specifiche mensilità considerate, delle ore di straordinario effettivamente conteggiate per ogni mese e dei criteri di calcolo e dei parametri retributivi utilizzati; con il secondo motivo- denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. - lamenta che il predetto giudice sia incorso in un errore di percezione, avendo fondato la propria decisione su prove reputate esistenti ma, in realtà, mai offerte in ordine al periodo lavorativo, in quanto una teste avrebbe riferito di aver lavorato dal 1999 al 2002 come stagionale per alcuni mesi all’anno edun’altra di aver prestato la sua attività dal 2003 all’ottobre 2010, mentreal consulente è stato sottoposto il quesito di accertare le spettanze dovute a titolo di straordinario ripartendo il rapporto lavorativo in due distinti periodi, uno dal 21 giugno 1999 sino al 31 dicembre 2001, con orario 7,00/12,00-13/18,50 dal lunedì al venerdì, e il secondo dal 1° gennaio 2002 fino al 29 novembre 2008, con orario 7,00/12,00-13/18,50 dal lunedì al venerdì (nella prima metà di luglio anche il sabato e nella seconda metà anche la domenica; nel mese di agosto, 7,00/12,00- 13,00/20,00, comprese le giornate di sabato e domenica; nelle due settimane antecedenti Natale e nella settimana antecedente la Pasqua, 7,00/12,00-13,00/18,50 dal lunedì al sabato); sicché sarebbe mancata la prova dell’effettuazione del lavoro straordinario “a tutto l’anno 2002”, nonché per tutti i mesi e per tutte le festività, i sabati e le domeniche, dal 2002 al 2008, giacchénessuno dei testi avrebbe fornito, al riguardo, indicazioni in maniera precisa e dettagliata; con il terzo motivo - denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 della legge n. 604 del 1966, 18 della legge n. 300 del 1970, 2697 c.c., 115 c.p.c. e 116 c.p.c., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c. - si duole che Corte territoriale, pur valutando quale documentazione idonea, ai fini dell’accertamento del livello occupazionale, i fogli presenza prodotti, relativi al periodo dal 2003 al 2008, non abbia riconosciuto il requisito della stabilità dimensionale dell’azienda, sul presupposto che nel computo dei dipendenti, ai fini di detta stabilità, non andassero tenuti in conto quelli assunti per il tempo limitato da giugno a settembre, trattandosi di lavoratori avventizi non rientranti nel concetto di normale occupazione dell’impresa, ed omettendo di considerare che, nello specifico, la variabilità del livello occupazionale era strutturale, in relazione al carattere dell’attività produttiva (i.e.: attività di lavanderia specializzata nella pulitura e fornitura di prodotti tessili per strutture alberghiere e ricettive); con il quarto motivo - denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2935 c.c., 2948 c.c., con riferimento agli artt. 18 e 35 della legge n. 300 del 1970, 112 c.p.c. e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.- lamenta che la predetta Corte non abbia considerato che, essendo stato l’atto introduttivo notificato il 24 giugno 2011, dovevano considerarsi estinti per prescrizione i crediti retributivi relativi al periodo dal 21 giugno 1999 al 24 giugno 2006. Ritenuto che: il primo motivo, quanto alla nullità del ricorso, è inammissibile, poiché non risulta che la doglianza sia stata sollevata in sede di gravame (cfr., sul punto, Cass.24/05/2013, n. 12923: « Nel processo del lavor o , la mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domand a è causa di nullità del ricorso introduttivo, che, ove non rilevata dal giudice di primo grado, è soggetta alla regola generale della conversione in motivi di impugnazion e ex art. 161, primo comma, c.p.c., con onere del convenuto di impugnare la decisioneanche con riguardo alla pronuncia, implicita, sulla validità dell’atto»); il motivo è ancora inammissibile quanto alla dedotta mancanza di una prova rigorosa della prestazione del lavoro straordinario, poiché la valutazione sull ’ assolvimento dell’onere probatorioin materia costituisce accertamento di fattoincensurabile in sede di legittimità, se correttamente e logicamentemotivato (cfr., sul punto, Cass. 25/05/2006, n. 12434); e, nel presente caso, il giudice del gravame ha tratto il proprio libero convincimento d a lla prova testimoniale complessivamente espletata e dando adeguatamente conto del percorso argomentativo seguito (cfr. il seguente passaggio: «[OSCURATO:PERSONA] in ricorso ha allegato di avere osservato, in ciascun anno del rapporto intercorso con la [OSCURATO:PERSONA], il seguente orario di lavoro: da settembre a giugno, 7/12-13/18,50 dal lunedì al venerdì; nella prima metà di luglio, anche il sabato; nella seconda metà di luglio, anche la domenica; nel mese di agosto, 7/12-13/20 tutti i giorni, compresi sabato e domenica; nelle due settimane antecedenti il Natale e nella settimana antecedente Pasqua 7/12-13/18.50 dal lunedì al sabato. I testi della ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermano tale orario con una unica divergenza sul mese di luglio, nel senso che la prima riferisce che nella seconda metà di luglio si lavorava sabato e domenica mentre l’altra menziona solo il sabato. Ebbene il potenziale “deficit” di credibilità che l’appellante ascrive a tali deposizioni in quanto rese da soggetti anch’essi in causa contro la parte datoriale, è compensato oltreché dalla sostanziale convergenza e dalla coerenza dei contenuti delle propalazioni in esame, anche dalla mancanza di smentite provenienti dai testimoni di parte resistente, i quali hanno, infatti, riferito che l’orario normale di lavoro osservato dai dipendenti era, nella mattina, dalle 7 alle 12 mentre nel pomeriggio “l’orario di uscita delle 16.30 poteva andare oltre”, dal lunedì al venerdì e che nel periodo estivo “si lavorava tutti i giorni anche sabato e domenica”, per nulla menzionando gli altri periodi lavorativi in prossimità di Natale e Pasqua. In definitiva, nessuna contraddizione è rinvenibile nelle dichiarazioni testimoniali complessivamente valutate quanto alla durata e continuità della prestazione lavorativa, sicché condivisibilmente con il tribunale, deve reputarsi provato lo svolgimento del lavoro straordinario»);pertanto, il motivo in questione si risolve in una critica all’apprezzamento, ad opera del predetto giudice, del materiale istruttorio, la cui rivalutazione resta preclusa in sede di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. 