CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 maggio 2023
Cassazione n. 12548/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27872/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] -intimati- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 2772/2018 depositata il15/06/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. l’Agenzia delle Entrate, con atto 24 giugno 2021, ha dato conto di avere annullato in autotutela, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 16 marzo 2021, n.39, il provvedimento di rettifica e liquidazione di imposta di registro emesso in relazione alla riqualificazione come unico atto ex art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n.131, di una serie di negozi posti in essere dalle società MV [OSCURATO:PERSONA] spa, [OSCURATO:SOCIETA], BMW [OSCURATO:PERSONA] SI, [OSCURATO:SOCIETA], contro cui era stato presentato l’originario ricorso; 2. contro la sentenza in epigrafe, con la quale era stata confermata la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso originario, l’Agenzia aveva proposto ricorso; 3. le società [OSCURATO:SOCIETA], BMW [OSCURATO:PERSONA] SI, [OSCURATO:SOCIETA] si erano opposte con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato; 4. con l’atto del 24 giugno 2021, sopra citato, l’Agenzia ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. Le società controricorrenti hanno chiesto condannarsi l’amministrazione alle spese; considerato che: 1.l'avviso di liquidazione di cui trattasi era stato adottato ai sensi della versione originaria dell’art.20 del d.P.R. 131/86, secondo cui: “L'imposta ̀ applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente”. Il testo della norma ̀ stato modificato dall'art.1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n.205, in modo che esso prevede: “L'imposta ̀ applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extra-testuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi”. L'art.1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n.145, ha stabilito che l’art. 1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 costituisce interpretazione autentica dell'articolo 20, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza 158/2020, ha dichiarato “non fondate le questioni di legittimità̀ costituzionale dell’art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro), come modificato dall’art. 1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), e dall’art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), sollevate dalla Corte di cassazione, sezione quinta civile, in riferimento agli artt.3 e 53 della Costituzione, con l’ordinanza indicata in epigrafe”. [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito la dichiarazione con sentenza 9 febbraio 2021, n.39 in riferimento a questioni “prive di argomenti sostanzialmente nuovi rispetto a quelle già̀ sollevate dal giudice di legittimità̀”, sollevate, rispetto agli artt.3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna con l’ordinanza 13 novembre 2019. Con detta sentenza la Consulta ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità̀ costituzionale dell’art.1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), sollevate, in riferimento all’art.3 Cost., dalla medesima commissione tributaria e inammissibili le questioni di legittimità̀ costituzionale dell’art. 1, comma 1084, della legge n. 145 del 2018, sollevate dallo stesso giudice a quo, in riferimento agli artt. 24, 81, 97, 101, 102 e 108 Cost.; 2. l’atto impositivo oggetto di causa ̀ stato annullato dall’Agenzia in dichiarato riferimento a questa ultima sentenza della Corte Costituzionale. E’ venuta meno la ragione del contendere. Va dichiara la inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse; 3. avuto riguardo alla sopravvenienza della sentenza della Corte Costituzionale n.39 del 2021, si ravvisano gli estremi della compensazione delle spese dell’intero giudizio; 4. non vi ̀ luogo ad applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 20 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, a carico de