19/07/2021, n. 20553: «La valutazione dell e prove raccolte, anche se s i tratta di presunzioni, costituisceun’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicch é rimane estranea al vizio previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. qualsiasicensura volta a criticare il “convincimento” che il giudice siè formato, a norm a dell’art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all’esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggior e o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzionedel vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processual i , contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottener e la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merit o » ; v., altresì, in tema, Cass. 29/12/2020, n. 29730: «Il giudice di merito è libero di attinger e il proprio convincimento da quelle prove o risultanzedi prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell’esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle part i e di tutte le prove acquisiteal processo, essendo sufficient e che egli esponga -in maniera concisa ma logicamente adeguat a - gli elementi in fattoed in diritto posti a fondamento della sua decision e e le prove ritenute idoneea confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti , le tesi e i riliev i che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l ’ iter argomentativo svolto»); quanto, poi, al dedotto profilo della genericità dei conteggi elaborati dai consulenti, di primo e secondo grado, l’inammissibilità è il derivato della violazione del principio di autosufficienza, non essendovi indicazione, in ricorso, dei predetti conteggi, né risulta che , in sede di gravame , la relazione peritale appositamente disposta sia stata sotto il profilo in questione contestata; il secondo motivo è altresì da disattendere, poiché la denunzia di un errore percettivo attinente alla prova testimoniale si risolve, nel presente caso, avuto riguardo all’impianto motivazionale della sentenza impugnata, in una doglianza che in concreto investe, come sopra visto, il profilo valutativo della predetta prova, sottratto al sindacato di questa Corte (cfr., sul punto, Cass. 8/10/2019, n. 25166, ove è affermato che «In tema di ricorso per cassazione, l’errore di percezione, in relazione all’art. 115 c.p.c., cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, non può ravvisarsi laddovela statuizione di esistenza o meno della circostanza controversa presupponga un giudizio di attendibilità, sufficienza e congruenza delle testimonianze, che si colloca interamente nell’ambito della valutazione delle prove, estraneaal giudizio di legittimità»); del resto, la valutazione delle testimonianze dei testi addotti dalla lavoratrice non è stata compiuta in modo isolato, ma anche in rapporto alle risultanze delle deposizioni dei testi addotti dalla controparte, quale espressione di un ragionamento probatorio anche esso sottratto al sindacato in sede di legittimità (cfr., di recente, Cass. 21/12/2022, n. 37382: « In tema di scrutini o di legittimità del ragionamentosulle prove adottato del giudice di merito, la valutazione del materiale probatorio- in quanto destinataa risolversi nella scelta di uno , o pi ù, tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prov a è, per sua natura, in grado di offrire all’osservazione e alla valutazione del giudicante - costituisce espressione della discrezionalitàvalutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionalidella S.C. - con la conseguenz a che, a seguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è denunciabile col ricorso per cassazione come vizio della decisione di merito - , restando totalmente interdetta alle parti la possibilità di discuter e , in sede di legittimità, del modo attraverso ilquale, nei gradi di merit o , sono state compiute le predette valutazioni discrezionali»); il terzo e il quarto motivo, da trattare congiuntamente, vanno infine disattesi, poiché, ai fini della valutazione circa la sussistenza della stabilità, il computo dei dipendenti va effettuato tenendo conto della normale occupazion e dell’impresa con riferimento al periodo di tempo antecedente al licenziamento, senza che abbiano rilevanza le contingenti e occasionali contrazioni o espansion i del livello occupazionale aziendale (cfr., in tema, Cass.8/11/2016, n. 22653; v., altresì, Cass. 4/02/2014, n. 2460), dovendo aversi riguardo all’organigramm a produttivo o, in mancanza, alle unità lavorative necessarie secondo la normale produttività dell’impresa (cfr., sul punto, Cass. 4/09/2003, n. 12909); da un lato, nel caso in esame, il giudice del gravame - nell’affermare che nel periodo anteriore e prossimo alla cessazione del rapporto il computo dei dipendenti non poteva tener conto dei rapporti instaurati per il tempo limitato da giugno a settembre, non rientrando gli stessi nel concetto di normale occupazione dell’impresa - ha evidentemente accertato, con apprezzamento di fatto sottratto al sindacato di legittimità, che i lavoratori assunti a termine nel periodo in questione non fossero necessari secondo la normale produttività dell’impresa;dall’altro, non è attestata la decisività del profilo denunziato, giacché in ricorso si fa riferimento ad unamedia annuale dei lavoratori occupati pari a 16,33 in relazione al solo anno 2007 (non risultando, neppure dalla sentenza, la sussistenza di analoga media anche negli anni precedenti), sicché, quand’anche la prescrizione avesse iniziato a decorrere da tale anno, la stessa sarebbe stata comunque interrotta dal ricorso introduttivo notificato il 24 giugno 2011; le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono lasoccombenza; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoart. 13, se dovuto. PQM rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 5.000,00 per compensi e in euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge. Ai sensidell’art. 13, comma 1- quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti proce